BLACK LIST: comunicazione annuale Black List 2015 facile

Comunicazione annuale Black List 2015 da inviare telematicamente nel 2016. 

box-color

Nel 2015 ci sono stati molti interventi in materia di black list (sia la black list ai fini IVA quadro BL che la black list costi Unico), con un susseguirsi di decreti che hanno modificato i vari elenchi degli Stati e Territori con regimi fiscali privilegiati, ed anche il regime di deducibilità in materia di costi black list (D.Lgs 147/2015)

La scadenza per l’invio della comunicazione annuale Black List si sta approssimando – insieme ad altri milioni di di adempimenti. Salvo infatti modifiche o improbabili proroghe, la scadenza ultima sarà quella per l’invio dello spesometro (10 aprile contribuenti mensili, 20 aprile per i trimestrali), che è una data già abbastanza affollata.

Per tale motivo, abbiamo preparato una UTILITY per venir fuori dall’adempimento senza impazzire, capendo subito se un Paese/Territorio è da includere o meno nel Quadro BL della comunicazione annuale.

Abbiamo anche incluso separatamente nella lista la Black List ai fini del quadro RF di UNICO, in modo che sia impossibile pensare di aver tralasciato qualche decreto.

Qual è infatti il problema operativo?

I decreti emanati nel solo 2015 (anno che si dichiara adesso nel 2016) hanno diverse date di decorrenza, vanno a modificare diversi elenchi, quindi è possibile che una operazione vada comunicata se è stata effettuata prima di una certa data, altrimenti no, oppure che un Paese/Territorio venga eliminato da una lista ma continui ad essere presente in un’altra; insomma, come sempre bisogna fare molta attenzione.

Per questo motivo è stato predisposto un elenco con i seguenti semplici criteri:

  • se c’è la crocetta in corrispondenza del Paese / Territorio, allora le operazioni effettuate vanno comunicate senza dubbio,
  • se non c’è la crocetta ma sono compilate le Note relative a ciascun Paese  dove vengono indicati un decreto e una data di decorrenza, è facile capire se le eventuali operazioni con quel Paese / Territorio vanno comunicate;
  • se non ci sono crocette nè Note significa che il Paese / Territorio era in liste precedenti ma ora non c’è più quindi non vanno comunicate le operazioni senza alcun dubbio

Questo è ciò che avrebbe dovuto fare un’Amministrazione seria, semplificando realmente le cose per i contribuenti.

L’utility è stata realizzata in excel anzichè in pdf poichè abbiamo verificato che era di più facile utilizzo, ma può essere scaricata anche in pdf

L’utility contiene :

  • 1 file pdf con l’elenco aggiornato
  • 1 file excel con :

1) elenco completo e aggiornato dei Paesi e Territori appartenenti alle c.d. Black List di cui ai :

  • DM 04/05/1999 (black list IRPEF) e DM 21/11/2001 (black list CFC), utili per la compilazione della Comunicazione Polivalente Quadro BL – Black List;
  • DM 23/01/2002 (black list costi)

2) un foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 € a partire dalla quale scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale black list (Comunicazione Polivalente Quadro BL)

3) un elenco della normativa e prassi di riferimento aggiornata

>>>> VAI ALL’UTILITY

BLACK LIST: Hong Kong eliminato da quasi tutte le black list

A far data dal 30/11/2015, a seguito dei due DM 18/11/2015 e dell’entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong del 14/01/2013 ed entrata in vigore il 10/08/2015 (L. 96/2015), Hong Kong viene eliminato da quasi tutte le black list, e cioè:

  • black list “CFC” (DM 21/11/2001 ):  la lista tiene conto sia del livello di fiscalità dello Stato estero, sia della presenza o meno di meccanismi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali. Con l’entrata in vigore della Convenzione, alla condizione del livello “congruo” di fiscalità dello Stato estero (16,5% per le società di capitali, ovvero 15% per le partnership e gli altri enti senza personalità giuridica) si è affiancata la seconda condizione della sussistenza dello scambio di informazioni, garantita dall’art. 25 del Trattato. I benefici sono i seguenti: le controllate di operatori economici IT situate in Hong Kong  non verranno più attratte al regime CFC, quindi i redditi prodotti saranno tassati solo all’atto della distribuzione, e come utili ordinari, che pagano l’imposta in Italia su base imponibile ridotta (ad es. il 5%, se il socio è una società di capitali); le problematiche potrebbero invece rimanere per le controllate i cui proventi derivano per oltre il 50% dai “passive income” come dividendi e royalties, per i quali il regime CFC ex art. 167 co.8-bis TUIR continua ad applicarsi, se il livello di tassazione effettiva della società di Hong Kong è inferiore al 50% di quello italiano (allo scopo, si è ancora in attesa del provvedimento dell’Agenzia Entrate che, ex art. 8 DLgs. 147/2015, dovrebbe dettare modalità semplificate di effettuazione di tale verifica).
  • black list “costi” (DM 23/01/2002): la lista si basa sulla presenza o meno di strumenti di scambio di informazioni, quindi con l’entrata in vigore della Convenzione, l’esclusione di Hong Kong è di fatto automatica. I benefici sono i seguenti:  l’eliminazione dell’obbligo di indicare i costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi (di fatto, gli acquisti da Hong Kong verranno equiparati agli acquisti da fornitori italiani o europei).

Decorrenza dei benefici: la Convenzione Italia – Hong Kong per l’Italia copre dal 01/01/2016 e per Hong Kong i periodi 01/04/2016 – 31/03/2017 e seguenti; dato ciò il periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) dovrebbe quindi continuare con le vecchie regole (CFC:obbligo di dichiarare i redditi delle controllate in Hong Kong nel quadro FC, fatti salvi i casi di disapplicazione della disciplina, COSTI: obbligo di indicare separatamente i costi nel quadro RF, siano eccedenti o meno il valore normale).

Si deve fare ancora invece la comunicazione black list IVA – quadro BL comunicazione polivalente: tali comunicazioni sono infatti, obbligatorie se il Paese fa parte della black list ex DM 21/11/2001 (Hong Kong è uscita) e/o della black list ex DM 04/05/1999 (che invece comprende ancora Hong Kong, questo anche se i criteri per la sua redazione (livello di fiscalità dello Stato estero e assenza di scambio di informazioni sono quasi gli stessi previsti per la black list CFC).

BLACK LIST: semplificazione dei 10.000 € vanificata

Per l’Agenzia Entrate il limite di 10.000 € per la comunicazione black list limite va inteso in senso cumulativo, e non con riguardo a ciascun singolo cliente o fornitore estero

A Telefisco 2015 è stata posta la seguente domanda: deve ritenersi superata la soglia di 10.000 per un operatore che effettua nell’anno 2 operazioni da 6.000 € ciascuna con due società black list (Svizzera e Singapore)? L’Agenzia ha risposto che la soglia di 10.000 € è unica, e quindi vanno segnalati entrambi i movimenti, dando così l’interpretazione conforme al dato letterale della norma.

Di fatto con tale orientamento la semplificazione del D.Lgs. 175/2014 viene vanificata.

Continue reading

BLACK LIST: chiusura del 2014 con vecchie regole ammessa

L’Agenzia Entrate con comunicato stampa del 19/12/2014 conferma che  se i contribuenti completeranno l’invio delle black list relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le vecchie regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal DLgs. 175/2014 e quindi non si dovrà presentare il modello annuale.

Questa precisazione si è resa necessaria poichè le nuove regole riguardano tutte le operazioni relative all’anno di imposta in corso al 13/12/2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), e tali regole come noto prevedono sia il passaggio dalla periodicità mensile/trimestrale a quella annuale, sia l’innalzamento a 10.000 euro della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio.

Dato che gli operatori hanno già presentato la maggior parte delle comunicazioni del 2014 (10 su 12 se mensili, 3 su 4 se trimestrali), si ponevano due dubbi:

  • se nella black list annuale cumulativa riferita al 2014 dovessero essere nuovamente re-indicati i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili/ trimestrali;
  • e in caso tali movimenti non dovessero essere re-indicati, se si potesse continuare a presentare i modelli di novembre e dicembre, ovvero del quarto trimestre, come se niente fosse, in modo da potere evitare la presentazione della black list annuale cumulativa.

Con il comunicato del 19/12/2014 l’Agenzia  Entrate afferma che un comportamento del genere sarebbe quasi preferibile, scrivendo che “per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”. Per una volta si tratta di un’indicazione coerente con l’art. 6 comma 4 Statuto del contribuente (al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche).

Di seguito una esemplificazione degli effetti del comunicato

Continue reading