DOGANA: chiarimenti su certificati AEO

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento della Commissione europea contenente diversi chiarimenti su certificati AEO (Authorized Economic Operator), in particolare per quanto riguarda il riesame delle autorizzazioni AEO nel quadro del CDU e delle sue disposizioni di applicazione; si tratta di 15 FAQ (domande e risposte) relative all’attività di riesame dei certificati AEO esistenti (che nel nuovo CDU vengono definite “autorizzazioni”), cercando di chiarirne alcuni aspetti.

In sintesi sono state date le seguenti risposte:

  • i  certificati AEO esistenti che risultano validi alla data del 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame;
  • non è necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti. Il titolare di un certificato AEO verrà contattato dalle autorità doganali competenti. Entro il 1° maggio 2019 verranno riesaminati tutti i certificati rilasciati antecedentemente al 1° maggio 2016. In ogni caso, gli AEO possono contattare i punti di contatto nazionali qualora necessitino di maggiori informazioni o chiarimenti;
  • non ci saranno cambiamenti nei codici MRA già attribuiti che quindi non vengono modificati, ed anche il numero dell’autorizzazione sottoposta a riesame rimane invariato rispetto a quello del certificato AEO;
  • nell’ipotesi di esito negativo del riesame, il certificato AEO viene revocato;
  • le condizioni introdotte per soddisfare l’art. 39(a) CDU e l’art. 24 RE sono la ”conformità” alla normativa doganale, alle norme fiscali, e alla dimostrazione che non sussistano gravi reati penali relativi all’attività economica dell’AEO.

DOGANA: nuovo codice doganale dal 1° maggio 2016

Il Nuovo Codice Doganale in vigore dal 1° maggio 2016 presenta molte importanti novità.

Di seguito un elenco – tratto dal quadro normativo di sintesi dell’Agenzia Dogane – delle novità più importanti relative al nuovo codice doganale:

A) RAPPRESENTANZA DOGANALE (artt. 18-21 CDU)

B) DECISIONI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE (artt. 22-37 CDU, artt. 8-22 RD, artt. 8-23 RE, artt. 2-4 RDT)

C) OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (artt.38-41 CDU, artt.23-30 RD, artt.24-35 RE, art. 5 RDT)

D) SANZIONI, RICORSI, CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI E DI ALTRE INFORMAZIONI (artt. 42-45 CDU, art 51-52 CDU)

E) ORIGINE DELLE MERCI (artt.59-68 CDU, artt. 31-70 RD, artt. 57-126 RE)

E.1) ORIGINE NON PREFERENZIALE

E.2) ORIGINE PREFERENZIALE

F) VALORE (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt.127-146 RE, art. 6 RDT)

G) OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt. 77-88 CDU, artt. 72-80 RD), RISCOSSIONE, PAGAMENTO, RIMBORSO E SGRAVIO DELL’IMPORTO DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE (artt. 101-123 CDU, artt. 87-102 RD, artt. 165-181 RE), ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt 124-126 CDU, art. 103 RD).

H) GARANZIA (artt.89-100 CDU, artt. 81-86 RD, artt. 147-164 RE, artt. 7-8 RDT)

I) MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

I.1) DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (artt. 127-130 CDU, artt.104- 113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55, punto 3, RDT)

I.2) ARRIVO DELLE MERCI E CUSTODIA TEMPORANEA (artt.139-150 CDU, artt.114-118 RD, artt. 190-193 RE, artt. 9-11 RDT)

I.3) POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI (artt. 153-157 CDU, artt. 119-133 RD, artt. 194-215 RE)

L) NORME GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DOGANALI E ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.1) DICHIARAZIONI DOGANALI

L.2) ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.3) VERIFICA E SVINCOLO DELLE MERCI (artt. 188-200 CDU, artt. 153-154 RD, artt. 238-250 RE)

M) IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

N) REGIMI SPECIALI (artt. 210-225 CDU, artt. 161-183 RD, artt. 258-271 RE, artt. 22-23 RDT)

N.1) TRANSITO/TIR (artt. 226-236 CDU, artt. 184-200 RD, artt. 272-321 RE, artt. 24–53 RDT)

N.2) DEPOSITO DOGANALE (artt. 237-242 CDU, artt.201-203 RD)

N.3) ZONA FRANCA (artt. 243-249 CDU)

N.4) AMMISSIONE TEMPORANEA (artt.250-253 CDU, art. 204-238 RD, artt.322-323 RDT)

N.5) USO FINALE (art.254 CDU, 239 RD)

N.6) PERFEZIONAMENTO ATTIVO (Artt. 255-258 CDU, artt. 240-241 RD, artt. 324-325 RE)

N. 7) PERFEZIONAMENTO PASSIVO (artt. 259-262 CDU, artt. 242-243 RD)

O) USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE (artt. 263-277 CDU, artt. 244-249 RD, artt. 326-344 RE)

L’Agenzia Dogane ha inoltre dedicato una intera sezione del proprio sito istituzionale al Nuovo Codice Doganale dell’Unione.

Lo Studio sta procedendo all’aggiornamento ed alla riorganizzazione del materiale presente nella sezione UTILITY & DOWNLOADS del sito.

 

 

 

PLAFOND IVA: sanzioni fisse e proporzionali

Sono previste sanzioni fisse e proporzionali (a parere di chi scrive alternative tra loro) per le violazioni commesse dai fornitori di esportatori abituali, che hanno applicato la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972:

  • operazioni effettuate in mancanza di dichiarazione d’intento, punite con sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (art. 7 co.3 DLgs. 471/1997); si punisce la violazione sostanziale, cioè l’assenza dei requisiti per applicare il regime di non imponibilità;
  • operazioni effettuate prima di aver ricevuto da parte del cessionario / committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate, punite con sanzione fissa da 250 a 2.000 € (art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, come modificato ex art. 15 DLgs. 158/2015): si punisce la violazione formale, cioè la mancata verifica della ricevuta telematica)

La sanzione fissa riguarda il caso del fornitore che abbia effettuato l’operazione in non imponibilità IVA prima di aver verificato:

  • sul sito dell’Agenzia Entrate l’avvenuta presentazione della dichiarazione intento da parte del cessionario o committente;
  • aver richiesto e ottenuto la dichiarazione intento emessa dal cessionario o committente.

In pratica in entrambe le situazioni si presume che la dichiarazione intento sia esistente, ma che sia stata presentata all’Agenzia Entrate (o trasmesso al fornitore) dopo l’effettuazione dell’operazione (effettuazione ex art. 6 DPR 633/72), quando:

  • il cedente abbia consegnato la merce al cessionario prima che questi trasmetta la dichiarazione intento all’Agenzia (o al fornitore);
  • il cessionario abbia pagato il corrispettivo, per i servizi, prima di trasmettere la dichiarazione intento;
  • sia già stata emessa fattura, prima della trasmissione della dichiarazione all’Agenzia (o al fornitore).

Quindi, se la fornitura si considera effettuata, ex art. 6 DPR 633/72, prima di una dichiarazione intento effettivamente esistente ed emessa nel rispetto dei presupposti di legge, il fornitore commette una violazione di natura formale, con  sanzione fissa.

Invece la sanzione proporzionale è relativa a tutti i casi in cui la dichiarazione intento non esiste e non può essere nemmeno verificata la ricevuta telematica.

Nel mezzo si colloca l’ipotesi in cui la dichiarazione intento sia esistente e sia stata inviata al fornitore, senza però l’invio telematico all’Agenzia Entrate (ad es. file scartato): in tale caso non è del tutto chiaro se si debba applicare la sanzione fissa (art. 7 co. 4-bis DLgs. 471/97) oppure la sanzione proporzionale (art. 7 co.3 DLgs. 471/97), anche se si spera che venga applicata al massimo la fissa dato che l’unica violazione del fornitore sarebbe di non aver effettuato la verifica telematica prima di fatturare in non imponibilità IVA, anche perchè non dovrebbe esserci perdita erariale, considerato che l’operazione è effettuata in presenza dei requisiti di legge.

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PLAFOND IVA: nuovo quadro VI dichiarazioni intento ricevute su dichiarazione IVA

Per le dichiarazioni intento ricevute è stato creato un apposito quadro VI in dichiarazione IVA. L’Agenzia Entrate ha approvato i modelli per la dichiarazione IVA 2016 e le istruzioni per la comunicazione dati, con provvedimento 7772/2016.

Queste le principali novità: 

QUADRO VI

E’ stato creato il quadro VI per i soggetti che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi ad esportatori abituali e che, ex art. 1 comma 1 lett. c) DL 746/83, come modificato ex art. 20  DLgs. 175/2014, sono tenuti a riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute relative all’anno 2015. Si riportano le istruzioni estese.

Nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati:

  • campo 1 il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale;
  • campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.

In assenza di tale dato, per l’anno 2015, può essere compilato il campo 3 indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale. L’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento è stato introdotto a partire dal 12/02/2015. Nel caso in cui non fossero sufficienti i 6 righi per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro quadro VI indicando “02” nel campo “Mod. N.”, e così via. Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie. La compilazione di più quadri VI non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.

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LE ALTRE NOVITA’

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Sono recepite le novità in materia di IVA ex L. stabilità 2015 (estensione reverse charge a nuove fattispecie nel settore edile ed energetico, introduzione dello split payment) con i seguenti nuovi campi:

  • nel rigo VE35 sono stati inseriti appositi campi:
    • per prestazioni del comparto edile e settori connessi (campo 8),
    • per le operazioni del settore energetico (campo 9),
  • è stato creato il nuovo rigo VE38 (Operazioni effettuate verso PA ex art. 17-ter;
  • nel quadro VJ, sono stati inseriti:
    • il rigo VJ17 (Acquisti di servizi nel comparto edile e settori connessi ex art. 17 co.6 lett. a-ter DPR 633/1972,
    • il rigo VJ18 (Acquisti di beni e servizi del settore energetico ex art. 17 co. 6 lett. d-bis, d-ter e d-quater DPR 633/1972
    • il rigo VJ19 (Acquisti delle PA titolari di partita IVA ex art. 17-ter);
  • nel rigo VX4 è stato inserito il campo 5, per l’erogazione prioritaria dei rimborsi IVA derivanti da operazioni in split payment, nei limiti dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle operazioni con lo speciale regime.

PER CHI LAVORA CON I FORFETARI

Il modello di dichiarazione è stato anche modificato recependo le novità relative al regime forfetario ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014:

  • è stato inserito il campo 2 nel rigo VF15 (acquisti dai soggetti che hanno applicato il regime agevolato);
  • è stato introdotto il quadro VO33 per i soggetti che pur in possesso dei requisiti per aderire al regime forfetario, non intendono fruirne ed esercitano l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi secondo le modalità ordinarie.

Nel quadro VO, è stata introdotta la casella 2 nel rigo VO15 per comunicare la revoca dal regime dell’IVA per cassa e è stato introdotto il rigo VO 34 per l’opzione al regime di vantaggio ex art. 27 DL 98/2011 che dal 1° gennaio 2015 ha cessato di costituire un “regime naturale”, divenendo un regime facoltativo opzionale.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Sul riquadro “Firma della dichiarazione”:
– è stata rinominata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”, in precedenza “Invio avviso telematico all’intermediario”;
– è stata introdotta la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, riservata ai soggetti che chiedono all’Agenzia di inviare all’intermediario le eventuali comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichiarazione; quindi nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è stata introdotta la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” se l’intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire le comunicazioni.

TERMINI

  • dichiarazione IVA in forma unificata: va presentata dal 01/05/2016 fino al 30/09/2016 con l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA entro il 29/02/2016;
  • dichiarazione IVA in forma autonoma: va presentata dal 01/02/2016 fino al 30/09/2016, se trasmessa entro il 29/02/2016 il contribuente è esonerato dalla Comunicazione annuale dati IVA.

A partire dalla dichiarazione IVA relativa al 2016, da presentare nel 2017, si cambia: ex art. 1 co. 641 L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come modificato ex art.10 co.8-bis DL 192/2014, la dichiarazione annuale IVA potrà essere presentata solo in forma autonoma entro la fine di febbraio dell’anno successivo e sarà abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.