DOGANA: proroga previdimazione certificati origine fino al 21 giugno 2020

L’Agenzia Dogane ha prorogato la procedura di previdimazione dei certificati di origine Eur1 fino al 21 giugno 2020, a causa della situazione di emergenza Covid-19, con nota prot. n. 88470/ RU del 12 marzo 2020.

Con tale proroga, quindi, viene concesso più tempo alle ditte per ottenere lo status di esportatore autorizzato e potere quindi attestare l’origine preferenziale delle merci direttamente con dichiarazione su fattura: in tal modo, si eviteranno in seguito le complesse procedure per il rilascio degli stessi.

Alla scadenza di questa nuova proroga, infatti, gli Uffici doganali continueranno ad emettere i certificati EUR1 solo dietro presentazione – per ogni spedizione – di documentazione comprovante l’origine preferenziale della merce.

Si ricorda quindi la possibilità di avvalersi delle semplificazioni in materia di origine preferenziale, come la dichiarazione su fattura che può essere rilasciata da:

  • tutti gli esportatori per fatture di importo entro 6.000 euro (10.000 euro solo in caso di spedizione nei Paesi del gruppo PTOM verso cui le preferenze si applicano bilateralmente)
  • solo da un esportatore autorizzato o esportatore registrato al sistema REX (solo negli accordi UE-Canada, UE-Giappone e UE-Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente) per le spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro (o superiore a 10.000 euro per i Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente).

L’ottenimento dello Status di Esportatore Autorizzato/Esportatore Registrato è una concreta agevolazione per gli esportatori che pertanto, previa attenta analisi sull’origine preferenziale dei propri prodotti, potranno fare istanza all’Agenzia Dogane.

PLAFOND IVA: E-BOOK aggiornato 2020

L’e-book PLAFOND IVA 2020 è stato aggiornato al febbraio 2020. E’ la Versione 2.04 aggiornata con tutte le ultime modifiche del Decreto Semplificazioni in vigore dal 2020

COSA E’

PLAFOND IVA 2.04 è un e-book di 95 pagine aggiornato al febbraio 2020 ed è in vendita sullo store online del Commercialista Telematico

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E’ possibile anche scaricare una breve presentazione gratuita dell’e-book 

COSA CONTIENE

Questo E-Book si propone come guida aggiornata per coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2020, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Il testo si distingue dalla maggior parte degli altri perché usa volutamente un linguaggio semplice e poco formale, per facilitare il più possibile la comprensione.

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il Plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
  • chi può essere esportatore abituale, come acquistare beni e servizi (quali) senza pagare l’IVA, senza fare errori; regolarizzare gli errori;
  • come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile;
  • come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale; gli strumenti utili per non fare errori;
  • applicare le novità in vigore dal 2020 in materia di dichiarazione d’intento;
  • l’impatto della fatturazione elettronica sul processo;
  • le modifiche procedurali dal 2020;
  • i divieti per immobili e carburanti;
  • il modello di dichiarazione intento e le modalità per compilazione passo per passo;
  • la presentazione della dichiarazione all’Agenzia Dogane;
  • la disciplina delle sanzioni;
  • i riferimenti di normativa, prassi e giurisprudenza utili per il contenzioso: oltre 40 casi di giurisprudenza e oltre 100 casi di prassi con abstract.

PRODOTTI CORRELATI

Sullo stesso argomento, segnaliamo anche:

DOGANA: Certificati origine previdimati fino al 21 aprile 2020.

I certificati di origine previdimati verranno rilasciati fino al 21 aprile 2020.

Il termine iniziale del 22 gennaio è stato prorogato di 90 gg; dopo il 21 aprile la cosa migliore sarà ottenere lo status di esportatore autorizzato o registrato

Con la nota n. 200901 del 3 dicembre 2019 la Direzione centrale delle Dogane parla dell’abbandono della previdimazione a favore dell’ottenimento dello status di esportatore autorizzato (“EA”) e registrato (“ER”).

La nota ha dettato al contempo alcune misure volte a semplificare il rilascio dei certificati di origine per operazioni con profilo di rischio ridotto.

A partire dal 22 gennaio 2020 (V. nota n. 91956/2019) gli operatori privi dello status di EA o ER dovranno richiedere il rilascio dei certificati di origine secondo le istruzioni e modalità procedurali indicate nella circolare n. 11/2010, cioè:

  • in occasione di ogni spedizione dovranno presentare in Dogana il formulario di domanda del certificato, con tutte le pezze d’appoggio comprovanti l’origine preferenziale della merce che verrà esportata, e con anticipo rispetto alla presunta data di presentazione della dichiarazione doganale;
  • il rilascio potrà avvenire solo una volta espletate le attività istruttorie sulla documentazione comprovante l’origine delle merci;
  • potranno esserci istruttorie light in base alle caratteristiche del richiedente (ad es. soggetto AEO) e al livello di rischio dell’operazione.

Questa procedura di richiesta dei certificati causerà maggiori oneri, tempi di rilascio più lunghi e quindi maggiori tempi di consegna della merce. Lo stesso se l’operatore economico vende con Incoterms Ex Works, poichè anche in tal caso, il vettore che procederà al ritiro della merce e alla richiesta del certificato di origine (al momento della presentazione della dichiarazione doganale) dovrà attendere l’esito dell’istruttoria per il rilascio del certificato prima di procedere con il trasferimento della merce fuori dall’UE. E’ semplicemente improponibile per chi esporta.

Quindi, se la modalità semplificata di rilascio dei certificati (“previdimazione”) sarà abolita, l’alternativa unica praticabile è l’acquisizione dello status di esportatore autorizzato (EA) o registrato (ER), che consente l’autocertificazione dell’origine su fattura o altro documento commerciale.

L’acquisizione dello status ora è possibile anche per i rappresentanti doganali, (case di spedizione e spedizionieri doganali ex art. 1 n. 19 Reg. UE 2015/2446), se in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento e siano in grado, in sede di verifica, di provare il rispetto delle regole di origine e quindi il carattere originario dei prodotti delle merci esportate, non potendo fare semplice riferimento al proprio cliente-venditore delle suddette merci. Questa soluzione può essere interessante per quei soggetti che non possono ottenere lo status EA o ER (ad es. perché non stabiliti nell’UE, oppure perché non hanno il requisito dell’abitualità delle esportazioni).

In conseguenza a quanto sopra, gli Uffici locali hanno visto aumentare notevolmente le richieste di rilascio della relativa autorizzazione e, non riuscendo a evaderle entro la scadenza del 22 gennaio, hanno la facoltà di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dal 22 gennaio 2020, per i certificati di origine previdimati.

Dopo il 21 aprile 2020 sarà quindi importante per evitare rallentamenti ottenere lo status di EA o ER; sono previste comunque possibilità di rilascio del certificato contestualmente alla presentazione della richiesta in tutti i casi “in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo”.

V. anche UTILITY & DOWNLOADS/DOGANA

PLAFOND IVA: semplificazioni dal 01/01/2020

Semplificazioni PLAFOND IVA dal 01/01/2020 ancora incerte.

Dal 01/01/2020, sono previste le seguenti novità in materia di lettere di intento:

  • eliminazione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, insieme alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia Entrate;
  • indicazione nelle fatture emesse (o nelle bolle doganali) degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • eliminazione numerazione progressiva e annotazione in apposito registro per l’emissione e il ricevimento delle dichiarazioni di intento;
  • aumento della sanzione ex art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, per il fornitore fattura in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate.

Manca il provvedimento attuativo

Manca ad oggi il provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia Entrate (sarebbe dovuto uscire entro 60 gg. dall’entrata in vigore della L. 58/2019, cioè entro il 29/08/2019, ma i termini valgono solo per i contribuenti), è meglio quindi, prima di applicare la nuova disciplina, continuare a inviare la dichiarazione di intento al fornitore, con la ricevuta dell’Agenzia Entrate. Così facendo il fornitore è a conoscenza degli estremi del protocollo di ricezione della lettera d’intento, e può indicare nelle fatture emesse all’esportatore abituale, gli estremi, sia della dichiarazione di intento (data e numero), sia del protocollo di ricezione della stessa. Questo è sicuramente il modus operandi più prudente, sperando che operativamente si abbiano delle soluzioni agevoli.

Importanza del controllo del plafond

Resta sempre importante il controllo del plafond IVA, quindi:

  • per l’esportatore abituale, del suo UTILIZZO; può essere utile il tool excel “UTILIZZO PLAFOND IVA”, per il controllo dell’utilizzo del plafond IVA dell’esportatore abituale
  • per il fornitore dell’esportatore, del CONTROLLO delle CESSIONI: può essere utile il tool excel “CONTROLLO PLAFOND FORNITORE”, per il controllo delle cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972 ad esportatori abituali.