DOGANA: il nuovo codice doganale Reg. UE 952/2013

Fonte: Fisco Oggi

Data: 14/10/2013

Autore: A. De Angelis

Ue: il nuovo codice doganale cambia e si adegua ai tempi

Un nuovo regolamento di recente adozione aggiorna le disposizioni contenute nel testo in vigore dal 2008
Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea si sono trovati nelle condizioni e, soprattutto nell’esigenza, di emanare un nuovo regolamento per aggiornare il vecchio codice doganale datato 23 aprile 2008. Si tratta della data di emanazione del precedente regolamento n. 450/2008 che, in considerazione dell’evoluzione delle disposizioni legislative non risultava più sufficientemente aggiornato rispetto alla normativa vigente. Per garantire condizioni uniformi di attuazione del nuovo regolamento n. 952/2013, la Commissione europea è stata preposta quale organo istituzionale con specifiche competenze di carattere esecutivo. A tal fine, tra le altre misure, è prevista una procedura consultiva per l’adozione di decisioni di autorizzazione degli Stati membri in merito all’utilizzo di mezzi, alternativi al canale informatico, per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni doganali. L’Unione si fonda sull’unione doganale, si legge nelle considerazioni del regolamento, pertanto, in attuazione del principio di un mercato interno, il codice deve contenere le norme e procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione di misure tariffarie tenendo conto della politica comune. La modernizzazione del codice passa attraverso una efficace semplificazione amministrativa.
Gli scambi di merci unionali
Nel codice è opportuna l’introduzione di un quadro giuridico uniforme per rendere applicabili le disposizioni del codice doganale, agli scambi di merci unionali, anche laddove è prevista la disciplina di cui alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. Nella fattispecie di scambio di merci ultraunionali assoggettate a misure di natura fiscale, come si legge, è necessario introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali. Inoltre, a fronte della semplificazione, occorre puntare su un sistema di procedura doganale rapido ed uniforme per la facilitazione del commercio legale e per una efficace lotta antifrode.
Il regolamento n. 952 del 2013
Nella prima parte del regolamento rubricata “disposizioni generali”, i vari articoli oltre a trattare oggetto e ambito di applicazione, ruolo delle autorità doganali, area doganale interessata, prevedono una apposita sezione dedicata alla fornitura di informazioni. Per lo scambio dati è possibile utilizzare mezzi diversi da quelli informatici purchè alla stregua di quanto previsto dalle apposite disposizioni. Nel testo del regolamento poi altre rubricazioni riguardano i principi per l’applicazione dei dazi all’importazione/esportazione, le obbligazioni doganali, l’introduzione/uscita delle merci nel territorio doganale dell’Unione nonché norme generali sulla posizione doganale o sul vincolo della merce a un regime doganale. Quanto alla immissione delle merci in libera pratica, vi sono poi precise disposizioni relative alla esenzione dai dazi all’importazione. Per beneficiare di tale esenzione, infatti, occorre che le merci vengano reintrodotte nel territorio doganale nello stesso stato in cui furono esportate. Per quanto riguarda le misure di politica commerciale, relative soprattutto allo scambio di prodotti trasformati, occorre far riferimento alle norme sull’immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. Per finire, si deve sottolineare che se, da una parte, alla Commissione europea è stato riconosciuto un ruolo esecutivo dall’altra questo ruolo è strettamente legato alla attribuzione di una specifica delega di potere ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Associata alla delega, infine, vi sono i singoli atti di conferimento di competenze di esecuzione, con cui sono adottati atti prettamente di carattere operativo-esecutivo.

IVA: da domani 1° ottobre 2013 aliquota al 22% – ISTRUZIONI

Da domani 1° ottobre 2013, nonostante tutto, l’IVA aumenta dal 21% al 22%. Senza commentare questa ennesima bastonata, di seguito le regole per un’applicazione corretta di questa infausta modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione ex art.6 DPR 633/1972:

CESSIONI DI BENI

  • cessioni di beni mobili: IVA al 22% a partire dalle consegne/spedizioni effettuate dal 1/10/2013; IVA al 21% sugli acconti incassati fino al 30/09/2013 oppure per le fatture anticipate emesse fino al 30/09/2013;
  • cessioni di beni immobili: IVA al 22% a partire dai rogiti stipulati dal 1/10/2013; IVA al 21% sugli acconti incassati fino al 30/09/2013 oppure per le fatture anticipate emesse fino al 30/09/2013;
  • cessioni con fatture differite: consegne o spedizioni effettuate a settembre 2012 con fattura da emettere entro il 15/10/2013, dal momento che tali cessioni vanno nella liquidazione IVA di settembre si applica l’IVA al 21%.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

  • prestazioni di servizi eseguite fino al 30/09/2013,
    • se fatturate ed incassate dal 1/10/2013, IVA al 22%;
    • se emessa parcella proforma fino al 30/09/2013, ma con incasso e fatturazione dal 1/10/2013, IVA al 22%;
  • prestazioni di servizi ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per i quali il momento di effettuazione coincide con il momento di ultimazione della prestazione, che devono essere trattati in reverse charge dal committente italiano, con autofattura o integrazione della fattura estera: il discrimine in questo caso tra l’applicazione dell’IVA al 21% o al 22% è la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, conformemente a quanto previsto dalla CM 16/E/2013.

NOTE DI VARIAZIONE

note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, emesse a partire dal 1/10/2013, si applica l’aliquota dell’operazione originaria, in particolare se l’operazione originaria è stata effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, quindi al 21%, allora la nota di variazione avrà la medesima aliquota, anche se emessa successivamente

AGGIORNAMENTO: ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE Da Fisco Oggi 30/09/2013

Da domani l’Iva aumenta di un punto: dal 21 passa al 22 per cento

Le prime indicazioni dell’Agenzia agli operatori economici per l’applicazione della nuova aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto in vigore dall’1 ottobre
Un comunicato stampa delle Entrate, informa che la regolarizzazione di eventuali errori nell’attuazione dell’articolo 40, comma 1-ter del Dl 98/2011 (come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dl 76/2013) non darà luogo a sanzioni, se il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi dovuti, avviene nei termini indicati nella circolare 45/E del 12 ottobre 2011.Gli operatori economici, che dovranno applicare, già da domani (OGGI ndr) , la nuova aliquota Iva del 22%, nella fase di prima applicazione, potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento, se per ragioni di ordine tecnico non riescono ad aggiornare rapidamente i software per la fatturazione e i misuratori fiscali.
Nel comunicato si precisano le scadenze entro cui potrà essere effettuato il versamento dell’Iva a debito, in base alla nuova aliquota, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni.

 

Liquidazione periodica Periodo di fatturazione Termine versamento
mensile ottobre e novembre Versamento acconto IVA
(27 dicembre)
dicembre Termine liquidazione annuale
(16 marzo)
trimestrale quarto trimestre Termine liquidazione annuale
(16 marzo)

Inoltre, la nota avverte che “Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21 per cento”.

 

 

DOGANA: linee guida al pagamento dei diritti doganali con bonifico

Fonte: www.cnsd.it

Disponibile sul sito web dell’Agenzia Dogane e Monopoli una guida al pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale in versione provvisoria (versione 1.4 dell’11/09/2013).  Con la determinazione protocollo n. 72058/RU del 7 luglio 2011 del Direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione dell’Agenzia delle dogane, l’Agenzia aveva infatti costituito un apposito gruppo di lavoro che si occupasse della redazione di una serie di istruzioni operative per orientare gli operatori in questa forma di pagamento, da tempo attesa, illustrando alcuni dei temi più delicati della materia, quali i tempi di riaccredito, l’efficacia liberatoria della ricevuta del bonifico e la valenza civilistica e fiscale della quietanza elettronica.

Si precisa che con il DM Economia e Finanze del 5/2/2010 era stato disposto che gli importi versati mediante bonifico bancario o postale a titolo di pagamento o di deposito dei diritti doganali o delle altre somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali, dopo essere affluiti nell’apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato, vengono prelevati dall’Agenzia Dogane, a giorni alterni, per il contestuale versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o il riversamento agli altri enti beneficiari.

L’art.1 co.6 DM demandava all’Agenzia, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia, l’emanazione di istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. La versione definitiva della guida sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia alla fine della sperimentazione.

>>>> Scarica il testo della GUIDA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI TRAMITE BONIFICO

DOGANA: il furto delle merci non esclude l’obbligazione doganale

Fonte: Fisco Oggi

Autore: M. Maiorino

Data: 12/07/2013

Il caso esaminato dagli eurogiudici riguarda la sottrazione di alcuni prodotti, vincolati a un regime sospensivo, e l’esigibilità dell’imposta all’importazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione dell’articolo 206 del codice doganale comunitario ed è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra l’amministrazione finanziaria francese ed una società in relazione al pagamento dei dazi doganali.

Il protagonista della controversia
In seguito a un furto, nel corso del quale sono stati rubati alcuni articoli detenuti in regime di deposito doganale, l’Amministrazione doganale ha richiesto il pagamento dei dazi doganali applicabili a tali merci.
Il contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di pagamento; la controversia è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione francese in seguito al ricorso presentato dalla Amministrazione doganale nei confronti del contribuente risultato vittorioso nel precedente grado di giudizio.
La Corte francese ha pertanto sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte UE, chiedendo di conoscere se l’articolo 206 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il furto di una merce sottoposta al regime di deposito doganale verificatosi nel caso di specie costituisce una perdita irrimediabile della merce ed una causa di forza maggiore, con la conseguenza che in tale ipotesi, si ritiene che non sia sorto alcun debito doganale all’importazione.
L’articolo  206 prevede che “in deroga agli articoli 202 e 204, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l’interessato fornisca la prova che l’inadempienza degli obblighi è dovuta alla restrizione totale o alla perdita irrimediabile della  merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l’autorizzazione dell’autorità doganale”.

Le valutazioni della Corte di giustizia Ue
L’articolo 206 del codice doganale esclude la nascita di una obbligazione doganale, qualora l’interessato fornisca la prova secondo cui l’inadempimento delle proprie obbligazioni deriva dalla distruzione o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l’autorizzazione delle autorità doganali. Tale disposizione (come stabilisce la apposita deroga agli articoli 202 e 204), può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 202 e 204.
L’articolo 202 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale nell’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell’UE.
L’articolo 204 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale all’importazione in ipotesi di inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta ai dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 del codice doganale.
Gli articoli 203 e 204 hanno campi di applicazione diversi: il primo riguarda comportamenti che riguardano la sottrazione delle merci al controllo doganale; il secondo ha invece per oggetto l’inosservanza degli obblighi e delle condizioni dei diversi regimi doganali.
Per verificare quale delle due disposizioni trovi applicazione, occorre verificare se i fatti in questione costituiscono una sottrazione al controllo doganale, e solo in caso di esito negativo possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 204 del codice doganale.
Quanto alla nozione di sottrazione al controllo doganale, la Corte rileva che la stessa comprende qualsiasi azione o omissione che impedisca all’autorità competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. A tale ipotesi è riconducibile il caso di specie, in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate.
La nascita di un’obbligazione doganale in tali circostanze è giustificata dal fatto che le merci, trovandosi fisicamente in un deposito doganale dell’UE, dovrebbero essere sottoposte a dazi doganali se non beneficiassero del regime sospensivo del deposito doganale. Pertanto, in seguito al furto commesso all’interno di un deposito doganale le merci sono spostate fuori dal deposito senza essere sdoganate.
Come si evince dal tenore letterale dell’articolo 206, detta disposizione non permette di escludere la nascita di una obbligazione doganale in caso di perdita irrimediabile della merce per causa di forza maggiore, nell’ipotesi di sottrazione della merce al controllo doganale oggetto dell’articolo 203 di tale codice comunitario. Pertanto, il furto di merci, come avviene nel caso di specie, fa sorgere una obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale; detto furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale non rientra  nell’ambito applicativo dell’articolo 204 di tale codice.
Pertanto, gli articoli 202 e 204 non sono applicabili al caso di specie; da ciò deriva che non è necessario procedere alla interpretazione di quanto previsto dall’articolo 206, applicabile soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in base a tali disposizioni.

Le conclusioni della Corte UE 
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione secondo cui l’articolo 203 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo sorgere una obbligazione all’importazione. La Corte precisa altresì che l’articolo 206 del codice trova applicazione soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in attuazione degli articoli 202  e 204 del medesimo codice.