DOGANA: la BREXIT richiederà formalità doganali anche in caso di FTA

La BREXIT richiederà formalità doganali anche in caso di FTA (Free Trade Agreement).

Passato (senza richiesta di proroghe) il termine del 30 giugno 2020 per poter prolungare il periodo transitorio attualmente in corso e regolato dal withdrawal agreement (in pratica fino al 31/12/2020 la UK è de facto ancora un paese UE), è chiaro che, dal 1° gennaio 2021, tutta la normativa UE (tra cui Codice doganale e Direttiva IVA) non sarà più applicabile al Regno Unito.

NON PIU’ UE MA EXTRA UE

La Commissione UE ha pubblicato il 9 luglio 2020 la “Communication (2020)324” rivolta agli operatori UE, con tutti gli aspetti più critici che partiranno alla fine del periodo transitorio in merito agli scambi commerciali UE-UK. Il periodo transitorio serviva alle parti per concludere un accordo di libero scambio (FTA Free Trade Agreement) che consentisse alle merci originarie dell’UE di non scontare dazi all’importazione in UK e viceversa, accordo da presentare entro il 28 novembre 2020, ma al momento molto lontano.

Anche se comunque si riuscisse a fare un Free trade agreement nei termini previsti, la BREXIT richiederà formalità doganali, così come accade per Svizzera, Norvegia ad es., paesi con cui vigono accordi di libero scambio. Saranno quindi necessarie:

  • dichiarazioni di esportazione o importazione per poter vendere a o acquistare beni da una controparte UK;
  • modificare la fatturazione verso clienti UK, in quanto non saranno più cessioni intra UE ex art.41 DL 331/1993 da riportare negli Intrastat, ma cessioni all’esportazione non imponibili ex art. 8 DPR 633/1972;
  • corrispondere i dazi doganali (tranne che per le merci originarie dell’UE o di UK se verrà approvato un FTA),
  • liquidare l’IVA all’importazione e le accise se dovute;
  • le autorità doganali UE potranno fare controllo documentale e fisico alle merci provenienti da UK secondo il sistema risk-based attualmente in uso per merci extra UE, e lo stesso potranno fare le autorità doganali UK per le merci UE.

CONSEGUENZE SUL TRAFFICO MERCI

Le conseguenze saranno:

  • maggiori tempistiche (e costi) per l’arrivo delle merci nella UE;
  • necessità, per le imprese UE, di richiedere un codice EORI GB per poter effettuare importazioni in UK o esportazioni da UK;
  • necessità per le imprese UK, di richiedere un codice EORI UE per poter operare in UE in quanto il loro codice EORI GB non avrà più validità alcuna in UE;
  • le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate da enti UK non varranno più in UE e viceversa;
  • cambieranno gli standard tecnici e di conformità di molti beni (ad es. alimentari, farmaceutici, automobili, ecc.), quindi ogni volta si dovrà verificare per ogni spedizione se e quali adempimenti ci vorranno per poter commerciare i beni;
  • eventuali restrizioni all’esportazione o all’importazione che potrebbero essere applicate in base al bene oggetto dell’operazione (per es. vendita a soggetto UK di bene dual use occorrerà richiedere apposita autorizzazione all’esportazione alla competente autorità);
  • per l’origine preferenziale, le componenti originarie UK saranno considerate come non originarie della UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale di un prodotto da parte degli operatori UE.

Vai alla Sezione BREXIT del sito

DOGANA: export DPI e COVID-19

Export DPI e dispositivi di ventilazione in emergenza COVID-19: ridotte le autorizzazioni necessarie.

Il Reg. UE 568/2020 entrato in vigore il 26/04/2020 è di grande interesse per le aziende che vogliono riconvertirsi alla produzione di DPI o che hanno a disposizione uno stock di materiale e devono esportarlo per, ad esempio, altre società del loro gruppo, in quanto:

  • riduce l’elenco dei DPI che richiedono l’autorizzazione all’esportazione extra-UE (v. Reg. (UE) 402/2020 del 15/03/2020)
  • aumenta gli Stati extra-UE per cui non è richiesta l’autorizzazione all’export (rispetto al Reg. (UE) 426/2020)

Tale regolamento sarà efficace per 30 giorni fermo restando che la Commissione può adeguarne il periodo e l’ambito oggettivo di applicazione alla luce dell’evolversi dell’epidemia COVID-19 e dell’adeguatezza dell’offerta alla domanda nella UE.

IN DETTAGLIO

Il Reg. UE 568/2020 sottopone ad autorizzazione i DPI ex allegato I:

  • occhiali, visiere e schermi protettivi;
  • dispositivi per la protezione di bocca e naso (mascherine);
  • indumenti protettivi.

Ciò in quanto la domanda di DPI nella UE rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante nonostante le scorte create nel quadro del meccanismo UE di protezione civile (UCPM) e l’istituzione di una centrale di coordinamento volta a fare corrispondere domanda e offerta nella UE ed agevolare il funzionamento del mercato interno.

Non saranno più soggetti a restrizioni all’export schermi facciali e guanti.

L’autorizzazione, da presentarsi al momento della dichiarazione di esportazione, non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione e per le merci non unionali (i.e. riesportazioni da deposito doganale).

PAESI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Non occorre autorizzazione all’esportazione per

  • Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, isole Far Oer, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e alcuni Paesi e Territori d’oltremare (già da prima),
  • inoltre Albania, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Nello spirito di solidarietà internazionale, il nuovo regolamento richiede esplicitamente agli Stati membri di

  • autorizzare le esportazioni di forniture di emergenza nel contesto dell’aiuto umanitario e di elaborare le domande in modo rapido;
  • valutare positivamente le esportazioni verso enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dal COVID-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia, previa verifica della disponibilità presso la Commissione.

CLAUSOLA ANTIELUSIVA

Si prevede che laddove il volume delle esportazioni sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro o nella UE e non serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico ufficiale o professionale in quel Paese terzo, gli Stati membri, al momento di valutare se rilasciare o meno un’autorizzazione (tranne che per le forniture di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari), siano tenuti a consultare la Commissione affinché quest’ultima emetta un parere entro 48 ore, e ad informare la stessa sulle autorizzazioni rilasciate o rigettate (art. 4 “notifiche”).

Questo al fine di non autorizzare esportazioni che creino distorsioni speculative e che consentano la costituzione di scorte e acquisti in quantità massicce di dispositivi essenziali da parte di coloro che ne hanno una necessità obiettiva scarsa o nulla.

DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE

A partire dal 24/04/2020 (Ordinanza n. 667 Protezione Civile), è cessato il divieto di esportazione di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi di cui alle Ordinanze 639 e 641 Protezione Civile.

>>> VAI ALLA SEZIONE COVID-19 AGENZIA DOGANE

>>> VAI ALLA SEZIONE COVID-19 DEL SITO

PLAFOND IVA: e-book aggiornato ad aprile 2020

L’e-book sul PLAFOND IVA dello Studio Giardini è stato aggiornato ad aprile 2020

COSA E’

PLAFOND IVA 2.05 è un e-book di 99 pagine aggiornato ad aprile 2020 ed è in vendita sullo store online del Commercialista Telematico

E’ aggiornato fino alla Circolare Assonime n. 4/2020

eBook | Plafond IVA 2020

E’ possibile anche scaricare una breve presentazione gratuita dell’e-book 

COSA CONTIENE

Questo E-Book si propone come guida aggiornata per coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2020, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Il testo si distingue dalla maggior parte degli altri perché usa volutamente un linguaggio semplice e poco formale, per facilitare il più possibile la comprensione.

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il Plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
  • chi può essere esportatore abituale, come acquistare beni e servizi (quali) senza pagare l’IVA, senza fare errori; regolarizzare gli errori;
  • come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile;
  • come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale; gli strumenti utili per non fare errori;
  • applicare le novità in vigore dal 2020 (dal 01/01/2020 e/o dal 02/03/2020) in materia di dichiarazione d’intento;
  • il nuovo modello di dichiarazione intento (ed anche il vecchio utilizzabile fino al 27/04/2020) e le modalità per compilazione passo per passo;
  • l’impatto della fatturazione elettronica sul processo;
  • i divieti per immobili e carburanti
  • la nuova disciplina delle sanzioni;
  • i riferimenti di normativa, prassi e giurisprudenza utili per il contenzioso: oltre 40 casi di giurisprudenza e oltre 100 casi di prassi con abstract.

PRODOTTI CORRELATI

Sullo stesso argomento, segnaliamo anche:

DOGANA: sdoganamento diretto DPI per emergenza COVID-19

Sdoganamento diretto in esenzione di dazio e IVA per i DPI destinati a ospedali per l’emergenza COVID-19

IMPORTAZIONE DPI

Per velocizzare lo sdoganamento dei DPI destinati a enti territoriali e ospedalieri, con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020 il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 ha impartito linee guida per gestire l’importazione di DPI – Dispositivi di protezione individuale.

Ex art. 6 DL n. 18/2020 la Protezione civile può disporre la requisizione, in uso o in proprietà, “di presidi sanitari e medico-chirurgici (mascherine, visiere, ventilatori, ecc.), nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie ospedaliere sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”. Gli obiettivi:

  • consentire la distribuzione mirata di beni essenziali e quasi irreperibili al momento;
  • impedire che dalla compravendita di tali beni qualcuno possa trarre indebiti vantaggi economici ai danni dei consumatori.

COME FUNZIONA LA REQUISIZIONE – ESENZIONE DAZIO E IVA

La requisizione da parte dello Stato avviene dietro indennità corrisposta al soggetto requisito: l’indennità è commisurata ai “valori di mercato che i beni requisiti avevano al 31/12/2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta”.

La requisizione viene effettuata dall’Agenzia Dogane (ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario), che sta già operando con diversi provvedimenti di requisizione (cfr. elenco dei decreti di requisizione sul sito dell’Agenzia Dogane).

La requisizione può  avvenire per beni di proprietà di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ma per evitare di requisire beni già destinati a ospedali, cliniche, ecc. con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020, si danno le priorità:

  • sdoganare subito le importazioni di DPI (in particolare, FFP2, FFP3, N95, KN95 – nonché, in generale, i beni mobili occorrenti per fronteggiare la crisi).
  • svincolo diretto e immediato verso Regioni, Province autonome, Enti locali, PA ex art. 1, co.2 e 3 DLgs. n. 165/2001, ospedali pubblici e privati accreditati nella rete regionale dell’emergenza, così come dei soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali. In questi casi, l’Agenzia delle Dogane si limiterà a comunicare l’avvenuta importazione al Commissario straordinario.
  • Ex art. 2, l’importazione in tal caso è effettuata con esenzione da dazio e IVA; non si dice nell’ordinanza, ma si presume ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009 (merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico destinate a favore delle vittime di catastrofi).

IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA PRIVATI

L’ordinanza non tutela le importazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra elencati: frequentemente invece gli enti si appoggiano a soggetti privati che effettuano l’importazione dei materiali. Resta il dubbio se in tal caso si applichi l’art. 2. Una risposta affermativa si potrebbe ricavare dalla lettura della determinazione direttoriale n. 101115 del 27/03/2020: ai fini dell’esenzione da dazi e IVA ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009, infatti, sono equiparate alle importazioni effettuate direttamente dall’Ente pubblico quelle effettuate da un soggetto diverso, purché sia appurato che il destinatario finale è un Ente pubblico.

>>> VAI ALLA PAGINA DEL SITO DEDICATA AL COVID-19