EXPORT/ TRIANGOLAZIONI: Export triangolare anche con consegna dei beni a depositario nazionale

In caso di export triangolare nazionale (primo cedente IT1 – promotore IT2 – cessionario extra UE) vale lo stesso principio che per l’esportazione normale ex art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/1972 (la non imponibilità IVA è riconosciuta a condizione che i beni siano trasportati o spediti fuori UE a cura o a nome del cedente): il bene quindi deve essere trasportato o spedito al di fuori dell’UE direttamente dal primo cedente IT1, e per la non imponibilità IVA anche nella cessione tra i due soggetti nazionali IT1-IT2, il promotore IT2 non entra mai in possesso dei beni destinati all’esportazione.

Nella prassi commerciale, può accadere che il promotore IT2 (giuridicamente proprietario dei beni destinati ad essere esportati), affidi la custodia dei beni a un terzo soggetto IT3 depositario. In tale ipotesi, i beni sono consegnati direttamente dal primo cedente IT1 al depositario IT3, che provvede all’esportazione (uscita dal territorio UE). Il promotore IT2 della triangolazione non entra mai in possesso della merce, per cui non dovrebbe negarsi la non imponibilità IVA anche nell’operazione di vendita tra IT1 e IT2.

La giurisprudenza UE afferma che, per la non imponibilità all’esportazione, si deve guardare non alla forma ma alla sostanza dell’operazione, ossia al fatto che i beni ceduti siano “oggettivamente” destinati al di fuori dell’UE; ad es. la sentenza C-563/12 del 19/12/2013, BDV Hungary Trading, in cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che “l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE”. L’operazione risulta concepita come “cessione all’esportazione”. Applicando questo principio, anche quando i beni entrino nella disponibilità di un depositario IT3 (per conto di IT2), non mutano i requisiti per la non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/1972, tanto nella cessione tra i due operatori nazionali IT1-IT2, quanto nella cessione verso l’acquirente extra UE, poichè l’operazione nel suo complesso risulta fin dalla sua origine concepita come “cessione all’esportazione”, trasferendo il potere di disposizione sui beni all’acquirente extra-UE e inviando fisicamente i beni al di fuori del territorio UE.

L’Agenzia Entrate infine, con RM 72/E/2000 e RM 223/E/2007, ha riconosciuto la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. a) DPR 633/72 nell’analogo caso in cui i beni, prima dell’invio al di fuori del territorio UE, siano stati sottoposti, rispettivamente a collaudo ovvero a lavorazioni da parte di un terzista. Se vale per il collaudo e le lavorazioni, a maggior ragione deve valere quando i beni siano affidati in deposito per esigenze logistiche temporanee, dato che in entrambe i casi viene rispettato l’art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 (la cessione all’esportazione deve avvenire “mediante trasporto o spedizione fuori del territorio UE, a cura o a nome dei cedenti”) e anche la ratio della norma stessa che vuole impedire che i beni entrino nella disponibilità del secondo cedente IT2.

 

BANDO: Voucher internazionalizzazione scadenza 22/09/2015

Fonte: Studio Astolfi

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE NELL’EXPORT – contributo a fondo perduto 10.000 €

SINTESI DELLA NORMATIVA

 

Normativa di riferimento

Decreto Ministeriale del 15 maggio 2015; Decreto del 23 giugno 2015

Finalità

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER , ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

Fondi disponibili a livello nazionale

€ 10mln (sono previsti comunque delle riserve)

E’ previsto il click day in data 

22 settembre 2015

Spesa minima: € 13.000,00

Contributo a fondo perduto: € 10.000,00  (in regime de minimis)

Consulente (solo società di capitali o cooperative)

I fornitori dei servizi si devono iscrivere entro il 20 luglio 2015

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’ apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.

ELENCO FORNITORI DEI SERVIZI AMMESSI

Erogazione del contributo

Il ministero eroga il contributo entro 60gg dalla presentazione della fattura pagata. Non è possibile  richiedere anticipazioni.

Decorrenza delle spese (1/9/2015) – Art. 7

La sottoscrizione del contratto di servizio deve essere successiva alla pubblicazione dell’elenco dei fornitori.

Ambito

Intero territorio nazionale

Gestione dell’agevolazione

Ministero dello sviluppo economico

Soggetti Beneficiari – art.4 punto 1 (sono escluse le grandi impresa e le ditte non costituite in forma di società di capitali o cooperative).

Micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012).

Le imprese devono avere realizzato un fatturato non inferiore a Euro 500.000 in almeno uno degli ultimi tre esercizi  approvati.

Requisiti – art.4 punto 2

………

non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente alla misura in questione, superi il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n°1407/201

non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher.

risultare iscritte al Registro della Camera di commercio territorialmente competente delle imprese in stato di attività;

Elenco fornitori dei servizi (art. 5)

l’impresa richiedente deve avvalersi di società di capitali, anche in forma di società cooperativa, inserite in un apposito elenco all’uopo costituito presso il Ministero.

Termine per la presentazione della domande da parte delle Società di servizi per entrare nell’elenco fornitori

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il giorno 20 luglio 2015. Fac-simile della domanda da redigere su carta intestata della Società e inviare via pec all’indirizzo elencosocieta@pec.mise.gov.it

Presentazione della domanda per l’ottenimento del Voucher

Dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 alle ore 17.00 del 2 ottobre 2015

Non deve esserci conflitto d’interessi (Art. 7)

Tra il beneficiario del voucher e il professionista non deve sussistere conflitto di interesse

Le agevolazioni sono concesse entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande (Art. 5)

Il contratto di servizio con la società fornitrice dei servizi deve essere inviato entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (art.5)

Erogazione del voucher (art. 8)

Il beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione entro 30gg dal termine di conclusione del contratto di servizio.

Il ministero eroga entro 60gg dal ricevimento della richiesta di erogazione.

RIFERIMENTI

– Articolo completo sito Studio Astolfi, con FAQ, normativa, link per effettuare la registrazione 

TERRITORIALITA’: i contribuenti minimi applicano il MOSS come gli altri

L’Agenzia Entrate con RM 75/E/2015,  ha risposto ad un interpello chiarendo il rapporto esistente tra il regime dei “nuovi minimi” ex DL 98/2011 e commercio elettronico diretto, in particolare considerando il regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop).

Il quesito era il seguente: quale regime IVA applicare alle operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da un soggetto che applica il regime dei “nuovi minimi” ex art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 , tenuto conto del fatto che i suoi committenti sono:

  • soggetti passivi IVA in altri Stati membri;
  • soggetti residenti nel Regno Unito, privi di partita IVA poiché realizzano un  volume d’affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede l’identificazione.

Si precisa che per chiarimenti sul regime dei “nuovi minimi” si può fare riferimento alla CM 17/E/2012

Fino al 31/12/2014, l’istante – per tutte le prestazioni (sia nei confronti di privati B2C, sia nei confronti di soggetti passivi B2B, residenti in Italia e all’estero) – ha emesso fatture senza applicazione dell’IVA.

E dal 01/01/2015?

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INTRA UE: nuove regole sulle lavorazioni dal 18/08/2015

La Legge europea 2014 (L.115/2015) ha introdotto nuove regole sulle lavorazioni dal 18/08/2015. Le novità ai fini IVA sono le seguenti:

  • si modifica la disciplina degli scambi intra UE (artt. 38 e 41 DL 331/1993), riguardo le regole sul trasferimento temporaneo di beni sottoposti a lavorazioni o manipolazioni.
  • si modifica la disciplina dei servizi internazionali (art. 9 co. 1 DPR 633/1972) prevedendo l’estensione del regime di non imponibilità a tutti i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile.

LAVORAZIONI 

FINO AL 17/08/2015:

ai sensi della precedente versione dell’art. 38 co.5 lett. a) DL 331/93, non costituiva operazione assimilata all’acquisto intra UE l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della UE ovvero al di fuori del territorio della UE.

DAL 18/08/2015:

  • non sono acquisti intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato UE, poste in essere da un soggetto passivo IVA in detto Stato UE solo se il bene, a termine lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;
  • sono invece acquisti intra UE negli altri casi
  • simmetricamente, non sono cessioni intra UE i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo IT, nel territorio dello Stato.
  • sono invece cessioni intra UE negli altri casi , cioè quando il soggetto passivo IT invia beni in lavorazione in altro Stato UE, senza che gli stessi facciano rientro in Italia (vanno in altro Stato UE o Extra UE): in tal caso non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso, e quindi identificarsi a fini IVA nell’altro Stato UE di destinazione, con applicazione del regime di non imponibilità IVA. Tali operazioni concorreranno ai fini dell’assunzione della qualifica di esportatore abituale e per la maturazione del plafond.

Nuovo regime IVA delle cessioni di beni lavorati esclusi dal regime sospensivo

L’art. 13 L. 115/2015 (Legge europea 2014) ha riformulato la disciplina IVA dei trasferimenti intra UE di beni per lavorazioni, senza pronunciarsi sul regime IVA applicabile alle cessioni di beni risultanti dalla lavorazione. A tal fine, si vedano le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia UE (causa C-446/13 del 2/10/2014):

  • tali cessioni si considerano effettuate nel Paese UE in cui i beni sono stati lavorati, a meno che questi ultimi siano stati inviati nel Paese di origine prima di essere trasportati/spediti nel Paese di destinazione.
  • la cessione di beni trasportati/spediti in altro Paese UE per essere lavorati, per conto del cedente italiano, prima di essere consegnati al cliente identificato ai fini IVA nello stesso Paese membro non ha natura intra UE. La cessione non può, infatti, considerarsi effettuata in Italia, beneficiando del regime di non imponibilità ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993, se il contratto di compravendita ha per oggetto i beni risultanti dalla lavorazione, che siano “fisicamente” presenti nel Paese membro del terzista al momento iniziale del trasporto o spedizione a destinazione del cessionario.

Sotto il profilo territoriale, questa conclusione trova conferma nell’art. 32 Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale le cessioni di beni con trasporto/spedizione si considerano territorialmente rilevanti nel luogo in cui il bene si trova nel momento iniziale del trasporto/spedizione a destinazione del cessionario.

Dal punto di vista del cedente IT, l’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993 presuppone che i beni lavorati siano trasportati/spediti al cessionario UE a partire dall’Italia, quindi se le lavorazioni sono:

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