IVA: aumento al 22% – effetti su acquisti intra UE ed importazioni

Dopo il comunicato stampa delle Entrate, anche Assonime (circ. 30/2013) affronta il tema dell’aumento dell’IVA  al 22%a dal 1° ottobre 2013 ex art. 11, co. 1, DL 76/2013, che ha differito a tale data la decorrenza dell’aumento (dapprima stabilita al 1/7/2013 ex art. 1, co.480, L. 228/2012).

L’IVA al 22% si applica quindi alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013.

Questi gli effetti per ciò che riguarda le operazioni internazionali:

  • importazioni: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento alle operazioni con bolletta doganale accettata successivamente al 1° ottobre 2013 (ex art.201 CDC, l’obbligazione doganale import sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana)
  • acquisti intra UE: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dallo Stato UE di partenza (ex art.39 DL 331/1993, il momento impositivo sorge al momento della partenza dei beni dallo Stato UE di origine), con queste eccezioni:
    • fatture emessa prima dell’inizio del trasporto, operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
    • acconto versato ma senza emissione della fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato UE
  • prestazioni di servizi generici ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di ultimazione della prestazione:
    • tale momento coincide con la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, ex  CM 16/E/2013.
    • tuttavia, in caso di pagamenti anticipati, le prestazioni si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo;
    • in caso di servizi generici continuativi per più di un anno, e in assenza di acconti o pagamenti parziali, le prestazioni si intendono effettuate al 31/12 di ciascun anno solare

BLACK LIST: novità dal 1° ottobre

Nel tentativo malriuscito (come sempre, anzichè togliere qualcosa, la si cambia) di semplificazione degli adempimenti tributari, il Provvedimento n. 2013/94908 del 2/8/2013 emesso dall’Agenzia Entrate, ridefinisce le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione dello Spesometro e approva alcune novità per quel le comunicazioni degli acquisti di beni effettuati senza applicazione di IVA provenienti dalla Repubblica di San Marino e per gli acquisti dai Paesi black-list: in pratica si vuole utilizzare il modello fiscale relativo allo spesometro anche per tali comunicazioni obbligatorie.

Operazioni con Repubblica San Marino

In questo caso dalla comunicazione cartacea all’Agenzia si passa alla comunicazione telematica col modello “Spesometro”: viene infatti previsto che il nuovo modello dello “spesometro” debba essere utilizzato anche per le comunicazioni da effettuare, ex art. 16 lett. c DM 24/12/1993, per le operazioni di acquisto di beni provenienti da operatori sammarinesi effettuate senza applicazione dell’imposta e annotate nei registri IVA acquisti e vendite ex art.16 lett. b) DM 24/12/1993, abrogando espressamente la comunicazione cartacea finora utilizzata.

La nuova modalità di comunicazione decorrerà dalle operazioni annotate a partire dal prossimo 1 ottobre 2013 e dovrà essere inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione, quindi la prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2013.

Comunicazione Black List

In questo caso la novità prevede l’utilizzo del modello “Spesometro” al posto dell’attuale modulistica: pertanto, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013 non si utilizzeranno più gli attuali modelli previsti per le comunicazioni black list bensì il nuovo modello.

La periodicità di presentazione rimane quella ordinariamente prevista dalla specifica normativa di riferimento.

BLACK LIST: semplificazioni e nuovo modello in arrivo

Il c.d. DDL “Semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19/06/2013, prevede che la comunicazione black list vada trasmessa con cadenza annuale, senza essere più collegata alle singole operazioni.

L’art. 1, co. 1, 2 e 3, DL 40/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia Entrate acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500 (valore previsto ex DL 16/2012), poste in essere con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata(v. DM 04/05/1999 persone fisiche e DM 21/11/2001 persone giuridiche).

La comunicazione va presentata telematicamente, con periodicità mensile o trimestrale.

È, inoltre, previsto l’incremento della soglia di esenzione dagli attuali € 500 a € 1.000.

Con il Provvedimento 02/08/2013, prot. 94908, l’Agenzia Entrate ha stabilito che la comunicazione delle operazioni “black list”, effettuate a partire dal 01/10/2013, dovrà essere fatta utilizzando il modello previsto per la comunicazione delle operazioni IVA (c.d. “spesometro”).

I termini di presentazione della comunicazione restano gli stessi, e cioè entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda se la periodicità è mensile o trimestrale.

 

BLACK LIST: Via libera alla convenzione Italia – San Marino

Approvata la legge che abolisce il segreto bancario e le doppie imposizioni con la Repubblica di San Marino.

Con la ratifica dell’accordo tra Italia e San Marino cade quindi definitivamente il segreto bancario: la convenzione contro le doppie imposizioni prevede, infatti, lo scambio di informazioni necessario per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

La convenzione ricalca sostanzialmente il modello OCSE (in particolare sulle modalità di tassazione di dividendi e interessi), ricomprendendo le modifiche all’accordo approvate nel giugno 2012, relative allo scambio delle informazioni fiscali e volte al superamento del segreto bancario.

Nel futuro delle relazioni tra Italia e Repubblica di San Marino ci sono nuove disposizioni per il trattamento fiscale di dividendi, interessi e canoni che saranno imponibili nello stato in cui il percipiente è residente. Se il beneficiario del reddito è una società diversa da una società di persone che detiene una partecipazione nel soggetto che distribuisce i dividendi, vi sarà esenzione da ritenuta alla fonte. In tutti gli altri casi, la ritenuta non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi. Nei casi in cui non vale l’esenzione, la ritenuta non potrà eccedere il 13%, per gli interessi, e il 10%, per le royalties. Infine, l’accordo raggiunto con la Repubblica di San Marino si occupa anche di risolvere i casi di doppia residenza fiscale privilegiando la sede di direzione effettiva.

In seguito alla ratifica da parte dei due Paesi della Convenzione, la Repubblica di San Marino sarà rimossa dall’elenco dei Paesi black list.