BLACK LIST: comunicazione polivalente per Black List e San Marino

A partire dalle operazioni effettuate dal 1/1/2014 va a regime la Comunicazione Polivalente che sostituisce il precedente modello di comunicazione black list. Nel quadro BL del modello è necessario barrare se si tratta di:

  • Operazioni con paesi black-list
  • Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata
  • Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata.

La selezione delle caselle 3 e 4 del rigo BL002 è ammessa solo se si è preventivamente optato, nel frontespizio, per la comunicazione in forma aggregata delle relative operazioni.

BLACK LIST

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list (artt. 2 e 3 DM 30/03/2010), va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento. In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni:

  • Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’
  • Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica.

La principale novità è che il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio. La comunicazione può essere:

  • in forma aggregata >>> il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono gli operatori Black List;
  • in forma analitica >>> il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono le fatture e note di variazioni.

Si precisa che il DDL Semplificazioni doveva far diventare le comunicazioni black list a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni, e che doveva salire da 500 a 1.000 euro la soglia dell’esenzione dall’obbligo di comunicare le operazioni. Come per gli adempimenti relativi all’utilizzo del plafond si è in attesa di entrata in vigore.

ACUISTI DA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Comunicazione polivalente contiene anche gli acquisti da San Marino, che ai fini IVA sono regolati dal DM 24/12/1993 che prevede 2 procedure alternative:

  • ricevimento di una fattura con IVA,
  • oppure ricevimento di una fattura senza IVA, che dovrà essere applicata dall’acquirente con reverse charge.

In tale ultimo caso, la norma impone all’acquirente di effettuare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate ora rappresentato dalla comunicazione polivalente (quadro SE).

BLACK LIST: Scadenzario 2014

Dato il gradimento dell’anno passato (oltre 5000 downloads) pubblichiamo anche quest’anno lo scadenzariogratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti BLACK LIST per l’anno 2014, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si verificano, una panoramica delle date precise di invio.

Lo scadenzario black list contiene al suo interno anche un esempio  pratico per individuare correttamente la periodicità.

>>>> Scarica lo scadenzario BLACK LIST 2014

 

BLACK LIST: pubblicato il nuovo modello spesometro

E’ stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e specifiche tecniche dello spesometro, delle operazioni black list e gli acquisti da San Marino: per queste due ultime fino al 31 dicembre 2013 sarà consentito utilizzare, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione.

Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21, DL 78/2010)

A partire dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per cui viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.

Fanno eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività ex artt. 22 e 74-ter DPR 633/1972 che si sono avvalse della facoltà prevista ex art. 24 co.2: tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, vanno comunicate se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma la trasmissione delle singole operazioni con valore a partire dai 3.600 euro lordi.

Allo scopo di “semplificare” gli adempimenti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Esclusioni oggettive e soggettive

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA tutte quelle che sono già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, ex art. 6 Statuto del contribuente. così come quelle già trasmesse all’Anagrafe tributaria, ed inoltre sono escluse:

  • importazioni ed esportazioni ex art.8, co.1, lett. a) e b) DPR 633/1972.
  • sono esonerati dalla comunicazione i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle loro attività istituzionali.

Sono invece incluse:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi black list devono essere indicate in separata sezione del modello.
  • acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno indicati nell’apposito quadro “SE”.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare:

  • per operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list, va indicato anche il mese o il trimestre;
  • per gli acquisti effettuati da operatori economici della Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.

Per le comunicazioni relative al 2012,

  • i contribuenti con IVA mensile dovranno provvedere all’invio entro il 12 novembre 2013,
  • i contribuenti con IVA trimestrale entro il 21 novembre 2013.

A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e come sempre se il termine di presentazione scade il sabato o in giorni festivi, viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

BLACK LIST: in vigore Convenzione tra Italia e San Marino

E’ entrata in vigore il 3 ottobre 2013 la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica di San Marino.

Con l’entrata in vigore della Convenzione, modificata dal Protocollo firmato nel giugno 2012 ed immediatamente ratificato da San Marino, si realizzano condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri, i quali sono, in tal modo, tutelati dall’esistenza di un quadro coerente di norme pattizie in materia tributaria, idoneo a garantire il regolato svolgimento delle operazioni economiche tra i due Paesi.

Inoltre dovrebbe  essere imminente l’uscita di San Marino dalla black list – DM Finanze 04/05/1999.

La comunicazione formale da parte dell’Italia in merito al completamento delle procedure interne di ratifica della Convenzione, rappresenta l’ultimo atto di un iter che ha portato, prima, all’approvazione del ddl di ratifica da parte del Consiglio dei Ministri e, successivamente, all’approvazione da parte del Parlamento italiano.

Le disposizioni della Convenzione si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Trattamento convenzionale di dividendi, interessi e royalties

La Convenzione introduce un regime fiscale favorevole per dividendi, interessi e royalties: le disposizioni convenzionali prevedono che i dividendi transfrontalieri sono assoggettati a tassazione nello Stato del percipiente.

Trasparenza fiscale e scambio di informazioni

Con l’entrata in vigore della Convenzione, lo scambio di informazioni in materia fiscale tra l’Amministrazione sammarinese e quella italiana sarà improntato agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accolti dalla comunità internazionale e recepiti nell’art. 26 dell’accordo, per effetto della modifica apportata dal Protocollo del giugno 2012.