PLAFOND IVA: con dichiarazioni intento false IVA a carico del cedente

La Cassazione, con sentenza 4593/2015, ha stabilito che il cedente/fornitore è tenuto al versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate senza applicazione d’imposta in base a dichiarazioni intento false ideologicamente , salvo che dimostri di aver adottato tutte le cautele proprie di un operatore onesto e mediamente accorto per poter escludere che le operazioni lo potessero rendere partecipe di una frode IVA.

Il caso è quello di una frode IVA nel settore del commercio di automobili col noto meccanismo delle cartiere:

  • alcune società – cartiere prive di struttura e personale, che omettono qualsiasi adempimento e versamento – si dichiarano falsamente esportatori abituali con plafond IVA rilasciando false dichiarazioni d’intento ex art. 1, co.1, lettera c) DL 746/1983;
  • una società formalmente regolare cede loro le automobili, senza IVA ex art. 8, co.1, lettera c) DPR 633/1972, sulla base delle false dichiarazioni d’intento di cui sopra.
  • tali “cartiere” a loro volta, cedono le automobili con applicazione dell’IVA a rivenditori italiani, che, acquistano ad un prezzo inferiore e detraggono anche l’IVA, cedendo, infine, le automobili ai clienti nazionali;
  • di fatto, quindi, le automobili non lasciano mai il territorio dello Stato, anzi di solito si muovono in un ambito territoriale abbastanza circoscritto.

Il Fisco, in sede di controllo nei confronti della società formalmente regolare a monte di tutte le operazioni sopra descritte, aveva accertato la debenza dell’IVA su tali cessioni, che, alla fine, erano risultate nazionali, poiché le autovetture non avevano mai lasciato il territorio dello Stato e di ciò la società doveva essere al corrente.

In passato vigeva il seguente orientamento:

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IMPORT/DOGANA: ogni singolo è autonoma dichiarazione doganale

L’Agenzia Dogane con nota 16407/RU 9/2/2015 in risposta ad un quesito sulla corretta applicazione dell’alt.303 TULD ha stabilito che ogni singolo è autonoma dichiarazione doganale e che quindi è vietata la compensazione tra più partite contenute nella stessa dichiarazione doganale. Ciò vale anche per l’applicazione di sanzioni sull’IVA in importazione, le quali vanno, tuttavia, applicate separatamente.

Premessa: la dichiarazione o bolletta doganale può avere uno o più “singoli” (ogni singolo è una voce doganale diversa presente in bolletta), si chiedeva quindi, come applicare le sanzioni nel caso in cui una dichiarazione doganale sia composta da più “singoli” per i quali si verifichi una difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato in dogana, sia per quanto riguarda i dazi che l’IVA.

Normativa UE e Italiana: in assenza di armonizzazione della normativa UE sulle infrazioni doganali, gli Stati membri possono decidere il sistema sanzionatorio più appropriato, nel rispetto del diritto UE e dei suoi principi generali (proporzionalità ed effettività). In Italia, la norma di riferimento in materia di sanzioni amministrative all’import è l’art. 303 TULD, che è stato di recente modificato ex art. 11, co. 4 DL 16/2012; tale articolo contiene:

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PLAFOND IVA: fatturazione differita e nuova lettera intento

In caso di fatturazione differita, le cessioni di merci spedite o consegnate dopo l’11/02/2015 (fine del regime transitorio) possono essere effettuate senza IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, solo se il fornitore ha ricevuto la lettera di intento con le nuove modalità, cioè:

  • l’esportatore con plafond IVA utilizza il nuovo modello e lo trasmette sia al proprio fornitore, sia all’Agenzia Entrate che rilascia l’apposita ricevuta (ex art. 20 co.1 DLgs. 175/2014).
  • Il fornitore deve avere la ricevuta dell’Agenzia Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate cartacee) o deve aver verificato telematicamente che essa abbia ricevuto la dichiarazione di intento (vai alla pagina di verifica sul sito dell’Agenzia), ove riscontrare l’avvenuta presentazione di tale dichiarazione e stampare e/o fare pdf della schermata come prova. In caso contrario il fornitore che effettua operazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato la trasmissione della stessa all’Agenzia, subisce la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA dovuta.

Questo perchè, per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza alla data di consegna o spedizione, quindi la consegna della merce al destinatario, scortata da DDT, realizza il momento impositivo dell’operazione, anche se la fattura per le cessioni di beni scortati da DDT può essere differita al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972). La fattura differita infatti è solo una semplificazione burocratica che nulla ha a che vedere con il momento impositivo dell’operazione.

Nel caso in cui, dal 12/02/2015, avviene la consegna della merce senza che l’esportatore abituale abbia presentato la dichiarazione d’intento secondo le nuove modalità, si avrà dunque che la cessione sarà avvenuta ai fini IVA, senza il riscontro del fornitore: in tal caso al momento dell’emissione della  fattura differita dovrà essere applicata l’IVA, non essendoci i requisiti ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/1972 ed ex art. 1 co. 1 DL 746/1983. Se non si vuole che ciò accada è chiaro che l’esportatore abituale deve trasmettere tempestivamente le lettere di intento con le nuove modalità, in modo che le fatture del fornitore possano essere fatte in regime di non imponibilità IVA.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento : in tal caso l’invio della nuova dichiarazione di intento dovrà avvenire prima della fatturazione o del pagamento, in modo che il fornitore possa verificare l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia.

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PLAFOND IVA: istruzioni per utilizzo in Dogana

L’Agenzia Dogane, con nota 11/02/2015 n. 17631 ha dato le istruzioni per l’utilizzo in Dogana del nuovo modello di dichiarazione d’intento, tenendo conto del fatto che per poter effettuare importazioni senza applicazione dell’IVA ex art. 68 co.1 lett. a) DPR 633/1972:

  • la presentazione della dichiarazione di intento deve essere per ora cartacea, con la ricevuta dell’Agenzia Entrate, ; la banca dati delle dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate non è ancora stata messa a disposizione delle Dogane, ex art. 20 co. 3 DLgs. 175/2014 (il termine previsto è il 12/04/2015, 120 giorni dalla data di pubblicazione).
  •  la base imponibile IVA delle importazioni, determinata ex art. 69 DPR 633/1972, comprende elementi (dazi, spese di inoltro) che non sono necessariamente noti al momento di emissione della lettera di intento, pertanto viene chiarito che, a prescindere da quanto indicato sulla dichiarazione di intento, il plafond utilizzato sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale di importazione.

Di seguito alla nota delle Dogane si è avuto il provv. Agenzia Entrate n. 19388 dell’11/02/2015, che ha aggiornato il modello di dichiarazione di intento sulla base di quanto previsto sopra per le importazioni senza applicazione dell’IVA.

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