PLAFOND IVA 2023: Nuovo E-BOOK aggiornato a gennaio 2023

PLAFOND IVA 2023

Il nuovo e-book aggiornato a gennaio 2023 è in vendita sul sito del Commercialista Telematico a questo link

E-BOOK PLAFOND IVA 2023

Gestione completa del Plafond IVA e di tutti gli adempimenti per l’esportatore abituale e il fornitore

Formato: PDF con segnalibri
N. pagine: 125
Versione 3.0 aggiornata a Gennaio 2023

Coloro che effettuano prevalentemente operazioni di esportazione non applicano l’IVA su gran parte delle vendite (in quanto non imponibili) per cui sono spesso a credito IVA nei confronti dell’erario.

Questi particolari operatori, definiti esportatori abituali, possono effettuare acquisti di beni e servizi o importazioni senza pagare l’IVA. Tale facoltà è però ammessa entro un determinato limite, detto plafond IVA.

Come approfittare di questa possibilità e gestire concretamente il plafond IVA?

Una guida aggiornata al plafond IVA 2023

Questa guida si rivolge a coloro che devono gestire il plafond IVA come esportatori abituali, fornitori o consulenti.

La guida consente di sapere (quasi) tutto sul plafond IVA senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, quali operazioni lo creano, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
  • chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi (quali) senza pagamento dell’IVA, come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile; il modello di dichiarazione intento e le modalità per compilazione passo per passo, la presentazione telematica; gli accorgimenti utili per non fare errori; come regolarizzare eventuali errori;
  • gli adempimenti in dichiarazione IVA;
  • gli strumenti di lavoro, con comode utility in excel per controllare l’utilizzo corretto del plafond (lato esportatore abituale) e la corretta fatturazione (lato fornitore “cedente/prestatore”)

Edizione 3.0 2023

L’edizione 2023 è stata razionalizzata, per offrire una più facile fruizione da parte del lettore, ed aggiornata alle ultime novità in materia di plafond. In particolare sono stati aggiornati:

  • gli adempimenti dell’esportatore abituale e del fornitore di un esportatore abituale, spiegati passo passo anche con immagini;
  • l’impatto della fatturazione elettronica sul processo, i nuovi campi di compilazione;
  • la disciplina delle sanzioni, completamente rivista e semplificata, con una chiara distinzione delle responsabilità di esportatore e fornitore;
  • i metodi per regolarizzare gli errori e lo splafonamento, completamente rivisti in base alle procedure di fatturazione elettronica, con esempi reali;
  • le modifiche procedurali e i controlli antifrode a partire dal 2022;
  • vendite a distanza e plafond;
  • riferimenti per rispondere a (quasi) tutti i casi particolari (normativa, oltre 150+ casi tra giurisprudenza e prassi con abstract).

Una volta acquistato, l’eBook è immediatamente scaricabile sul proprio PC. 

LINK: E-BOOK PLAFOND IVA 2023

PRODOTTI CORRELATI

Utilissimi per la gestione del plafond IVA anche:

DOGANA: restrizioni export per crisi RU – UA

DOGANA: restrizioni export per crisi RU – UA nel database TARIC

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha emanato la nota n. 99410 del 2 marzo 2022,  per le prime indicazioni applicative, in relazione alle seguenti misure restrittive a causa della crisi tra Russia e Ucraina:

Le restrizioni riguardano importazione ed esportazione di merci considerate a rischio, che siano originarie di tali territori o destinate a essere ivi utilizzate; per esse, esistono alcune circostanze derogatorie per le quali sussistono, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, cui devono conformarsi gli operatori, e adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell’Autorità doganale.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni, la Commissione europea ha integrato nella banca dati TARIC le misure restrittive di cui sopra. Quindi sono stati creati nuovi certificati che consentono all’operatore di attestare la situazione derogatoria tramite l’indicazione, nell’ambito della dichiarazione doganale, dei codici ad hoc individuati.

Sanzioni previste restrizioni export per crisi RU – UA

La mancata applicazione di tali Regolamenti (UE) implica la sanzione ex art. 20 D.Lgs. 221/2017, con la reclusione da uno a sei anni, ovvero la multa da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 250.000 euro, oltre la confisca dei beni impiegati nella commissione del reato.

>>> Vai alla sezione DOGANA del Sito

PLAFOND IVA: si devono verificare le dichiarazioni di intento

Si devono verificare le dichiarazioni di intento, altrimenti si può incorrere nel sequestro preventivo.

La Cassazione, con sentenza n. 1358/2022, ha stabilito che è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo, in funzione della successiva confisca, del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta, in capo al rappresentante legale di una società che utilizzi dichiarazioni di intento presumibilmente false, in quanto emesse da una società da poco costituita, e che quindi non poteva avere conseguito lo status di esportatore abituale e neppure disporre di un plafond per operare acquisti in sospensione d’imposta.

Secondo la Cassazione, la società avrebbe dovuto effettuare almeno una verifica sul presunto esportatore abituale, poichè soggetto con il quale non vi erano stati rapporti in precedenza; ad es. una visura camerale, avrebbe già consentito di accertare che la società emittente della dichiarazione di intento nel caso specifico neppure era iscritta alla Camera di Commercio. Di contro, limitarsi a riscontrare l’adempimento dell’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate non è sufficiente.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND IVA

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA E-BOOK un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021

SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021.

L’Agenzia Dogane e monopoli, con avviso del 17/12/2021, ha precisato che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, non ci sono più obblighi INTRASTAT: le cessioni di beni verso San Marino quindi non vanno più nell’Intrastat, anche se il soggetto passivo emette fattura cartacea.

Le operazioni tra Italia e Repubblica di San Marino sono regolate, sotto il profilo IVA, dal DM 21 giugno 2021 (in vigore dal 1° ottobre 2021) che ha anche abrogato il precedente DM 24 dicembre 1993; in precedenza ex art. 4 DM 24 dicembre 1993 l’INTRASTAT era obbligatorio per le cessioni di beni non imponibili IVA, per la sola parte fiscale, e solo se il cedente italiano aveva rapporti con altri Stati UE.

Fatturazione Elettronica San Marino

La fattura elettronica con San Marino è:

  • facoltativa dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022,
  • obbligatoria dal 1° luglio 2022.

Vale il provv. Agenzia Entrate n. 211273/2021 – le normali regole tecniche. Il procedimento elettronico è il seguente:

  • la fattura elettronica per cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario operatore economico di San Marino (SM+5 cifre), e sono trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  • L’Ufficio tributario di San Marino verifica il regolare assolvimento dell’IVA sanmarinese all’importazione, poi convalida la fattura e comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico;
  • il soggetto passivo italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino;
  • se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano emette nota di variazione in aumento, entro i 30 giorni successivi;
  • Solo se l’Ufficio convalida la fattura, la cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA.
  • Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia possono ancora emettere fattura in formato cartaceo, per le operazioni sino al 30 giugno 2022 (e, anche successivamente a tale data, in presenza di specifiche ipotesi di esonero).
  • ex art. 1 commi 3 e 3-bis D.Lgs. 127/2015, in presenza di fattura elettronica, non c’è più l’esterometro, anche nei rapporti tra Italia e San Marino.

Fattura cartacea San Marino

Il procedimento cartaceo è il seguente:

  • la fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario sammarinese.
  • Il soggetto passivo italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio e, per conoscenza, al competente Ufficio dell’Agenzia Entrate.
  • Se entro 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, il fornitore italiano emette nota di variazione in aumento, senza sanzioni e interessi.
  • La cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA solo se il cedente ha l’esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con data e timbro a secco circolare con la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Sezione del sito dedicata a SAN MARINO