DOGANA: nuovo regime di controllo sui prodotti Dual Use

Il Reg. (UE) 599/2014 introduce una serie di modifiche al Reg. (CE) 428/2009, che prescrive per i prodotti a duplice uso (“dual use”) una serie di controlli su esportazione, trasferimento, transito, intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nella UE, e in particolare agli Allegati I e II.
L’allegato I Reg. (CE) 428/2009, con l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nella UE, è aggiornato costantemente per garantire la conformità agli obblighi internazionali di sicurezza e trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori.

Inoltre tale regolamento introduce le autorizzazioni generali di esportazione (AGEU) , che consentono a esportatori stabiliti nella UE di esportare determinati prodotti per determinate destinazioni alle condizioni di tali autorizzazioni.

L’allegato II Reg. (CE) 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione attualmente vigenti nella UE. Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell’elenco comune di prodotti dual use o conformemente agli obblighi assunti dagli Stati membri in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, il nuovo Regolamento conferisce ora alla Commissione UE il potere di adottare atti ex art. 290 del Trattato sul Funzionamento della UE riguardanti la modifica dell’allegato I Reg. (CE) 428/2009 nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
Al fine di consentire alla UE di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell’ambito delle AGEU, viene inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica dell’allegato II Reg. (CE) 428/2009 che dispongano l’eliminazione di alcune destinazioni dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione della UE. Dato che tali modifiche dovrebbero essere introdotte solo in quanto si ritenga che determinate esportazioni siano esposte a maggiori rischi e dato che continuare a usare le autorizzazioni generali di esportazione della UE per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi incombenti sulla sicurezza della UE e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura urgente.

 

IVA: nuove modalità dichiarazione intento dal 2015

A partire dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli esportatori abituali potranno operare in regime di non imponibilità senza comunicare all’Agenzia Entrate la dichiarazione intento.

Con lo schema di D.Lgs (disposizioni in materia di semplificazioni fiscali) esaminato in via preliminare dal CdM 20/06/2014, viene modificata l’attuale disciplina che coinvolge esportatore abituale, fornitore e Amministrazione finanziaria.

La novità più rilevante è che, per le operazioni senza applicazione dell’IVA da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, il fornitore dell’esportatore abituale non viene più obbligato a comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: l’obbligo di comunicazione viene trasferito in capo all’esportatore abituale, che è poi il soggetto che si avvantaggia della non imponibilità IVA dell’operazione. Questa modifica cambierà quindi l’art.1, co.1, lett.c)  DL 746/1983.

Operativamente il nuovo schema funzionerà come segue:

  • l’esportatore abituale trasmetterà le lettere d’intento direttamente all’Agenzia, ottenendo una ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale, quindi, consegnerà al fornitore la dichiarazione d’intento, già trasmessa all’Agenzia Entrate, insieme alla copia della ricevuta telematica, per gli acquisti da operatori nazionali;
  • il fornitore potrà fatturare l’operazione all’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/1972 solo una volta in possesso di dichiarazione d’intento e relativa ricevuta;
  • il fornitore dell’esportatore abituale, diversamente da quanto avviene ad oggi, indicherà in dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle operazioni compiute verso esportatori abituali in regime di non imponibilità.

Anche le sanzioni vengono modificate: ex nuovo art. 7, co.4-bis D.Lgs. 471/1997 non si sanziona più l’omessa comunicazione dei dati delle lettere d’intento (v. CM 10/E/2005 risposta 9.6 secondo cui il fornitore sconta la sanzione anche per operazioni che sono dotate dei requisiti per acquistare beni/servizi senza applicazione dell’imposta, ma che non vengono comunicate telematicamente all’Agenzia), ma si punisce il compimento di operazioni non imponibili senza aver prima ricevuto la dichiarazione d’intento e la ricevuta dell’Agenzia, sempre con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Inoltre è prevista la messa a disposizione della banca dati delle dichiarazioni d’intento, in possesso dell’Agenzia Entrate, in favore dell’Agenzia Dogane, in modo che, gli esportatori abituali che effettuano importazioni in sospensione d’imposta potranno omettere la presentazione in Dogana della copia della lettera d’intento e della ricevuta telematica dell’Agenzia Entrate.

Abbiamo predisposto un e-book sull’argomento che tiene già conto di queste modifiche, in quanto le stesse erano già state previste con il precedente DDL 958/2013 non entrato poi in vigore:

>>>> E-book “Gestione Plafond IVA 1.09” (sito del Commercialista Telematico)

DOGANA/IMPORT: controlli automatizzati per la corretta compilazione della dichiarazione doganale di importazione

Fonte: Agenzia Dogane – comunicato del 19/06/2014

L’Agenzia Dogane informa che per agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione doganale di importazione, evitando errori che potrebbero portare a sanzioni, nel sistema AIDA sono stati implementati nuovi controlli automatizzati che, in base alle informazioni presenti nella TARIC e degli elementi della dichiarazione (codice merce, provenienza, preferenze, etc.), segnalano gli errori di compilazione.

A partire dal 24/06/2014, quindi, in fase di accettazione di una dichiarazione doganale di importazione che richieda particolari preferenze tariffarie saranno attivati ulteriori controlli finalizzati alla verifica della corretta compilazione, in particolare su quanto indicato nelle seguenti caselle:

  • casella 33 Cadd: va verificata la presenza di tutti i CADD necessari
  • casella 36 Preferenze: indicare un codice preferenza coerente con quanto previsto nella Taric
  • casella 47 Codice tributo: Il codice tributo A10 non sarà più dichiarabile ( utilizzare il codice A00)

Maggiori informazioni relativamente ai CADD richiesti per la compilazione della dichiarazione possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.