DOGANA: visita merci controlli con effetti retroattivi

Fonte: Fisco Oggi

Autore: a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

Data: 21/05/2014

Il risultato delle verifiche su determinati beni può essere esteso, qualora siano identici, a prodotti compresi in precedenti dichiarazioni effettuate dallo stesso soggetto

Con la sentenza 27 febbraio 2014, causa n. C-571/12, la Corte di giustizia UE si è pronunciata su una controversia volta ad acclarare la legittimità del maggior prelievo, doganale e fiscale, dei relativi interessi di mora e della sanzione imposti in occasione di un controllo a posteriori – visita merci – di diverse dichiarazioni doganali di importazione.
La fattispecie oggetto della controversia si riferisce, in particolare, a un accertamento compiuto dall’autorità doganale nazionale su (trentacinque) dichiarazioni presentate in dogana dalla società ricorrente, nel periodo tra l’1 maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nell’ambito di operazioni di importazione di merce (nella specie, biscotti e barrette di cioccolato) destinata a essere immessa in libera pratica nella UE; tale accertamento faceva seguito al prelievo e all’analisi di campioni relativi ad alcune soltanto (sei) delle suddette dichiarazioni in dogana.
Sulla base dei risultati di tale controllo, l’autorità doganale nazionale aveva contestato la correttezza delle dichiarazioni doganali (ben ventinove, comprensive delle sei dichiarazioni controverse), rilevando un’errata applicazione dei codici della nomenclatura combinata e fissando, di conseguenza, gli importi dei dazi all’importazione e dell’IVA dovuti, maggiorati degli interessi di mora, nonché della relativa ammenda.
 
Al riguardo, era stato chiesto ai giudici comunitari se l’articolo 70, par. 1, del CDC – Reg. (Cee) n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale, effettuata su campioni prelevati da merci comprese in una dichiarazione in dogana, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti presentate dal medesimo dichiarante che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita, essendo stato concesso lo svincolo delle stesse, qualora risulti dalle indicazioni scritte fornite da tale dichiarante che dette merci sono dichiarate con il medesimo codice della nomenclatura combinata, provengono dallo stesso produttore e la loro denominazione e composizione sono identiche.
 
È utile ricordare preliminarmente che l’autorità doganale può controllare le dichiarazioni in dogana tanto effettuando una verifica documentale della dichiarazione e dei documenti a essa allegati, quanto mediante la visita delle merci e, ove occorra, un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito (art. 68 CDC); in quest’ultimo caso, “se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione, i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione” (art. 70, par. 1, CDC), fatta salva la facoltà del dichiarante di chiedere una visita supplementare quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate (par.2).
 
La Corte di giustizia osserva che le disposizioni soprarichiamate istituiscono una finzione sulla qualità uniforme, che consente all’autorità doganale di estendere i risultati di una visita parziale di merci oggetto di una medesima dichiarazione a tutte le merci comprese in tale dichiarazione (in tal senso, v. sent. 7 settembre 2006, causa n. C-353/04, e 24 novembre 2011, causa n. da C-323/10 a C-326/10), al fine di garantire procedure rapide ed efficaci di immissione in libera pratica. Tale finzione non consente, peraltro, di estendere i risultati di una visita parziale di merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti alle quali l’autorità abbia già concesso lo svincolo.
 
Sul punto, i giudici comunitari precisano che da tale conclusione non deriva, tuttavia, che tali dichiarazioni in dogana precedenti non possano più essere contestate dall’autorità doganale. E, invero, ex art.78, par. 2, CDC, “dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale … può controllare i documenti e i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le medesime merci” e “procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate”.
Secondo la Corte di giustizia, tale disposizione consente all’autorità doganale di contestare le dichiarazioni in dogana precedenti che non sono state oggetto di controllo ex art. 68 CDC e che, pertanto, sono state trattate, conformemente all’art.71, par. 2, in base alle indicazioni ivi riportate (v. sentenza 15 settembre 2011, causa n. C-138/10).
 
Secondo i giudici comunitari, in sostanza, nulla impedisce che l’autorità doganale proceda a un’estensione dei risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità ha già concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare.
Al riguardo, la Corte aggiunge che la determinazione dell’identità delle merci può fondarsi, segnatamente, sul controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse e, in particolare, sulle indicazioni fornite dal dichiarante in dogana dalle quali risulti che le merci provengono dal medesimo produttore e hanno la stessa composizione, aspetto e denominazione, delle merci oggetto di tali dichiarazioni in dogana precedenti.
 
Una siffatta facoltà di estensione è giustificata dalla finalità stessa del codice doganale comunitario che, conformemente al quinto considerando dello stesso, intende garantire una corretta applicazione delle imposte da esso previste, assicurando al contempo procedure rapide ed efficaci nell’interesse sia degli operatori economici sia dell’autorità doganale.
Tale facoltà è altresì conforme alla ratio specifica dell’art. 78 CDC, che consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile (v. sentenze 14 gennaio 2010, causa n. C-430/08 e C-431/08, nonché 12 luglio 2012, causa n. C-608/10, C-10/11 e C-23/11).
 
È privo di rilevanza, a tale proposito, che il dichiarante in dogana non sia più in grado di chiedere una visita supplementare delle merci in esame e, se necessario, un prelievo di campioni aggiuntivi: infatti, l’art. 78 CDC trova applicazione, in via di principio, dopo la concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la presentazione delle merci può rivelarsi impossibile. Come già affermato, al riguardo, dalla giurisprudenza comunitaria, il controllo a posteriori delle dichiarazioni in dogana può essere effettuato sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta a ispezionare materialmente le merci, essendo un siffatto controllo previsto soltanto quando le merci “possono essere ancora presentate” (v. sentenza 22 novembre 2012, causa n. C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11).
 
In conclusione, qualora le merci oggetto di una visita parziale e quelle comprese in dichiarazioni in dogana precedenti siano identiche, tenuto conto, segnatamente, del controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse, e in particolare, delle indicazioni fornite dal dichiarante in dogana secondo le quali le merci provengono dal medesimo produttore e hanno la stessa composizione, aspetto e denominazione, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare, l’autorità doganale può estendere i risultati di tale visita parziale a queste ultime merci.

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DOGANA: Reg. UE 978/2012 – Nuovo Sistema Preferenze Generalizzate

A partire dal 01/01/2014 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 978/2012 sul Sistema delle Preferenze Generalizzate, che sarà in vigore per i prossimi 10 anni, fino al 31/12/2023.

Esso sostituisce il Reg. (CE) 732/2008, applicabile fino al 31/12/2013.

La UE, anche in virtù del Trattato sul funzionamento della UE che promuove lo sviluppo sostenibile, il buon governo e l’eliminazione della povertà nei Paesi in via di Sviluppo (SPG), ha sempre sostenuto i paesi economicamente più arretrati mediante norme che consentono di importare nel territorio UE merci originarie di tali paesi, in esenzione da dazio, mediante presentazione del documento di prova di origine (Form-A).

Tale accesso preferenziale delle merci ha il fine di aiutare i Paesi SPG a ridurre la povertà grazie al commercio internazionale che può portare risorse da reinvestire nello sviluppo dell’economia.

Nei passati regolamenti UE sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG), si distingue tra i seguenti regimi:

  • generale, applicabile a tutti paesi in via di sviluppo;
  • speciale che incentiva lo sviluppo sostenibile e il buon governo di quei paesi che intraprendono riforme in senso democratico.

Il Reg. (UE) n. 978/2012 – nuovo regolamento SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) – prevede tre regimi:

  • REGIME GENERALE che comprende tutti i paesi che condividono uno stadio di sviluppo economico medio-alto (che consentirà loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema). La novità più importante è che il numero dei paesi beneficiari passerà, dal 01/01/2014, da 176 ad 86 (allegato II Reg. (UE) 978/2012). Nell’elenco dei prodotti del regime generale viene fatta una distinzione tra:
  • prodotti sensibili la riduzione daziaria è del 3,5 %;
  • prodotti non sensibili: per questi i dazi ad valorem della tariffa doganale sono sospesi, ; per i prodotti delle sezioni “S-11 a” e “S-11 b” (prodotti tessili dei capitoli della tariffa doganale da 50 a 63) dell’allegato V (Reg. (UE) 987/2012) la riduzione è del 20%.
  • Nel caso in cui per 3 anni consecutivi il valore medio delle importazioni nella UE da un determinato paese SPG superi ilivello di soglia ex All. VI Reg. (UE) 978/2012, tali preferenze verranno sospese.Mediante il Reg. (UE) 1213/2012 la UE ha sospeso le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni di tale regolamento. Tali sospensioni verranno applicate a partire dal 01/01/2014 e dureranno fino al 01/01/2016.
  • 2 REGIMI SPECIALI, nello specifico
    • primo regime speciale, che concede preferenze aggiuntive ai paesi che risultano vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo. Tali preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Per poter rientrare in tali benefici i Paesi (denominati SPG+) devono presentare una domanda per iscritto alla Commissione UE che concede tale beneficio se il paese richiedente:
      • è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale;
      • ha ratificato tutte le convenzioni ex All. VIII Reg. (UE) 978/2012 (convenzioni pertinenti) e nelle conclusioni degli organi di controllo competenti non si rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni.
    • secondo regime speciale (EBA,“everythings but arms”, ) che garantisce l’accesso al mercato UE in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, a eccezione del commercio delle armi. La sospensione tariffaria si applica a tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 della TARIC, esclusi quelli di cui al capitolo 93. L’elenco dei paesi meno sviluppati riconosciuti e classificati dall’ONU è pubblicato nell’allegato IV Reg.(UE) 978/2012. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, la UE fissa un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. Inoltre le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuano ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano anche di un altro regime di accesso preferenziale al mercato UE.

DOGANA: non è annullabile dal giudice la bolletta doganale accettata dall’autorità doganale

La dichiarazione o bolletta doganale, ex Reg. CEE 2913/1992:

  • serve a vincolare una merce a un determinato regime doganale, per il quale deve contenere tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per il vincolo al regime doganale per il quale essa è destinata;
  • può essere prodotta da chiunque possa presentare o far presentare in dogana la merce unitamente ai documenti necessari, tranne il caso in cui l’accettazione della dichiarazione faccia sorgere determinati obblighi in capo a una certa persona, nel qual caso il dichiarante deve coincidere con quest’ultima;
  • deve essere presentata da un dichiarante stabilito nella UE, tranne i casi di transito, ammissione temporanea, oppure che le merci siano dichiarate a titolo occasionale, previa valutazione dell’autorità doganale;
  • può essere invalidata tramite richiesta all’autorità doganale se:
    • il dichiarante prova che la merce è stata vincolata per errore a un regime/destinazione doganale;
    • oppure non è più giustificato il vincolo per il quale la merce ha avuto una determinata destinazione doganale.
  • NON può essere invalidata se:
    • l’autorità doganale decide di procedere alla visita merce, e in tal caso la richiesta potrà essere valutata dopo la visita;
    • oppure ha concesso lo svincolo delle merci (tranne che alcune ipotesi particolari).

In base a quanto sopra, la Corte di Giustizia UE (causa C-138/10) ha stabilito che il dichiarante non può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento della bolletta doganale da lui predisposta qualora questa sia già stata accettata dall’autorità doganale: questo poichè la tale dichiarazione viene compilata in base alle informazioni fornite (atto unilaterale) dal dichiarante, e non in base a decisioni dell’autorità doganale; il fatto inoltre che l’autorità doganale possa procedere a verifiche documentali, fisiche o quant’altro non cambia questo assunto, poichè tali azioni non sono obbligatorie, per cui può avvenire che ad una merce si applichi una determinata normativa solo in base alle indicazioni del dichiarante in bolletta.

Il dichiarante quindi si assume la responsabilità per le informazioni riportate in bolletta, per l’autenticità dei documenti e per l’osservanza delle norme doganali in materia (Reg. CEE 2454/1993): tali informazioni diventano di fatto irrevocabili, salvo eccezioni appositamente regolamentate e che sono le uniche che possono far scattare la richiesta di annullamento, che può però essere rivolta solo all’autorità doganale che aveva precedentemente convalidato la dichiarazione, e non all’autorità giudiziaria, alla quale si potrà invece ricorrere dopo, contro le decisioni dell’autorità doganale prese sulla richiesta del dichiarante.