DOGANA: BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

Il Regno Unito ha lasciato la UE il 31 gennaio 2020, con un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione fino al 31/12/2020.

Fino al 31/12/2020 le norme e le procedure in materia doganale e fiscale restano invariate (si continua a presentare l’INTRASTAT), ma, dal 01/01/2021 tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito saranno operazioni di esportazione (verso paese terzo – extra UE) con necessità di fare dogana.
Per questo motivo gli operatori devono essere pronti al ripristino delle normali operazioni doganali ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla Commissione europea (pdf 188 kb).

PROCEDURE

Le procedure sono quelle consuete per le operazioni export:

  • presentazione della dichiarazione doganale,
  • assegnazione M.R.N (Movement Reference Number),
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)
  • visto uscire della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate;
  • Inoltre è necessario essere titolari di un codice EORI (gli operatori sprovvisti di tale codice possono richiederlo all’Agenzia Dogane – V. scheda di sintesi specifica codice EORI redatta da Agenzia ICE)

Vedere la pagina dedicata del sito dell’Agenzia Dogane.

LINEE GUIDA UK

Il Governo britannico ha pubblicato un dettagliato modello operativo sulle operazioni tra Gran Bretagna e Unione Europea (aggiornato ad ottobre 2020).

Le linee guida – rivolte prevalentemente agli operatori inglesi – sono utili tuttavia anche per le imprese IT che hanno relazioni commerciali con partner GB e riportano cambiamenti,  formalità e documentazione necessaria per prepararsi all’uscita del Regno Unito dalla UE dopo il periodo di transizione. Si arriverà al pieno regime delle nuove operazioni doganali, con richiesta di documentazione più dettagliata, solo dal 1° luglio 2021.

SCHEDA ICE BREXIT e DOGANA

L’ICE ha predisposto una scheda sintetica (pdf 265 kb), con il riassunto di alcuni temi trattati nel modello operativo di cui sopra, mettendo in risalto tre momenti:

  • 01/01/2021 – introduzione dei controlli doganali all’importazione; 
  • 01/04/2021 – introduzione controlli per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari
  • 01/07/2021 – tutti i nuovi regimi doganali saranno completamente operativi

Per le merci coperte da Convenzioni internazionali (ATA – TIR), l’operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.

AGENZIA DOGANE

L’Agenzia Dogane con la nota del 26/02/2019 che descrive gli impatti di natura doganale nell’ipotesi di uscita senza accordo.

PASSEGGERI

Solo a partire dal 1/10/2021 sarà obbligatoria per i cittadini UEl’esibizione del passaporto per l’ingresso nel Regno Unito, poiché il governo abolirà gradualmente l’uso delle carte d’identità nazionali. Inoltre, non saranno necessari visti di ingresso per viaggi di breve durata o turismo.

Sezione dedicata sul Sito: UTILITY & DOWNLOADS – BREXIT

DOGANA: Codici nomenclatura combinata in vigore dal 2021

Codici nomenclatura combinata in vigore dal 2021.

In data 30/10/2020 è stato pubblicato il Reg. Ue 1577/2020, che, dal 1° gennaio 2021, aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC), sulla GUCE.

Cosa è la nomenclatura combinata (NC)

La nomenclatura combinata (NC) è fondamentale per le imprese e le dogane degli Stati UE, poichè su essa si basa la dichiarazione delle merci sia all’import che all’export, nonché per le statistiche del commercio all’interno dell’UE (Intrastat).

Per le aziende la nomenclatura combinata (NC) serve per identificare la merce, attraverso un codice numerico (c.d. voce doganale) e individuare le formalità doganali connesse all’importazione e all’esportazione:

  • all’importazione è necessaria la classificazione doganale dei prodotti, per individuare i dazi dovuti, l’IVA all’importazione, nonché altre eventuali misure impositive per specifiche tipologie di merci (dazi antidumping, accise, restrizioni quantitative, disposizioni sanitarie o fitosanitarie). Inoltre, la Tabella A allegata al DPR 633/72, individuando le aliquote ridotte, rimanda alle voci doganali della NC, quindi l’IVA agevolata richiede sempre una esatta qualificazione merceologica ai fini doganali (CM 32/E/2010);
  • all’esportazione, invece, non sono attualmente previsti diritti doganali “in uscita”, ma la corretta classificazione consente all’operatore economico di valutare:
    • se vi sono restrizioni o proibizioni in esportazione verso un determinato Paese extra-Ue),
    • se il prodotto rientra tra i cosiddetti beni dual use;
    • le regole relative all’attribuzione dell’origine preferenziale (e non preferenziale).

Aggiornamenti della NC in vigore dal 2021

L’aggiornamento della NC e della Taric attraverso il Reg. Ue 1577/2020, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo: le ragioni sono legate all’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici, cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche.

Il Reg. Ue 1577/2020, in particolare, ha modificato la NC al fine di:

  • ridurre le aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA), v. decisione (UE) 2016/971 del Consiglio;
  • introdurre nuove sottovoci per il monitoraggio di merci specifiche, ad es. il “corallo rosso” nel capitolo 5, il “fosforo rosso” nel capitolo 28, il “legno di eucalipto” nel capitolo 44 e le “laminazioni di acciaio” nel capitolo 85;
  • cambiare la classificazione di alcune sostanze nell’elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche di cui all’allegato 3 parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I e nell’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi di cui all’allegato 6 parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I.
  • infine, la sostanza trifluoroetano (HFC-143a) è stata riclassificata dal codice TARIC 2903392925 a 2903392490.

Sezione dedicata: DOGANA

DOGANA: nuovi codici TARIC mascherine

Nuovi codici TARIC mascherine facciali

l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso del 2 ottobre 2020, con il  quale ha ricordato che, ex Reg. (UE) 2020/1369:

  • alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici TARIC;
  • tali codici, dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • inoltre i nuovi codici TARIC devono indicare le unità supplementari (numero pezzi) nella casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • infine i codici resteranno in vigore sino al 31/12/2020 e, dal 1° gennaio 2021, saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla NC – Nomenclatura Combinata riguardo ai prodotti in questione.

Di seguito quanto previsto per i nuovi codici TARIC mascherine dal Reg. (UE) 2020/1369

Pagina dedicata al COVID-19 del sito internet dello studio

IVA: identificazione diretta per soggetti stabiliti in Norvegia

E’ ammessa l’identificazione diretta ai fini IVA per soggetti stabiliti in Norvegia.

I soggetti economici stabiliti in Norvegia possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta per i diritti e doveri in materia di IVA in Italia.

Lo chiarisce l’Agenzia Entrate con la RM 44/E/2020 del 28/07/2020.

Per i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia le alternative sono le seguenti:

  • nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 comma 3 DPR 633/1972),
  • identificazione diretta con le modalità ex art. 35-ter DPR 633/1972.

Ex art. 35-ter comma 5 DPR 633/1972 la possibilità di avvalersi dell’identificazione diretta:

  • è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Ue;
  • è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE, per i soggetti extra UE.

In data 01/08/2018, la Norvegia ha sottoscritto con l’UE un accordo per la corretta determinazione e riscossione dell’IVA, il corretto recupero dei crediti IVA e la lotta alle frodi.

L’accordo è sostanzialmente uguale a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’UE, con riguardo all’IVA. Per tale motivo questo accordo consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’identificazione diretta ai fini IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

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