PLAFOND IVA: utility per controllo utilizzo plafond IVA

Utility per utilizzo plafond IVA – come costruirla risparmiando tempo e denaro.

Abbiamo stilato le istruzioni (.PDF) passo passo per costruire un foglio di calcolo (.XLS) per verificare il corretto utilizzo plafond IVA in questo prodotto:

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Gli assunti sono i seguenti:

– il metodo di calcolo è quello del plafond fisso o solare: in pratica l’operatore economico, in base al plafond maturato al 31/12 dell’anno n-1, avrà una cifra fissa entro la quale nel corso dell’anno n potrà effettuare, nel rispetto delle normative applicabili, acquisti in esenzione d’IVA;

– l’azienda quindi a partire dal 01/01 dell’anno n, di utilizzo del plafond, avrà una cifra fissa maturata nell’anno n-1 entro la quale potrà effettuare acquisti e/o importazioni in esenzione d’IVA, stando attendo a non superarla (splafonamento);

– il plafond decade comunque, anche se non completamente utilizzato, al 31/12 dell’anno n.

Si tratta di istruzioni veramente alla portata di chiunque debba occuparsi di questa materia, anche il neofita.

Si potrà quindi costruire l’utility, personalizzarla e:

– controllare il plafond IVA

– compilare il quadro VC col.1 e 2 della dichiarazione IVA

– produrre stampe da usare come pezza d’appoggio o addirittura inserire nel registro IVA vendite.

In alternativa, nell’eventualità che si desiderasse l’utility plafond IVA in Excel già pronta per l’uso (redatta secondo le istruzioni di cui sopra), la si può trovare al seguente link:

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PLAFOND IVA: dichiarazioni intento, software semplificato

L’Agenzia Entrate ha semplificato il software dichiarazioni intento con la nuova release (modello IVI 2015 versione 1.1.3. del 03/12/2015) .
Obbligatoriamente dal 01/01/2015 (con Decreto semplificazioni D.Lgs. 175/2014) gli esportatori abituali devono compilare e trasmettere all’Agenzia Entrate il modello dichiarazioni intento per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nei limiti del plafond (acquisti da fornitori IT e/o importazioni di beni); in seguito la copia della dichiarazione intento e della relativa ricevuta di trasmissione vanno inviate al fornitore, prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. In pratica come noto dal 2015 l’onere della comunicazione delle dichiarazioni intento all’Agenzia Entrate è stato invertito, dal fornitore all’esportatore abituale; ora, dopo circa un anno dall’entrata in vigore del nuovo adempimento l’Agenzia ha accolto alcune segnalazioni ricevute dagli operatori, visto anche l’imminente invio delle dichiarazioni d’intento con validità 2016 (dichiarazioni inviate a dicembre 2015, con validità dal 1° gennaio 2016): in pratica si è deciso di velocizzare l’utilizzo del software dichiarazioni intento, tramite le seguenti funzionalità:
  • la possibilità di raggruppare diverse dichiarazioni intento dello stesso soggetto con un unico invio telematico all’Agenzia Entrate (in precedenza si doveva inviare un file per ogni dichiarazione, ossia n dichiarazioni compilate, n invii da eseguire);
  • l’importazione dei dati anagrafici presenti nel frontespizio delle dichiarazioni intento acquisite in precedenza.

NUMERAZIONE 

La numerazione delle dichiarazioni intento va distinta, con separata annotazione rispetto a quella dell’anno precedente, come da RM 355803/1985: quindi le dichiarazioni intento ricevute a dicembre 2015 con validità per l’anno 2016, saranno numerate dal ricevente (fornitore) con una nuova numerazione rispetto a quella attribuita nel 2015 ad es. 1/2016, 2/2016, ecc.

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PLAFOND IVA: splafonamento IVA è violazione sostanziale

Lo splafonamento IVA è violazione sostanziale e non formale: l’Agenzia Entrate, oltre a recuperare l’IVA dovuta sugli acquisti oltre i limiti del plafond, può applicare la sanzione pari al 100% dell’IVA recuperata (sentenza n. 1103/26/15 CTR Piemonte).

I fatti: una società esportatore abituale, presentando dichiarazione d’intento, aveva effettuato acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile (splafonamento) L’Agenzia Entrate, quindi, aveva recuperato la maggiore IVA dovuta in capo alla società che avendo rilasciato dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, ex art. 7 D.Lgs. 471/1997 è unica responsabile del pagamento.

La CTP Alessandria aveva dato ragione alla società: aveva violato gli obblighi contabili, ma non aveva sottratto l’IVA, in quanto, se avesse rispettato la normativa di riferimento, avrebbe versato l’IVA relativa a dette operazioni, che, però, non sarebbe diventata “dovuta”, perché sarebbe stata recuperata nella dichiarazione IVA annuale come credito di imposta, di cui poi la società avrebbe chiesto il rimborso oppure la detrazione l’anno successivo. Anche la sanzione operata dall’Agenzia era illegittima, per la “evidente sproporzione tra la violazione e la sanzione minima pari al 100% dell’IVA”, quindi tale sanzione veniva ridotta alla metà ex art. 7, co.4 DLgs. 472/1997.

La CTR Piemonte ha bocciato tale decisione su tutta la linea: l’omesso versamento dell’IVA dovuta sugli acquisti effettuati in sospensione d’imposta senza avere plafond disponibile non può essere mera irregolarità formale, lo splafonamento IVA è violazione sostanziale, poichè comporta il mancato immediato pagamento dell’IVA ai fornitori delle cessioni illegittimamente inserite nel plafond, e quindi vengono violati gli obblighi sostanziali che devono essere rispettati, ai fini della detrazione, e viene alterato l’ordinario e imprescindibile meccanismo della rivalsa e della detrazione dell’IVA (v. Cass. n. 22430/2014).
In altre sentenze, anche la Cassazione ha stabilito che il cessionario o committente il quale, beneficiando del trattamento previsto per l’esportatore abituale, acquisti beni o servizi in sospensione d’imposta oltre il limite consentito (splafonamento), è tenuto al pagamento dell’IVA dovuta per gli acquisti di beni o servizi oltre tale limite (v. Cass. 12774/2011, 7695/2013, 23588/ 2012). In risposta alla società, per cui il rispetto delle regole previste avrebbe comunque comportato l’emergere di un credito IVA, che quindi sarebbe stato “recuperato” in dichiarazione annuale e non avrebbe fatto alcun danno all’Erario con lo splafonamento, la CTR ha osservato che tale comportamento sarebbe solo ipotetico, al contrario della condotta concretamente seguita, ovvero del mancato versamento dell’IVA a monte. Inoltre è stata riformata la parte della sentenza della CTP per cui le sanzioni sarebbero state da ridurre del 50%: secondo la CTR non sussisteva la fattispecie ex art. 7 co.4 DLgs. 472/1997 (qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo).

Si precisa che in caso di splafonamento, al fine di evitare la possibile sanzione dal 100% al 200% dell’IVA ex art. 7, co.4 D.Lgs. 471/1997, si può ricorrere al ravvedimento operoso, con emissione di autofattura (v. CM 12/E/2010, § 3.7).

Infine si evidenzia che la riforma delle sanzioni prevista dal DLgs. 158/2015 non sembra mutare il quadro sopra delineato.

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UTILITY & DOWNLOADS: inserita sezione INCOTERMS®

Nella sezione UTILITY & DOWNLOADS del sito è stata inserita la nuova sezione INCOTERMS®.

Tale sezione contiene la tavola degli Incoterms® 2010, che è quella attualmente in vigore (è in vigore dal 1° gennaio 2011). E’ inclusa anche una tabella per la ripartizione dei costi tra venditore (seller) e compratore (buyer).

Gli Incoterms®  (abbreviazione di International Commercial Terms) sono termini predefiniti e codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC) usati per definire i termini , le responsabilità, le spese e i rischi collegati alla consegna della merce nei contratti di compravendita internazionale.

Gli Incoterms® 2010 sono solo l’ultimo set di regole emesse dalla ICC che aggiornano, completano e sostituiscono un elenco esaustivo di tutte le precedenti pubblicazioni.

La ICC ha inoltre specificato quanto segue:

  • Incoterms è una dicitura registrata;
  • può essere usata solo al plurale;
  • può essere usata solo con la I maiuscola;
  • sono Incoterms solo gli 11 elementi depositati.

Termini utilizzabili per ogni modalità di trasporto: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP.
Termini adatti al solo trasporto marittimo: FAS, FOB, CFR, CIF.

La sezione contiene inoltre la tavola degli Incoterms® 2000,  in vigore fino al 31 dicembre 2010.