IMPORT: evasione IVA import è reato permanente. Conseguenze

L’evasione IVA all’importazione è reato permanente. 

Segnaliamo questa sentenza della Cassazione, la n. 56264/2017: l’evasione dell’IVA all’importazione (art. 70 DPR 633/72) è reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell’IVA; a questo si può aggiungere anche il delitto di truffa aggravata. Quando sussistono artifici e raggiri può essere responsabile anche la società ex DLgs. 231/2001

L’IVA all’importazione va considerata diritto di confine, e l’evasione dell’IVA configura l’illecito ex art. 292 DPR 43/1973 (altri casi di contrabbando); secondo questa sentenza, l’IVA all’importazione, anche se ritenuta tributo interno sostitutivo di un diritto di confine, ha la stessa finalità del dazio doganale, cioè impedire che, acquistando all’estero e importando nella UE, possano essere pregiudicati gli interessi economici e fiscali dello Stato e della UE. Quindi, il reato ex artt. 1 e 70 DPR 633/1972, al pari del reato di contrabbando, è configurabile nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce che non ha assolto il tributo, ne protraggano l’illegittima circolazione anche con la semplice detenzione, senza che sia possibile distinguere tra gli importatori abusivi iniziali od originari e i detentori nei passaggi successivi.

Nel caso di specie, si parla della sottrazione dei diritti di confine su un’imbarcazione da 2.100.000 € (420.000 € di IVA all’importazione) effettuata tramite l’intermediazione di una società fittizia.

Altri aspetti interessanti:

  • calcolo della prescrizione : trattandosi di reato permanente, la sua consumazione perdura nel tempo perché il tributo grava sulla merce che continua, perciò, a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l’introduzione nello Stato. La permanenza cessa in caso di sequestro della merce stessa, facendo questo venire meno la lesione all’interesse protetto. Dalla cessazione della permanenza inizia, quindi, a decorrere il periodo per la prescrizione. La sentenza ha escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina della prescrizione prevista specificamente per le persone giuridiche, attesa la “diversa natura che determina la responsabilità dell’ente” (Cass. n. 28229/2016).
  • Contestazione del reato ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p (truffa aggravata): in particolare, l’effettivo proprietario e armatore dell’imbarcazione aveva indotto in errore gli ufficiali della capitaneria di porto, il Ministero dei Trasporti, l’INPS e l’IPSEMA, rappresentando falsamente al momento dell’iscrizione sul Registro internazionale la destinazione commerciale del natante, così da ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale connesso alla facoltà di non versare le somme dovute. Essendo tale reato richiamato dall’art. 24 DLgs. 231/2001, ne è derivata anche l’imputazione diretta della società coinvolta nel meccanismo fraudolento. La sentenza ha escluso l’applicabilità del “ne bis in idem”(in tal caso la duplicazione delle sanzioni – in capo al soggetto fisico e alla società) per le evasioni contributive INPS e INAIL da sommarsi a quelle relative alla truffa di cui al DLgs. 231/2001).

 

 

DOGANA: registrazione esportatori nel sistema REX

Sono state pubblicate le linee guida per la registrazione degli operatori nazionali al sistema REX con la CM 13/D/2017 e la nota dell’Agenzia Dogane n. 61168 del 16/11/2017.

Cosa è il sistema REX: REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell’origine preferenziale, ma che non influisce sulle norme per la determinazione dell’origine delle merci (che a livello UE è trattato con differenti normative).

Il sistema REX  è già attivo:

  • dal 1° gennaio 2017, nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie (dazi ridotti o azzerati all’importazione nell’UE) ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo. In precedenza la prova dell’origine era il certificato FORM “A” che gli esportatori dei paesi beneficiari presentavano all’importazione alle dogane UE per ottenere i benefici daziari; dal 01/01/2017, in ogni Paese aderente al sistema REX, gli stessi esportatori sono inseriti nella banca dati REX come esportatori “registrati” dalle proprie dogane. Anche gli esportatori UE che spediscono in tali Paesi merci destinate a essere incorporate nei prodotti che verranno poi importati in UE devono essere registrati nel REX, unionale in tal caso.
  • Dal 21 settembre 2017, con la provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE / Canada (CETA), il sistema REX ha preso il via anche nel contesto delle preferenze bilaterali, riconosciute dall’UE e dal Paese partner ai rispettivi prodotti di origine preferenziale; le esportazioni di prodotti di origine preferenziale UE devono essere quindi supportate da una dichiarazione di origine da parte degli esportatori UE registrati (REX), affinché l’importatore canadese goda delle riduzioni o esenzioni daziarie previste. Da allora a fine anno, in via transitoria, la dichiarazione di origine può essere rilasciata da chi abbia lo status di esportatore autorizzato, considerato come se fosse “registrato”.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM “A” o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore – abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale –  tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

L’ iscrizione al sistema REX sarà, in futuro, l’unico sistema utilizzabile per poter usufruire di minori o zero dazi al momento dell’importazione nel Paese destinatario.

Condizioni:

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PLAFOND IVA: conferimento azienda e subentro nel plafond

Nel conferimento d’azienda, o di ramo di azienda, il conferitario succede al conferente in tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione dell’IVA e inerenti il complesso aziendale trasferito: il diritto del conferitario di usufruire del plafond IVA maturato dal conferente non è però esplicitamente previsto dalla normativa IVA, per cui si fa riferimento alla prassi dell’Agenzia Entrate ed alla giurisprudenza.

L’Agenzia Entrate spiega con RM 165/E/2008 che nel conferimento d’azienda il conferitario subentra come esportatore abituale solo se:

  • il conferimento ha per oggetto anche i rapporti giuridici relativi al complesso aziendale conferito e
  • il conferitario continua senza soluzione di continuità l’attività svolta dal conferente; per quest’ultima condizione non c’è necessità di subentro “universale”, né di trasferimento di tutte le posizioni attive e passive afferenti l’attività rivolta ai clienti non residenti, in quanto il diritto a fruire dell’agevolazione del plafond ex art. 8, co.2 DPR 633/1972 deriva da una situazione soggettiva del conferitario, determinabile in base alla legge (esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intra UE >= 10% del volume d’affari).

Nel caso di conferimento di ramo d’azienda, se entrambe le parti continuano a effettuare operazioni che attribuiscano lo status di esportatore abituale, la quantificazione del plafond da trasferire avviene come segue:

  • se il conferitario ha una contabilità separata o ha individuato criteri oggettivi per l’attribuzione a ciascun ramo di azienda delle diverse operazioni attive, la ripartizione del plafond si fa sulla base di tali criteri;

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DOGANA: Nomenclatura Combinata dal 2018

La versione completa e aggiornata della Nomenclatura combinata (NC) delle merci entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018, adottata con Reg. UE 2017/1925 del 12 ottobre 2017 dalla Commissione UE.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

  • la progressiva riduzione dei dazi doganali per i prodotti ad alto contenuto tecnologico contemplati dall’accordo plurilaterale che ne stabilisce la progressiva liberalizzazione (c.d. Information Technology Agreement, ITA2), concluso in sede WTO e approvato dall’UE con decisione del 17 giugno 2016.
  • la cancellazione di denominazioni e codici obsoleti, a causa dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale, nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali;
  • cambiano le disposizioni preliminari della Nomenclatura combinata che riguardano determinati aeromobili civili (ad es. elicotteri e aeroplani) che possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali.