INTRA UE: requisiti cessioni intra UE di beni

Requisiti cessioni intra UE di beni.

Entra in vigore dal 1/12/2021 il D.Lgs 192/2021, che con soli due anni di ritardo recepisce nell’ordinamento interno le “quick fixes 2020”, modificando alcune disposizioni del DL 331/1993.

Condizioni per la non imponibilità IVA.

Ex art. 41 comma 2-ter intervengono le seguenti due condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA a una cessione di beni:

  • che il cessionario UE abbia comunicato al cedente IT il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • che il cedente IT abbia compilato l’INTRASTAT (art. 50, comma 6 DL 331/1993) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.

Call-off stock

Il D.Lgs 192/2021 inserisce la disciplina per le operazioni in regime di “call-off stock” (art. 17-bis direttiva 2006/112/CE) o “consignment stock” (v. RM 235/E/1996 e RM 44/E/2000) nei seguenti articoli:

  • art. 38-ter DL 331/1993 per gli acquisti intra UE;
  • art. 41-bis DL 331/1993 per le cessioni intra UE.

La disciplina prevede il trasferimento in sospensione in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, finchè il destinatario presso cui si trova lo stock prelevi le merci diventandone proprietario: quindi al verificarsi di determinati presupposti, il soggetto che trasferisce i beni non deve identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione delle merci, come invece dovrebbe in via ordinaria ex art. 41, comma 2, lett. c) DL 331/1993).

Requisiti cessioni intra UE di beni (art. 41-bis DL 331/1993).

Il soggetto passivo IVA IT pone in essere una cessione intra UE di beni alle seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo IT (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le stesse parti;
  • il soggetto passivo IT non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  • il soggetto UE destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo IT nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto IT che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993 e inserisce l’identità e il numero identificativo IVA del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE.

La cessione, tuttavia:

  • ha luogo se e quando la proprietà dei beni è trasferita all’acquirente UE, ovvero entro massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro;
  • non ha luogo se entro 12 mesi i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993.

Cessioni a catena (art. 41-ter DL 331/1993)

Le cessioni a catena sono quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato UE ad un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente. Per le cessioni successive in cui il trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile IVA è quella effettuata nei confronti di tale operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita IVA italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra UE non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Le regole armonizzate in tema di prova del trasporto intra UE sono già in vigore dal 01/01/2020, ex art. 45-bis Regolamento UE 282/2011 (il regolamento è  direttamente applicabile nell’ordinamento interno).

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SAN MARINO: codice destinatario per fatture elettroniche

San Marino: codice destinatario per fatture elettroniche 2R4GTO8.

In data 31/08/2021, l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana: il codice di 7 caratteri è “2R4GTO8”.

Tale codice fa seguito all’accordo tra Italia e San Marino (scambio di lettere del 26 maggio 2021) e al DM 21 giugno 2021 che ha stabilito le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due Stati.

In seguito, il provvedimento Agenzia Entrate 5 agosto 2021 n. 211273 ha definito le regole tecniche per la fatturazione elettronica delle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provvedimento Agenzia Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (stesse specifiche tecniche):

  • La fatturazione elettronica tra i due Stati avviene tramite SDI Sistema di Interscambio
  • i controlli avvengono da un lato, da parte dell’Ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come “nodo attestato” al SDI stesso e, dall’altro, dalla Direzione Provinciale di Pesaro Urbino;
  • l’Ufficio di San Marino nei 4 mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 comma 1 DM 21 giugno 2021);
  • trascorsi i 4 mesi senza convalida della fattura, l’operazione è assoggettata a IVA e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

Il codice destinatario è attivo dal 1° ottobre 2021 e deve essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.

Bando BREVETTI+ 2021: il solito copione risorse subito esaurite

Bando Brevetti+ 2021: il solito copione, sito malfunzionante, blocchi continui, risorse subito esaurite. Presentare domanda è la solita lotteria.

Il Bando Brevetti+ è l’incentivo con cui dal 2011 – anno della prima edizione – si incentiva la valorizzazione economica dei brevetti, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, rivolto alle micro, piccole e medie imprese.

Quest’anno il Bando Brevetti+ 2021 aveva una dotazione finanziaria di 23 milioni di euro, concessi mediante una procedura a sportello (vedere questo articolo per una breve sintesi): in pratica, non ci sono graduatorie, si può fare domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili, insomma una sorta di click day come il nefasto bando INAIL per intenderci.

Con questi criteri di accesso praticamente tutte le aziende italiane che volevano fare domanda si sono collegate nello stesso momento alla piattaforma informatica online (non ci voleva uno scienziato per capirlo).

Cosa è successo quindi? Quello che succede ormai ogni anno in occasione di questo Bando:

  • l’infrastruttura informatica predisposta da Invitalia, aperta dalle ore 12 del 28 settembre, non ha retto a questo picco di accessi;
  • la piattaforma informatica si è bloccata continuamente, vanificando così molte ore di lavoro di molte aziende, fornitori e consulenti che si sono impegnate per preparare ed inviare i migliori project plan possibili, senza riuscire a presentare la domanda perchè nel frattempo le risorse si sono esaurite, precisamente alle 16:25;

Come è possibile che accada questo, e che accada tutti gli anni? L’idea che ci siamo fatti è la seguente:

  • questo non accade a causa di mancanza di comprensione del problema da parte di Invitalia;
  • questo accade perchè ad Invitalia non importa nulla del problema, e soprattutto non ha rispetto del lavoro altrui, tanto qualcuno che riesce a presentare domanda c’è, i fondi si esauriscono subito comunque, in più il disservizio ha il vantaggio di scoraggiare una potenziale platea di domande da esaminare.

D’altra parte, se fosse vero il contrario, si sarebbe tentato di risolvere il problema.

Vedrete che lo stesso copione accadrà con Disegni+ 2021 e Marchi+ 2021

Bando MARCHI+ 2021: domande dal 19 ottobre 2021

Bando MARCHI+ 2021: domande dal 19 ottobre 2021

Il Bando MARCHI+ 2021 agevola la registrazione di marchi comunitari presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), con due linee di intervento:

  • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici
  • Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici

BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie imprese con sede legale ed operativa in Italia

REQUISITI

  • per la MISURA A – marchi comunitari
    • aver effettuato, a partire dal 01/06/2018, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione,
    • aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

    • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione; tale registrazione deve essere antecedente la presentazione della domanda
    • avere ottenuto per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO.
  • per la MISURA B: marchi internazionali
    • aver effettuato, a partire dal 01/06/2018, almeno una delle seguenti attività:
    • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
    • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
    • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

    • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere antecedente alla presentazione della domanda.

SPESE AMMISSIBILI E AGEVOLAZIONE

Ai fini dell’ammissibilità al Bando Marchi+ 2021 tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di contributo

Se un’impresa vuole richiedere l’agevolazione per più marchi, deve presentare una domanda per ciascuno di essi. Ogni impresa può presentare più di una domanda di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino a un massimo di 20.000,00 euro.

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.

SERVIZI IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500,00
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300,00
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ
  1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*
  2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*
€ 550,00

€ 1.500,00

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE** € 1.500,00
e. TASSE DI DEPOSITO 50% DEL COSTO SOSTENUTO

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.
**Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto.

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 8.000,00.

SERVIZI IMPORTO MASSIMO DELL’AGEVOLAZIONE IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI USA O CINA
a. PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE € 1.500,00 € 1.650,00
b. ASSISTENZA PER IL DEPOSITO € 300,00 € 350,00
c. RICERCHE DI ANTERIORITÀ
  1. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi all’Italia*
  2. Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, dell’Unione europea e internazionali estesi a tutti i paesi della UE*
  3. Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE
€ 550,00

€ 1.500,00

€ 600,00

€ 630,00

€ 1.800,00

€ 700,00

d. ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA A OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE
  1. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione**
  2. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli uffici nazionali seguenti al deposito della domanda di registrazione***
€ 1.500,00

€ 500,00 per singolo rilievo

€ 1.800,00

€ 600,00 per singolo rilievo

e. TASSE DI REGISTRAZIONE 80% DEL COSTO SOSTENUTO (90% PER USA O CINA)

*Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.
** Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto.
***Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali.

FONDI DISPONIBILI

3 Milioni di Euro, di cui:

una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Sono cambiate totalmente le modalità di presentazione della domanda, in quanto è necessario accedere al bando solo tramite SPID (perchè non anche CNS e CIE?) e va caricata tutta la domanda online, insieme ai relativi allegati.

In precedenza si compilava un form online, dal quale si otteneva un nr. protocollo, ed entro i 5 giorni successivi andava inviata tutta la documentazione tramite PEC (v. questo articolo)

LINK AL SITO DEL BANDO CON NORMATIVA E FAQ