EXPORT: limiti alle esportazioni per i forfetari

Vengono posti limiti alle esportazioni per i forfetari.

Ci risiamo: le chiamano come sempre semplificazioni, ma ex art. 7-sexies legge di conversione del DL 193/2016 sono previste limitazioni per i contribuenti forfetari: le cessioni all’esportazione non imponibili, finora ammesse senza limite, vengono ammesse ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del MEF da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

La normativa sui forfetari per le operazioni con l’estero

I forfetari finora potevano effettuare operazioni:

  • verso soggetti UE:
    • soggetti passivi UE – in tal caso ex comma 58 art.1 L.190/2014 non si tratta mai di operazioni intracomunitarie ma di operazioni domestiche, facendo espresso rinvio all’articolo 41, comma 2-bis, DL 331/1993. In questo caso essendo operazioni interne, i soggetti passivi italiani che aderiscono al regime forfettario emetteranno fattura senza addebito d’imposta, in applicazione del regime forfettario;
    • a privati UE: tali cessioni rappresentano operazioni interne senza addebito d’imposta, sia in caso di vendite presso punti vendita siti in Italia sia per le vendite a distanza. In questo secondo caso, nella remota ipotesi di cessioni sopra soglia che comportano la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione in un altro Paese, la cessione verso la propria posizione Iva UE, attuata dalle imprese in questi casi, sarà pur sempre da considerarsi interna senza applicazione dell’Iva.

Quindi le cessioni di beni effettuate da un forfetario in ambito UE, non sono considerate cessioni intra UE in considerazione del richiamo ex art. 41, co.2-bis, DL 331/93 in base al quale “non costituiscono cessioni intracomunitarie … le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano agli effetti dell’IVA, il regime della franchigia”. Nella fattura va riportata l’annotazione “Non costituisce cessione intra UE ex art. 41, co.2-bis, DL 331/93”;  il contribuente forfetario non deve risultare per forza iscritto al VIES e non deve neanche presentare l’Intra.

  • esportazioni verso soggetti passivi extra UE: alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti DPR 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond (in sospensione d’imposta con lettera d’intento ex art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972). In sostanza, regime ordinario IVA per le cessioni di beni verso soggetti extra UE.

Le modifiche

Chiamando semplificazione una cosa che come sempre è un peggioramento della situazione,  con l’approvazione delle legge di conversione del DL 193/2016 si pongono dei paletti all’effettuazione di cessioni verso soggetti extra UE da parte dei forfettari (Art. 7-sexies. DL 193/2016): l’articolo aggiunge, infatti un periodo al comma 58 della L. stabilità 2015 che disciplina l’applicazione dell’IVA alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti che hanno effettuato l’opzione per il regime forfettario. In particolare, si prevede che le cessioni all’esportazione non imponibili siano ammesse nel regime, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

VEDI ANCHE:

UTILITY: MODELLI DI FATTURAZIONE PER CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETARI PER OPERAZIONI CON L’ESTERO

PLAFOND IVA: regolarizzazione splafonamento

Ex art. 7 co.4 DLgs. 471/1997, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell’IVA, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito (“Splafonamento”).

Le procedure alternative per la regolarizzazione splafonamento (che si ritiene avvenuto quando il fornitore, a causa dell’errata dichiarazione dell’esportatore abituale, emette la fattura in regime di non imponibilità ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972) relativa all’acquisto di beni senza IVA in assenza delle condizioni di legge sono le seguenti:

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PLAFOND IVA: sanzioni fisse e proporzionali

Sono previste sanzioni fisse e proporzionali (a parere di chi scrive alternative tra loro) per le violazioni commesse dai fornitori di esportatori abituali, che hanno applicato la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972:

  • operazioni effettuate in mancanza di dichiarazione d’intento, punite con sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (art. 7 co.3 DLgs. 471/1997); si punisce la violazione sostanziale, cioè l’assenza dei requisiti per applicare il regime di non imponibilità;
  • operazioni effettuate prima di aver ricevuto da parte del cessionario / committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate, punite con sanzione fissa da 250 a 2.000 € (art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, come modificato ex art. 15 DLgs. 158/2015): si punisce la violazione formale, cioè la mancata verifica della ricevuta telematica)

La sanzione fissa riguarda il caso del fornitore che abbia effettuato l’operazione in non imponibilità IVA prima di aver verificato:

  • sul sito dell’Agenzia Entrate l’avvenuta presentazione della dichiarazione intento da parte del cessionario o committente;
  • aver richiesto e ottenuto la dichiarazione intento emessa dal cessionario o committente.

In pratica in entrambe le situazioni si presume che la dichiarazione intento sia esistente, ma che sia stata presentata all’Agenzia Entrate (o trasmesso al fornitore) dopo l’effettuazione dell’operazione (effettuazione ex art. 6 DPR 633/72), quando:

  • il cedente abbia consegnato la merce al cessionario prima che questi trasmetta la dichiarazione intento all’Agenzia (o al fornitore);
  • il cessionario abbia pagato il corrispettivo, per i servizi, prima di trasmettere la dichiarazione intento;
  • sia già stata emessa fattura, prima della trasmissione della dichiarazione all’Agenzia (o al fornitore).

Quindi, se la fornitura si considera effettuata, ex art. 6 DPR 633/72, prima di una dichiarazione intento effettivamente esistente ed emessa nel rispetto dei presupposti di legge, il fornitore commette una violazione di natura formale, con  sanzione fissa.

Invece la sanzione proporzionale è relativa a tutti i casi in cui la dichiarazione intento non esiste e non può essere nemmeno verificata la ricevuta telematica.

Nel mezzo si colloca l’ipotesi in cui la dichiarazione intento sia esistente e sia stata inviata al fornitore, senza però l’invio telematico all’Agenzia Entrate (ad es. file scartato): in tale caso non è del tutto chiaro se si debba applicare la sanzione fissa (art. 7 co. 4-bis DLgs. 471/97) oppure la sanzione proporzionale (art. 7 co.3 DLgs. 471/97), anche se si spera che venga applicata al massimo la fissa dato che l’unica violazione del fornitore sarebbe di non aver effettuato la verifica telematica prima di fatturare in non imponibilità IVA, anche perchè non dovrebbe esserci perdita erariale, considerato che l’operazione è effettuata in presenza dei requisiti di legge.

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PLAFOND IVA: nuovo quadro VI dichiarazioni intento ricevute su dichiarazione IVA

Per le dichiarazioni intento ricevute è stato creato un apposito quadro VI in dichiarazione IVA. L’Agenzia Entrate ha approvato i modelli per la dichiarazione IVA 2016 e le istruzioni per la comunicazione dati, con provvedimento 7772/2016.

Queste le principali novità: 

QUADRO VI

E’ stato creato il quadro VI per i soggetti che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi ad esportatori abituali e che, ex art. 1 comma 1 lett. c) DL 746/83, come modificato ex art. 20  DLgs. 175/2014, sono tenuti a riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute relative all’anno 2015. Si riportano le istruzioni estese.

Nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati:

  • campo 1 il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale;
  • campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.

In assenza di tale dato, per l’anno 2015, può essere compilato il campo 3 indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale. L’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento è stato introdotto a partire dal 12/02/2015. Nel caso in cui non fossero sufficienti i 6 righi per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro quadro VI indicando “02” nel campo “Mod. N.”, e così via. Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie. La compilazione di più quadri VI non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.

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LE ALTRE NOVITA’

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Sono recepite le novità in materia di IVA ex L. stabilità 2015 (estensione reverse charge a nuove fattispecie nel settore edile ed energetico, introduzione dello split payment) con i seguenti nuovi campi:

  • nel rigo VE35 sono stati inseriti appositi campi:
    • per prestazioni del comparto edile e settori connessi (campo 8),
    • per le operazioni del settore energetico (campo 9),
  • è stato creato il nuovo rigo VE38 (Operazioni effettuate verso PA ex art. 17-ter;
  • nel quadro VJ, sono stati inseriti:
    • il rigo VJ17 (Acquisti di servizi nel comparto edile e settori connessi ex art. 17 co.6 lett. a-ter DPR 633/1972,
    • il rigo VJ18 (Acquisti di beni e servizi del settore energetico ex art. 17 co. 6 lett. d-bis, d-ter e d-quater DPR 633/1972
    • il rigo VJ19 (Acquisti delle PA titolari di partita IVA ex art. 17-ter);
  • nel rigo VX4 è stato inserito il campo 5, per l’erogazione prioritaria dei rimborsi IVA derivanti da operazioni in split payment, nei limiti dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle operazioni con lo speciale regime.

PER CHI LAVORA CON I FORFETARI

Il modello di dichiarazione è stato anche modificato recependo le novità relative al regime forfetario ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014:

  • è stato inserito il campo 2 nel rigo VF15 (acquisti dai soggetti che hanno applicato il regime agevolato);
  • è stato introdotto il quadro VO33 per i soggetti che pur in possesso dei requisiti per aderire al regime forfetario, non intendono fruirne ed esercitano l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi secondo le modalità ordinarie.

Nel quadro VO, è stata introdotta la casella 2 nel rigo VO15 per comunicare la revoca dal regime dell’IVA per cassa e è stato introdotto il rigo VO 34 per l’opzione al regime di vantaggio ex art. 27 DL 98/2011 che dal 1° gennaio 2015 ha cessato di costituire un “regime naturale”, divenendo un regime facoltativo opzionale.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Sul riquadro “Firma della dichiarazione”:
– è stata rinominata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”, in precedenza “Invio avviso telematico all’intermediario”;
– è stata introdotta la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, riservata ai soggetti che chiedono all’Agenzia di inviare all’intermediario le eventuali comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichiarazione; quindi nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è stata introdotta la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” se l’intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire le comunicazioni.

TERMINI

  • dichiarazione IVA in forma unificata: va presentata dal 01/05/2016 fino al 30/09/2016 con l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA entro il 29/02/2016;
  • dichiarazione IVA in forma autonoma: va presentata dal 01/02/2016 fino al 30/09/2016, se trasmessa entro il 29/02/2016 il contribuente è esonerato dalla Comunicazione annuale dati IVA.

A partire dalla dichiarazione IVA relativa al 2016, da presentare nel 2017, si cambia: ex art. 1 co. 641 L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come modificato ex art.10 co.8-bis DL 192/2014, la dichiarazione annuale IVA potrà essere presentata solo in forma autonoma entro la fine di febbraio dell’anno successivo e sarà abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.