IVA: prossime semplificazioni sulle dichiarazioni d’intento

Il ddl semplificazioni fiscali, approvato nei giorni scorsi dal governo, contiene importanti novità sugli adempimenti connessi allo status di esportatore abituale, nonché sugli obblighi previsti per il fornitore dell’esportatore abituale.
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ADEMPIMENTI
In particolare, l’art. 23 ddl propone la modifica dell’art. 1, co. 1, lett. c), DL 746/1983 come segue:
  • l’esportatore abituale che intenda acquistare beni o servizi senza IVA deve prima presentare la dichiarazione d’intento telematica all’Agenzia Entrate, e solo dopo tale adempimento consegna al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione d’intento insieme alla ricevuta telematica dell’Agenzia, quindi prima dell’effettuazione dell’operazione; in tal modo l’Amministrazione viene in possesso degli estremi del soggetto che si qualifica come esportatore abituale già prima dell’utilizzo del plafond stesso;
  • il fornitore dell’esportatore abituale non è più obbligato all’invio telematico della dichiarazione d’intento ricevuta, entro il termine di liquidazione IVA del periodo in cui ha effettuato operazioni non imponibili ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, ma dovrà riepilogare in dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
SANZIONI
A seguito di tali modifiche le sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (ex art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997) si applicano al fornitore dell’esportatore abituale quando questi proceda alla cessione non imponibile, ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia entrate.
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DECORRENZA
A partire dal 1° gennaio 2014.

DOGANA/INTRA UE: da oggi la Croazia entra nella UE

Da oggi 1° luglio 2013 la Croazia è il 28° Paese UE.

Dal 1° luglio quindi:

  • gli acquisti e cessioni di beni non si considerano più  ed importazioni esportazioni, bensì cessioni ed acquisti intra UE ex DL 331/1993;
  • le prestazioni di servizi restano sempre soggette alla disciplina generale ex art. 7-ter DPR 633/1972 (luogo stabilimento del committente), quindi nulla varia, a parte:
    • l’obbligo di integrazione della fattura croata e non più dell’autofatturazione,
    • l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni escluse da IVA (art. 21, co.6 – bis, lett. a) DPR 633/1972 e non più lett. b) )

Operazioni a cavallo del 1° luglio 2013

Per tali operazioni bisogna tener conto di quanto previsto ex art.60 DL 331/1993, della CM 39/E/2004 (chiarimenti in occasione dell’ingresso nella UE di altri Stati) e della CM 11/D/2013 (chiarimenti su particolari regimi doganali).

Momento di effettuazione

Per le cessioni ed acquisti di beni è necessario trovare il momento di effettuazione ai fini della classificazione come acquisti/cessioni intra UE oppure importazioni/esportazioni:

  • per cessioni di beni (a soggetti passivi) effettuate prima del 1° luglio 2013, con merce non arrivata in Croazia al 1° luglio 2013 e priva di visto uscire, si è in presenza ancora di una esportazione ex art.8 DPR 633/1972 (v. CM 39/E/2004);
  • per cessioni di beni (a soggetti passivi) prima del 1° luglio 2013, con merce inviata dopo il 30 giugno 2013, per cui è stata emessa fattura ex art.8 DPR 633/1972, si è in presenza di una operazione intra UE che va nell’Intrastat anche se non è necessario cambiare la dicitura della fattura da art.8 ad art. 41 DL 331/1993 (v. art. 60 co.6 DL 331/1993);
  • per cessioni di beni a soggetti privati-viaggiatori croati, entro il 30 giugno 2013: se ci sono i requisiti di non imponibilità ex art. 38-quater DPR 633/1972, ma i beni escono dal territorio dello Stato dopo il 30 giugno allora l’operazione va assoggettata ad IVA al 21% e va stornata la fattura non imponibile ex art.38-quater DPR 633/1972;
  • per acquisto beni da soggetto passivo IT, provenienti dalla Croazia con trasporto successivo al 30 giugno 2013 e fattura entro tale data: si considera acquisto intra UE (l’acquisto intra UE si considera effettuato al momento della partenza dei beni dal territorio dello Stato UE di provenienza ex L.228/2012) .

 

DOGANA/INTRA UE: Adesione della Croazia alla UE – Misure transitorie dell’atto di Adesione

L’Agenzia Dogane ha diffuso la CM 11/D/2013 in relazione all’allargamento della UE nel 2013- Adesione della Croazia – Misure transitorie dell’Atto di adesione.
Con L. 17/2012 è stata data ratifica ed esecuzione al Trattato di adesione della Croazia alla UE, a decorrere dal 1° luglio 2013, data di entrata in vigore del Trattato.
In funzione di tale allargamento i competenti Servizi della Commissione UE hanno diramato il documento di informazione TAXUD/A2/SPE/2013/058 del 28 marzo 2013, nel quale sono riportate le informazioni per gli Uffici doganali, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati ai riflessi di carattere doganale, focalizzando l’attenzione sulle disposizioni recanti le “misure transitorie” concernenti le operazioni doganali in corso al 1° luglio 2013.
Tale documento, aggiornato il 2 aprile 2013, pur non avendo valore legale, costituisce secondo le stesse indicazioni dei Servizi della Commissione un importante strumento di ausilio per gli Stati membri, permettendo di rendere omogeneo nell’intero territorio doganale dell’Unione il trattamento delle operazioni nella fase di transizione.
Peraltro, sul sito internet di tale Agenzia è reperibile il documento TAXUD /A2/SPE/2013/058 sia nel testo pubblicato dalla Commissione Europea in inglese – All. 1, sia nel testo tradotto in italiano.
Al riguardo, l’Agenzia Dogane fornisce indicazioni sia per quanto concerne i principi generali statuiti nell’Atto di adesione che, in modo più specifico, sulle misure transitorie indicate nel suddetto documento informativo:

  • prova dello status UE e dell’origine merci;
  • regimi doganali economici;
  • contabilizzazione recupero rimborso sgravio dei dazi all’importazione;
  • ITV e IVO;
  • dichiarazioni sommarie entrata ed uscita
  • IVA
  • Accise.

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DOGANA: posticipata la data di applicazione del Regolamento aggiornato

L’art. 188 par. 2 co. 2 del regolamento (CE) n. 450/2008  (Nuovo Codice Doganale), entrato in vigore il 24 giugno 2008, prevede che le disposizioni del nuovo codice saranno applicabili soltanto quando le sue disposizioni di attuazione sono applicabili e al più tardi il 24 giugno 2013.

Per mantenere un quadro giuridico della UE completo e coerente per il settore doganale e al fine di evitare gravi difficoltà per quanto concerne la normativa doganale UE e di lasciare al Parlamento europeo e al Consiglio un adeguato lasso di tempo per completare il processo di adozione della rifusione del codice doganale UE, è stata posticipata la data finale per l’applicazione del regolamento (CE) n. 450/2008, ex art. 188, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso.

La nuova data di applicazione ritenuta adeguata a tal fine è il 1° novembre 2013.

Il rinvio della data di applicazione è stato pubblicato sulla GUCE L 165/62 del 18 giugno 2013, in relazione al “REGOLAMENTO (UE) N. 528/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2013 recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)”.