BANDI REGIONE MARCHE: graduatoria definitiva Bando Voucher – concessione contributi

Fonte: Studio AstolfiImpresa.marche.it

POR FESR MARCHE 2014- 2020 – BANDO VOUCHER PER FAVORIRE I PROCESSI DI INNOVAZIONE AZIENDALE E L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI” BANDO 2015 – CONCESSIONE CONTRIBUTI

Con DDPF n. 105/IRE del 05/10/2015 sono stati concessi i voucher alle imprese già ammesse con DDPF n. 80/IRE del 29/07/2015 per le LINEE DI INTERVENTO A e B previste dal bando di accesso approvato con DDPF n. 22/IRE del 08/04/2015 “POR FESR MARCHE 2014-2020 Azione 1, Asse 1.3 Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali”, per l’annualità 2015.

In totale sono stati concessi voucher a favore di 150 imprese, per un importo complessivo di € 4.600.000,00, che consentono di attivare investimenti in innovazione aziendale per oltre 10 milioni di euro, con l’obiettivo di promuovere la diffusione di una cultura della qualità nelle imprese tradizionali del nostro territorio.

In particolare i voucher riguardano le seguenti linee di intervento:

– Linea A. Adozione di nuove tecnologie digitali: supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, con particolare riferimento al commercio elettronico, alla manifattura digitale ed alla sicurezza informatica;

– Linea B. Processi di innovazione aziendale: supporto ai processi di innovazione aziendale con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, a modalità evolute di design ed eco-design, all’innovazione commerciale, alla tutela della proprietà intellettuale e della tracciabilità del prodotto.

In sintesi vengono riportate le cifre che riassumono gli esti del primo intervento avviato dalla Regione Marche nel nuovo periodo di programmazione comunitaria per incentivare i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali:

DOWNLOAD : Comunicazione accettazione esiti istruttori

 

IMPORT: recupero dazi import oltre i 3 anni

Cassazione 7561/2015: il recupero a posteriori dei dazi può essere avviato dopo la scadenza del termine di 3 anni, solo se la mancata determinazione del tributo doganale sia avvenuta a causa di un atto costituente reato

Con tale sentenza, la Cassazione si è pronunciata sul termine di prescrizione per l’azione di recupero a posteriori di dazi non riscossi (v. art. 221, n. 3 e n. 4, CDC – Reg. (CEE) 2913/1992, e art. 84 TULD – DPR 43/1973), nello specifico sulla legittimità degli avvisi di revisione d’accertamento emessi dalla dogana, ai fini del recupero dei dazi evasi, a seguito di comunicazione dell’Olaf relativa a falsi certificati Agrim allegati alla dichiarazione doganale presentata all’atto dell’importazione.
Al riguardo, l’Amministrazione doganale aveva impugnato la sentenza di merito, confutando le conclusioni del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto estinta la pretesa fiscale esercitata dall’Amministrazione per intervenuta prescrizione dell’azione di accertamento, in conseguenza del decorso del termine triennale ex art. 221 Reg. CEE 2913/1992.
Secondo l’Amministrazione ricorrente, la conferma della falsità dei predetti certificati produrrebbe, invero, l’effetto di consentire la revisione a posteriori dell’accertamento dei dazi doganali evasi anche oltre il suddetto termine triennale di prescrizione.
Ex art. 221, n. 3, CDC si introduce una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell’importo dei dazi import o export da pagare non può più essere effettuata dopo il termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale (v. sentenze Corte Giustizia UE causa C-201/04; causa C-124/08 e C-125/08; causa C-75/09); si stabilisce, inoltre, che il termine di prescrizione è sospeso a seguito di presentazione di un ricorso e per la durata del relativo procedimento.
Ex art.221, n.4, CDC come eccezione si dispone che, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto “perseguibile penalmente”: si tratta di un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell’obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente.

In Italia, ex art. 84 DPR 43/1973, l’azione di recupero a posteriori dei dazi import o export non può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza del debito doganale; tuttavia, la comunicazione al debitore dell’importo dovuto può avvenire anche dopo il termine triennale nella sola ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto costituente reato.

Secondo la Cassazione, la proroga del termine di prescrizione richiede pur sempre che, nel corso del termine in parola, e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all’autorità giudiziaria la notitia criminis, che lega il reato al presupposto di imposta (v. Cassazione sentenza 5384/2012). Nel caso  specifico, non risulta nessuna notizia di reato (atto trasmesso dall’Amministrazione all’autorità giudiziaria inquirente) agli atti: quindi manca del tutto agli atti una notitia criminis rilevante ai fini penali, secondo le regole dell’ordinamento nazionale.
Stando così le cose, la Cassazione ha concluso che, nel caso concreto l’avviso di revisione dell’accertamento emesso dopo i tre anni deve essere considerato tardivo.
Inoltre si segnala che, con la CM 3/D/2015, l’Agenzia Dogane è recentemente intervenuta nella materia per prendere atto dell’ormai unanime e consolidato orientamento della Cassazione e invitare gli uffici periferici ad abbandonare i contenziosi in essere, nei casi in cui il contribuente abbia eccepito in sede di giudizio il decorso del termine triennale e il giudice abbia, con la conseguente pronuncia, accertato l’intervenuta prescrizione.

RIMBORSO IVA UE: entro il 30 settembre la richiesta di rimborso IVA assolta in altri Stati UE

Entro oggi 30 settembre 2015, i soggetti passivi IVA IT  devono richiedere a rimborso IVA assolta nel 2014 in altri Stati UE, tramite il portale elettronico dedicato sul sito dell’Agenzia Entrate, che provvede all’inoltro dell’istanza allo Stato UE competente per il rimborso; tale Stato UE erogherà poi direttamente il rimborso, secondo le modalità ivi stabilite.

In generale, le condizioni per il rimborso IVA sono fissate dallo Stato in cui è stabilito il soggetto passivo richiedente (per l’Italia, v. art. 38-bis1 DPR 633/1972 e provv. Agenzia Entrate 53471/2010):

  • dal punto di vista soggettivo, ex art. 19 DPR 633/72, lo specifico bene o servizio acquistato deve essere inerente all’attività di impresa del soggetto passivo.
  • dal punto di vista oggettivo, i soggetti stabiliti in Italia devono verificare che lo specifico bene o servizio acquistato non sia soggetto a limitazioni (o riduzioni) alla detrazione dell’IVA secondo la normativa fiscale dello Stato UE del rimborso.

A tal fine, sul sito istituzionale UE è possibile verificare le principali limitazioni alla detrazione vigenti nei diversi Stati UE, fermo restando che rimane opportuna una verifica più accurata con consulenti locali.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti passivi con pro rata, la detrazione si applica in relazione alla percentuale detraibile applicata in Italia, ex art. 8, par. 2, lett. g) direttiva 2008/9/CE; in maniera corrispondente, ex art. 38-bis2, co.3 DPR 633/1972 disciplina i rimborsi per l’IVA assolta in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati UE. In senso analogo, l’art. 6 direttiva 2008/9/CE prescrive che se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso (DE) effettua nello Stato membro in cui è stabilito (IT) sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che NON danno diritto alla detrazione in tale Stato, il rimborso (in DE) è ammesso solo per il «pro rata» dell’IVA rimborsabile, come applicato nello Stato di stabilimento (IT).

Per avere il rimborso dell’IVA assolta all’estero, è essenziale verificare la presenza di una stabile organizzazione nello Stato UE in cui l’imposta è stata assolta, poichè ex art. 3, par. 1, lett. a) direttiva 2008/9/CE condizione per il rimborso è che il soggetto passivo richiedente non sia in possesso nello Stato di rimborso né della sede della propria attività, né di una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni attive, né (in assenza di sede o di S.O.) del proprio domicilio o residenza in tale Stato. Diversamente, la nomina del rappresentante fiscale non preclude il rimborso dell’IVA (Corte di Giustizia UE causa C-323/12, mentre la FAQ n.40 dell’Agenzia Entrate sul proprio sito dice il contrario, ed è da ritenersi quindi superata).

Dal punto di vista operativo, la richiesta di rimborso IVA viene gestita dal Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia Entrate, prima dell’inoltro allo Stato competente, e viene rigettata se il soggetto passivo, nell’anno di riferimento:

  • non abbia svolto in Italia attività di impresa, arte o professione;
  • abbia effettuato solo operazioni attive che non danno diritto alla detrazione (ad es., solo operazioni esenti);
  • si sia avvalso del regime dei minimi ex art. 1 comma 96 e ss. L. 244/2007 ovvero del regime speciale per i produttori agricoli.

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BANDI: Brevetti + 2 domande dal 06/10/2015

Fonte: Studio Astolfi

BREVETTI + 2 domande dal 06/10/2015
AGEVOLAZIONI PER LA BREVETTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ANCHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI SPIN-OFF  UNIVERSITARI/ACCADEMICI

NORMATIVA

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti.html

FAQ

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/faq.html

NORMATIVA – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 7/8/2015 (GU 182 del 7/8/2015)
DOMANDE A PARTIRE: da mercoledì 6 ottobre 2015
AMBITO: Intero territorio nazionale
FONDI STANZIATI:  € 30,50 milioni
SOGGETTO GESTORE: Invitalia
PROCEDURA A SPORTELLO che seguirà l’ordine cronologico di presentazione (non sono quindi previste graduatorie di merito e punteggi).
Domande a partire dal 6 Ottobre 2015, verrà chiuso quando saranno esauriti i fondi.
DESTINATARI
Micro, Piccole e Medie Imprese (sono quindi escluse le grande industrie).
Non sono previste limitazioni riguardo all’attività svolta.
I beneficiari devono essere iscritti alla CCIAA.
VIENE APPLICATO IL REGIME DE MINIMIS (massimo € 200.000 euro nel triennio)
AGEVOLAZIONE (art.5)
Contributo a fondo perduto dell’80% (100% per gli Spin-off universitari)
Agevolazione massima: € 140.000,00
SOGGETTI BENEFICIARI (art. 3)
Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed
operativa in Italia, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) siano titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 01/01/2013;
2) siano titolari di una domanda di brevetto depositata successivamente al 01/01/2013 e per  la quale sussiste:
– in caso di deposito nazionale, il rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
– in caso di deposito per brevetto europeo, la richiesta di esame sostanziale all’EPO;
– in caso di deposito di domanda internazionale di brevetto (PCT), la tassa di esame  preliminare internazionale o il verbale di deposito necessario alla nazionalizzazione  dei brevetti;
3) siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto, rilasciato successivamente al 01/01/2013, con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità;
SPESE AMMISSIBILI (art. 4) (sono esclusi macchinari, attrezzature ed immobili)
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione  economica del brevetto, sia all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico nazionale, sia sul mercato.
Sono ammissibili i seguenti servizi specialistici:
Industrializzazione e ingegnerizzazione

  •  studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi  elaborati, individuazione materiali, definizione  ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi);
  • progettazione produttiva
  • studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
  • realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
  • progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
  • test di produzione;
  • produzione pre-serie (solo se funzionale ai test  per il rilascio delle certificazioni);
  • rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

Organizzazione e sviluppo

  • servizi di IT Governance;
  • studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;
  • servizi per la progettazione organizzativa;
  • organizzazione dei processi produttivi
  • definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

Trasferimento tecnologico

  • proof of concept;
  • due diligence;
  • predisposizione accordi di segretezza;
  • predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
  • costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
  • contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off); non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fee).

SONO AMMESSE LE SOLE SPESE FATTURATE DOPO LA PRENTAZIONE DELLA DOMANDA (art.4)
Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (art.10)
12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione. Non sono previste proroghe

NON SONO AMMESSI I PAGAMENTI IN CONTANTI
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi (bonifico bancario, RI.BA., R.I.D., assegni microfilmati, carte di credito o di debito).

I FORNITORI DI SERVIZI DEVONO ESSERE SOGGETTI TERZI (art.5)
IL CONTRIBUTO NON E’ CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI (art.5)
L’ITER DI VALUTAZIONE PREVEDE UN  COLLOQUIO CON L’IMPRESA PROPONENTE PER APPROFONDIRE TUTTI GLI  ASPETTI DEL PROJECT PLAN(art.8)
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (art.10)
1) la prima, può essere erogata, alternativamente e a scelta dell’impresa beneficiaria,  come:

  • a titolo di anticipazione per un importo compreso tra il 30% ed il 50%  dell’agevolazione concessa – richiedibile anche contestualmente alla   firma dell’atto  di concessione del contributo – previa presentazione di idonea fideiussione bancaria  o polizza assicurativa a favore di Invitalia
  • al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad un importo compreso tra il 30% ed il 50% dell’agevolazione concessa

2) la seconda, a saldo, è erogata a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività

E’ PREVISTO UN SOPRALLUOGO PRESSO LA SEDE DELLA DITTA (art.10)
Il saldo è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi  presso la sede dell’impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel project plan.

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