MARCHI+2: domande dal 1° febbraio 2016

Premessa: lo Studio SEGUIRA’ QUESTO BANDO sia per la sola presentazione della domanda di agevolazione, sia – per chi lo desiderasse – per la registrazione del marchio avvalendosi di Studio Legale partner specializzato in proprietà intellettuale.

MARCHI+2 – BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI –   (GU n.282 del 3/12/2015)

SOGGETTO GESTORE: Unioncamere

FONDI STANZIATI A LIVELLO NAZIONALE: € 2.800.000,00 – il 5% dei fondi (€ 140.000,00) è destinato ad imprese con rating di legalità ai sensi del Decreto Interministeriale 20/02/2014 n.57

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a partire dalle ore 09:00 del 1/2/2016  (60 gg dal 3/12/2015)

CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE: le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello  secondo  l’ordine cronologico di  presentazione delle domande e sino a esaurimento delle stesse.

AMBITO TERRITORIALE: Territorio nazionale

BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese (sono quindi escluse le grandi imprese).

ATTIVITA’ SVOLTA: non ci sono limitazioni per quanto riguarda il tipo di attività svolta. Non possono partecipare le imprese escluse dagli aiuti de minimis ex art.1 Reg. (UE) 1407/2013

DECORRENZA DELLE SPESE AMMESSE: sono agevolabili le sole spese sostenute dal 1/2/2015 e fino alla data di presentazione della domanda. Non sono ammesse domande a preventivo.

REGIME AGEVOLAZIONE: de minimis

LIMITE MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI: ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00.

SITO WEB: www.marchipiu2.it/

MISURE AGEVOLAZIONE

MARCHI+2 – MISURA A – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI PRESSO UAMI (UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data della domanda abbiano effettuato almeno una delle seguente attività:

  • deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;
  • deposito  domanda  di  registrazione presso  UAMI  di  un  marchio  registrato (o  per il  quale sia  stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;
  • deposito  domanda  registrazione  presso  UAMI  di  un  marchio  acquisito  da un  terzo e  già registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale.

Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del marchio per il quale si  richiedono le agevolazioni

Servizi agevolabili

  • a) Progettazione del nuovo marchio
  • b) Assistenza per il deposito
  • c) Ricerche di anteriorità
  • d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
  • e) Tasse di deposito

Entità agevolazione: fino all’80%  delle  spese  ammissibili  sostenute  e  nel  rispetto  degli  importi massimi  previsti  per  ciascuna  tipologia  di  servizio  di  cui  alle  lettere  “a”,  “b”,  “c”,  “d”, secondo  quanto  riportato al Punto 6.

Importo massimo agevolazione: € 6.000,00

MARCHI+2 – MISURA B – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO OMPI (ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI  SPECIALISTICI

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data  di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario,  anche  a  seguito  di  un’acquisizione da terzi,  o abbiano già depositato  domanda di registrazione nazionale o comunitaria.

L’impresa può richiedere un’agevolazione per l’estensione dei predetti marchi, anche con designazioni successive, tramite procedura OMPI per le spese sostenute per:

  • a) Progettazione del nuovo marchio nazionale;
  • b) Assistenza per il deposito;
  • c) Ricerche di anteriorità;
  • d) Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
  • e) Tassa di domanda e tasse di registrazione presso OMPI

Entità agevolazione: fino all’80% delle spese ammissibili (90% per Cina e USA) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio (Punto 6)

Importo massimo agevolazione: da € 6.000,00 ad € 8.000,00.

 

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INTRASTAT: aggiornamento Intr@web 16.0.0.1

È uscita la nuova versione aggiornata di Intr@web 16.0.0.1, il software per gestire gli adempimenti Intrastat. Il database dell’applicazione informatica è stand-alone, cioè utilizzabile solo sul computer sul quale è stata installata. Il software, realizzato dall’Agenzia Dogane con il contributo di Eurostat, recepisce le semplificazioni introdotte con la determinazione n. 18978 del 19/02/2015.

Non si sa perchè, ma il nuovo software – circa 60 Mb di peso – è disponibile solo come installazione completa e non come aggiornamento, quindi abbiamo 3 casi:

  1. se l’utente lo scarica per la prima volta non deve seguire particolari istruzioni, lo scarica e lo installa;
  2. (CASO PIU’ COMUNE) se l’utente usava già Intr@web e se Intr@web FUNZIONAVA NORMALMENTE PRIMA dell’aggiornamento, l’utente deve:
    • fare il backup dei dati tramite l’apposita funzione di Intr@web “utilità>>>manutenzione archivi>>>backup>>>totale”;
    • Backup Intr@web
    • scaricare Intr@web 16.0.0.1 e installarlo;
    • aprire il programma,
    • recuperare le informazioni attraverso la quasi speculare funzione “utilità>>>manutenzione archivi>>>restore>>>totale”
    • Restore Intr@web
  3. se l’utente usava già Intr@web e se Intr@web NON FUNZIONAVA PRIMA dell’aggiornamento, (ad es. con “errore di windows 2”), l’utente deve:
    • individuare la cartella “intradb” (dovrebbe essere C:/Agenzia delle Dogane/Intr@web-Stand-Alone 15.0.0.0/intradb),
    • copiare i file contenuti,
    • salvare il tutto in una cartella appoggio (qualsiasi),
    • installare e caricare Intr@web 16.0.0.1
    • sostituire i file contenuti nella “intradb” della nuova versione con quelli precedentemente salvati.

Si precisa (caso 2 e 3) che il precedente software Intr@web che avete usato fino a ieri non viene cancellato in automatico, ma dovrete farlo voi. Una volta che avete eseguito l’aggiornamento e che questo funziona, andate su Start >>> Pannello di controllo >>> Programmi e funzionalità >>> Intr@web-Stand-Alone-15.0.0.0 (comunque non selezionate l’ultima versione 16.0.0.1) >>> Disinstalla/Cambia

Per fortuna hanno aspettato la scadenza del 25 novembre prima di rilasciare l’aggiornamento 
Il software Intr@web è composto da:

  • un “modulo compilazione”, per predisporre le dichiarazioni in maniera semplice ed efficace attraverso un sistema che permette di importare automaticamente le informazioni provenienti da flussi esterni
  • un “modulo controllo”, per verificare la correttezza formale degli elenchi Intrastat, anche su file prodotti con altri software
  • un “modulo telematico”, per trasmettere, tramite il canale doganale STD o Entratel, gli elenchi, anche se prodotti con altri programmi informatici.

Intr@web 2015 può essere usato sia da coloro che scelgono di presentare direttamente le proprie dichiarazioni (obbligati) sia di commercialisti, doganalisti e altri soggetti incaricati di predisporre e inviare gli Intrastat per conto dei clienti (delegati). Agli intermediari, in particolare, sono dedicate delle operatività ad hoc, studiate in base alle loro esigenze.

>>> Visita la sezione INTRASTAT del sito per altri contenuti e utilità di valore

PLAFOND IVA: splafonamento IVA è violazione sostanziale

Lo splafonamento IVA è violazione sostanziale e non formale: l’Agenzia Entrate, oltre a recuperare l’IVA dovuta sugli acquisti oltre i limiti del plafond, può applicare la sanzione pari al 100% dell’IVA recuperata (sentenza n. 1103/26/15 CTR Piemonte).

I fatti: una società esportatore abituale, presentando dichiarazione d’intento, aveva effettuato acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile (splafonamento) L’Agenzia Entrate, quindi, aveva recuperato la maggiore IVA dovuta in capo alla società che avendo rilasciato dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, ex art. 7 D.Lgs. 471/1997 è unica responsabile del pagamento.

La CTP Alessandria aveva dato ragione alla società: aveva violato gli obblighi contabili, ma non aveva sottratto l’IVA, in quanto, se avesse rispettato la normativa di riferimento, avrebbe versato l’IVA relativa a dette operazioni, che, però, non sarebbe diventata “dovuta”, perché sarebbe stata recuperata nella dichiarazione IVA annuale come credito di imposta, di cui poi la società avrebbe chiesto il rimborso oppure la detrazione l’anno successivo. Anche la sanzione operata dall’Agenzia era illegittima, per la “evidente sproporzione tra la violazione e la sanzione minima pari al 100% dell’IVA”, quindi tale sanzione veniva ridotta alla metà ex art. 7, co.4 DLgs. 472/1997.

La CTR Piemonte ha bocciato tale decisione su tutta la linea: l’omesso versamento dell’IVA dovuta sugli acquisti effettuati in sospensione d’imposta senza avere plafond disponibile non può essere mera irregolarità formale, lo splafonamento IVA è violazione sostanziale, poichè comporta il mancato immediato pagamento dell’IVA ai fornitori delle cessioni illegittimamente inserite nel plafond, e quindi vengono violati gli obblighi sostanziali che devono essere rispettati, ai fini della detrazione, e viene alterato l’ordinario e imprescindibile meccanismo della rivalsa e della detrazione dell’IVA (v. Cass. n. 22430/2014).
In altre sentenze, anche la Cassazione ha stabilito che il cessionario o committente il quale, beneficiando del trattamento previsto per l’esportatore abituale, acquisti beni o servizi in sospensione d’imposta oltre il limite consentito (splafonamento), è tenuto al pagamento dell’IVA dovuta per gli acquisti di beni o servizi oltre tale limite (v. Cass. 12774/2011, 7695/2013, 23588/ 2012). In risposta alla società, per cui il rispetto delle regole previste avrebbe comunque comportato l’emergere di un credito IVA, che quindi sarebbe stato “recuperato” in dichiarazione annuale e non avrebbe fatto alcun danno all’Erario con lo splafonamento, la CTR ha osservato che tale comportamento sarebbe solo ipotetico, al contrario della condotta concretamente seguita, ovvero del mancato versamento dell’IVA a monte. Inoltre è stata riformata la parte della sentenza della CTP per cui le sanzioni sarebbero state da ridurre del 50%: secondo la CTR non sussisteva la fattispecie ex art. 7 co.4 DLgs. 472/1997 (qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo).

Si precisa che in caso di splafonamento, al fine di evitare la possibile sanzione dal 100% al 200% dell’IVA ex art. 7, co.4 D.Lgs. 471/1997, si può ricorrere al ravvedimento operoso, con emissione di autofattura (v. CM 12/E/2010, § 3.7).

Infine si evidenzia che la riforma delle sanzioni prevista dal DLgs. 158/2015 non sembra mutare il quadro sopra delineato.

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INTRASTAT: modifica alle sanzioni Intrastat 2015

Il D.Lgs 158/2015 in vigore dal 22/10/2015 ha modificato tra le altre cose il D.Lgs. 471/1997, concernenti le sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione delle operazioni IVA.

In merito alle sanzioni INTRASTAT le modifiche sono le seguenti (v. art.15 che modifica l’art. 11 co. 4 D.Lgs. 471/1997): ricordando i 2 casi in cui si incorre in sanzione relativamente all’Intrastat e cercando di scrivere un testo comprensibile

  • omessa presentazione: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;
  • presentazione inesatta o irregolare: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;

Le casistiche possono essere sanate come segue:

per l’OMESSA PRESENTAZIONE (tardiva significa che è stata omessa alla scadenza)

  • sanzione ridotta della metà (da Euro 250,00 a Euro 500,00 per ciascun elenco), in caso di tardiva presentazione: se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo.
  • ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, versando la sanzione di Euro 64,00, nel solo caso di omessa presentazione degli elenchi.

per la PRESENTAZIONE INESATTA O IRREGOLARE (significa che l’elenco è stato presentato alla scadenza ma è sbagliato)

  • sanzione non applicata, in caso di correzione di dati inesatti o integrazione di dati mancanti , sempre entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, oppure se il contribuente invia gli elenchi di propria iniziativa;
  • da quanto scritto sopra il ravvedimento operoso non si applica per la presentazione inesatta o irregolare.

La sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010