BLACK LIST: pronto il software per l’invio della comunicazione

Fonte: Fisco Oggi del 04/10/2010

Autore: r.fo.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software destinato ai soggetti Iva che effettuano “movimenti” rilevanti con partner economici aventi sede, residenza o domicilio in Paradisi fiscali – cioè i Paesi individuati con i decreti ministeriali 4 maggio 199921 novembre 2001. Questi soggetti sono, infatti, tenuti a compilare e inviare on line la comunicazione IVA delle operazioni realizzate.

L’adempimento è entrato in vigore lo scorso 1° luglio, grazie al decreto attuativo della norma (decreto Mef del 30 marzo 2010), che ha stabilito modalità e termini, e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate (28 maggio5 luglio 2010) con i quali sono stati approvati il modello e le specifiche tecniche di trasmissione.

Per consentire poi a imprese e professionisti di “prepararsi” tecnologicamente all’adempimento, con il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 5 agosto, è stato concesso più tempo. Il nuovo termine da rispettare, per trasmettere la comunicazione delle operazioni (acquisti, cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute) effettuate a luglio agosto e settembre, è il 2 novembre 2010.

Nella comunicazione vanno i seguenti dati:

  • il codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all’operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato;
  • la ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica;
  • la denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica;
  • per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l’importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.

Avviso di protezione

Quando viene avviato per la prima volta, il software potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore (Agenzia delle Entrate). In questo caso, considerare affidabile il fornitore e selezionare il tasto “Esegui”per continuare. Dopo basta selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi windows, eseguire l’applicazione da start/tutti i programmi/Unico on line.

BLACK LIST: Proroga della comunicazione al 2 novembre 2010 – DM 05/08/2010 – ultime novità

BLACK LIST

CRONISTORIA DELL’ADEMPIMENTO

L’art. 1, DL 40/2010 ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni (cessioni, acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute), poste in essere con operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata  (c.d. black list ex DM 4.5.1999 e DM 21.11.2001), al fine di contrastare l’evasione fiscale (frodi “carosello” e “cartiere”).

Il DM 30/03/2010 ha previsto che tale comunicazione vada presentata per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.

Con Provvedimento 28 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni, mentre con Provvedimento 5 luglio 2010 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Con DM MEF 5 agosto 2010 è stato prorogato al 2 novembre 2010 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni mensili relative ai mesi di luglio e agosto (il termine per settembre sarebbe stato comunque il 2 novembre, dal momento che il 31 ottobre è festivo).

ULTIME PRECISAZIONI IN TEMA DI BLACK LIST

Il citato DM 05/08/2010 ha precisato quanto segue:

  • sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
    • le operazioni effettuate con Malta, Cipro e Corea del Sud;
    • le operazioni esenti IVA realizzate dai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR 633/1972 (resta comunque l’obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate da questi soggetti).
  • per le operazioni effettuate dal 1° settembre 2010 vanno comunicate anche le prestazioni di servizi con Paesi “black list”, fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità;
  • enti, associazioni e altre organizzazioni ex art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c), DPR 633/1972, presentano la comunicazione solo relativamente alle operazioni effettuate in ambito commerciale (non quindi le operazioni “istituzionali”, come è invece per gli elenchi Intrastat).

OPERAZIONI DA SEGNALARE

Per quanto riguarda le operazioni da segnalare vanno quindi indicate:

  • cessioni, acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list”;
  • le operazioni effettuate con operatori economici (imprese ed esercenti arti o professioni), mentre non vanno indicate quelle con privati consumatori o con enti non esercenti attività commerciali.

Il momento in cui vanno dichiarate le operazioni è quindi legato a quello in cui le operazioni vengono registrate o, nel caso di omissione, al momento in cui avrebbero dovuto essere registrate; nel decreto non c’è infatti alcun riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.

Nel modello devono essere dichiarate le operazioni:

  • imponibili, non imponibili, esenti, non soggette a IVA, effettuate dal 1° luglio 2010.
  • prestazioni di servizi fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale, effettuate dal 1° settembre 2010.

 

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, vanno quindi dichiarate:

  • a partire dal 1° luglio 2010,
    • le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute e soggette ad autofatturazione,
    • le prestazioni ex art. 7-quater DPR 633/1972, ricevute e territorialmente rilevanti in Italia;
    • le prestazioni ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, ricevute e territorialmente rilevanti in Italia;
  • a partire dal 1° settembre 2010,
    • le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese e ricevute;
    • le prestazioni ex art. 7-quater DPR 633/1972, rese e ricevute;
    • le prestazioni ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, rese e ricevute.

Resta ancora da capire – si attende in merito un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – se vanno segnalate le importazioni di beni extra UE, che non sono stati già immessi in libera pratica nella UE, mentre invece vanno sicuramente dichiarati gli acquisti di beni effettuati con San Marino.

PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZARIO

  • periodicità trimestrale soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti e servizi ricevuti, cessioni di beni e servizi resi) non hanno superato il limite di € 50.000;
  • periodicità mensile soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti e servizi ricevuti, cessioni di beni e servizi resi) hanno superato il limite di € 50.000.

Il riferimento è ai quattro trimestri che compongono l’anno solare.

Le singole categorie di operazioni non si sommano ma vanno considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta la periodicità mensile anche per le altre categorie (N.B.: notare la differenza con l’Intrastat).

I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale possono optare per la periodicità mensile, tuttavia la scelta è vincolante per l’intero anno solare (barrare la casella “Variazione di periodicità”, sul frontespizio del modello, nell’ambito della prima comunicazione mensile dell’anno).

Al momento in cui si scrive non è ancora chiaro se, in sede di prima applicazione della normativa:

  • occorra ricostruire il volume delle operazioni pregresse (4 trimestri precedenti l’avvio dell’adempimento);
  • oppure, come per gli INTRA servizi, si possa partire con la periodicità trimestrale, salvo il superamento delle soglie già in luglio o agosto 2010 (1° e 2° mese del terzo trimestre).

I soggetti trimestrali che superano il limite nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, devono presentare le comunicazioni con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo a quello di superamento.

In tal caso, per i mesi già trascorsi, devono essere presentati gli elenchi riepilogativi appositamente contrassegnati (barrando la casella “Variazione di periodicità”).

Si fornisce il seguente esempio:

  • si supera la soglia a ottobre 2010, si diventa mensili da novembre>>>> il 30 novembre si presenta un modello mensile;
  • si supera la soglia a novembre 2010, si diventa mensili da dicembre>>>> il 31 dicembre si presentano 2 modelli mensili (ottobre e novembre)

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, la comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale (sempre che non abbiano superato la soglia di € 50.000 nei trimestri già trascorsi).

Ex DM 5 agosto 2010, il primo invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro il 02/11/2010.

SANZIONI

In caso di omesso invio della comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica il doppio della sanzione prevista dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997: da € 516 a € 4.130. Il legislatore ha espressamente affermato che non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico, che unificherebbe la sanzione in caso di una pluralità di violazioni. Pertanto, la violazione di ciascuna comunicazione sarà autonomamente sanzionata.

Dovrebbero invece applicarsi:

  • il ravvedimento operoso (sanzione ridotta a € 51 per ciascuna violazione);
  • l’istituto dell’acquiescenza e della definizione agevolata (sanzioni ridotte ad un quarto del minimo).

Non ci sono ulteriori variazioni rispetto a quanto già scritto in precedenza (vedi articolo BLACK LIST: nuovo obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010 )

Lo Studio ha predisposto uno scadenzario, gratuito e personalizzabile, per le comunicazioni del 2010, di cui vedete un’anteprima di seguito:

Scarica lo Scadenzario Black List

Per visionare l’elenco dei paesi e territori inclusi nelle black list, scarica l’ELENCO AGGIORNATO

Trovate una trattazione più approfondita della materia, oltre che nel DM citato, nell’ E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 20 € + IVA (Clicca qui per scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book).

BLACK LIST: Nuovo obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010

L’ art.1 DL.40 del 25/03/2010 (provvedimento contenente disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali) ha introdotto a carico dei contribuenti nazionali, soggetti passivi IVA, un nuovo adempimento dichiarativo.

L’obiettivo della norma è quello della stretta sull’evasione internazionale, attuata tramite frodi “carosello” o società “cartiere”, che dovrebbe attuarsi tramite la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate degli scambi con operatori economici aventi sede in paesi “black list” da parte degli operatori nazionali.

Ex DM 30/03/2010 (GU 88 del 16/04/2010) sono state indicate  le regole applicative, mentre con il Provvedimento 85352/2010 del 28/05/2010 sono stati pubblicati il modello per la comunicazione e le relative istruzioni, e con il Provvedimento 102282/2010 del 05/07/2010 sono state pubblicate le specifiche tecniche (Allegato A) per la comunicazione.

Al momento in cui si scrive non è stato ancora pubblicato il software per l’invio.

Sarà quindi obbligatorio, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010, comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni di:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi resi;
  • acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute;

con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei territori a fiscalità privilegiata (Paesi Black – list[1]).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a presentare la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA nazionali.

Ex DM 30/03/2010 sono esclusi i soggetti privati, mentre sono inclusi nel monitoraggio gli enti non commerciali quando agiscono nella sfera commerciale, le imprese e i professionisti.

AMBITO OGGETTIVO

Vanno comunicate le seguenti operazioni, registrate o soggette a registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010:

  • Operazioni attive:
    • cessioni di beni;
    • prestazioni di servizi rese;
    • relative note di variazione.
  • Operazioni passive:
    • acquisti di beni;
    • prestazioni di servizi ricevute;
    • relative note di variazione

distinte in:

  • operazioni imponibili;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • non soggette.

Sembrano al momento escluse dall’obbligo le operazioni di importazione, in quanto, con riferimento alle operazioni passive da indicare vengono richiamati solo gli acquisti senza menzione delle importazioni: tale semplificazione, pur in attesa di conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, discende dal fatto che sulle importazioni non c’è rischio di frode, dal momento che l’IVA è assolta in dogana ex art. 69 segg. DPR 633/1972.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il modello, da trasmettere esclusivamente per via telematica all’Ufficio delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, dovrà contenere i seguenti elementi:

  • codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
  • numero di codice fiscale (o altro codice identificativo similare) attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato black list in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato;
  • se soggetto persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui il medesima è stabilito, residente o domiciliato;
  • se soggetto diverso da persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui esso è stabilito, residente o domiciliato;
  • periodo di riferimento della comunicazione;
  • per ciascun soggetto black list, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’IVA, al netto delle relative note di variazione;
  • per ciascun soggetto black list, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
  • per ciascun soggetto black list, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

N.B.: nel modello dovranno essere inserite anche alcune informazioni di tipo strettamente soggettivo. Potranno quindi sorgere problematiche riguardanti l’acquisizione:

  • del luogo e della data di nascita del soggetto estero;
  • oppure del numero di codice fiscale o altro codice identificativo equipollente utilizzato nello Stato black list della controparte.

A tale riguardo dovrà essere cura dell’operatore nazionale far riportare nella fattura tali dati.

PERIODICITA’ PRESENTAZIONE

La periodicità è la seguente:

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SANZIONI

Per omessa, incompleta o non veritiera comunicazione, è prevista una sanzione che va da 516 € a 4.130 € (doppio sanzione ex art.11 D.Lgs 471/1997), senza il beneficio del c.d. cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs. 471/1997, vale a dire che ogni violazione sarà colpita con una sanzione a sè stante, pari ad un minimo di 516 €.


[1] V. D.M. 4/5/1999 – black list delle persone fisiche; D.M. 21/11/2001 – black list delle società controllate estere

Lo STUDIO GIARDINI offre il servizio di consulenza, preparazione, invio e monitoraggio della comunicazione obbligatoria delle operazioni con i PAESI BLACK LISTCompila il form sottostante per ricevere tutte le informazioni in merito.

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