EXPORT/ TRIANGOLAZIONI: Export triangolare anche con consegna dei beni a depositario nazionale

In caso di export triangolare nazionale (primo cedente IT1 – promotore IT2 – cessionario extra UE) vale lo stesso principio che per l’esportazione normale ex art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/1972 (la non imponibilità IVA è riconosciuta a condizione che i beni siano trasportati o spediti fuori UE a cura o a nome del cedente): il bene quindi deve essere trasportato o spedito al di fuori dell’UE direttamente dal primo cedente IT1, e per la non imponibilità IVA anche nella cessione tra i due soggetti nazionali IT1-IT2, il promotore IT2 non entra mai in possesso dei beni destinati all’esportazione.

Nella prassi commerciale, può accadere che il promotore IT2 (giuridicamente proprietario dei beni destinati ad essere esportati), affidi la custodia dei beni a un terzo soggetto IT3 depositario. In tale ipotesi, i beni sono consegnati direttamente dal primo cedente IT1 al depositario IT3, che provvede all’esportazione (uscita dal territorio UE). Il promotore IT2 della triangolazione non entra mai in possesso della merce, per cui non dovrebbe negarsi la non imponibilità IVA anche nell’operazione di vendita tra IT1 e IT2.

La giurisprudenza UE afferma che, per la non imponibilità all’esportazione, si deve guardare non alla forma ma alla sostanza dell’operazione, ossia al fatto che i beni ceduti siano “oggettivamente” destinati al di fuori dell’UE; ad es. la sentenza C-563/12 del 19/12/2013, BDV Hungary Trading, in cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che “l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE”. L’operazione risulta concepita come “cessione all’esportazione”. Applicando questo principio, anche quando i beni entrino nella disponibilità di un depositario IT3 (per conto di IT2), non mutano i requisiti per la non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/1972, tanto nella cessione tra i due operatori nazionali IT1-IT2, quanto nella cessione verso l’acquirente extra UE, poichè l’operazione nel suo complesso risulta fin dalla sua origine concepita come “cessione all’esportazione”, trasferendo il potere di disposizione sui beni all’acquirente extra-UE e inviando fisicamente i beni al di fuori del territorio UE.

L’Agenzia Entrate infine, con RM 72/E/2000 e RM 223/E/2007, ha riconosciuto la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. a) DPR 633/72 nell’analogo caso in cui i beni, prima dell’invio al di fuori del territorio UE, siano stati sottoposti, rispettivamente a collaudo ovvero a lavorazioni da parte di un terzista. Se vale per il collaudo e le lavorazioni, a maggior ragione deve valere quando i beni siano affidati in deposito per esigenze logistiche temporanee, dato che in entrambe i casi viene rispettato l’art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 (la cessione all’esportazione deve avvenire “mediante trasporto o spedizione fuori del territorio UE, a cura o a nome dei cedenti”) e anche la ratio della norma stessa che vuole impedire che i beni entrino nella disponibilità del secondo cedente IT2.

 

PLAFOND IVA: dal 25/05 dichiarazione intento in dogana non più cartacea

Da oggi 25/05/2015, con la nota Agenzia Dogane n. 58510 del 20/05/2015 partono le procedure che consentono agli esportatori abituali di:

  • essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione di intento in Dogana cartacea (insieme alla relativa ricevuta di presentazione telematica alle Entrate);
  • utilizzare la dichiarazione di intento in dogana per più operazioni doganali, nel limite del plafond disponibile.

In sintesi, a partire da oggi, gli operatori potranno comunicare telematicamente anche solo il numero della dichiarazione di intento in dogana, che potrà essere efficace per tutte le operazioni doganali effettuate durante l’anno, e non più per la singola operazione; dopo ogni operazione, il plafond disponibile sarà ridotto dell’importo effettivamente utilizzato, sullo specifico conto a scalare imputato all’esportatore abituale.

La dichiarazione di intento in dogana potrà quindi essere presentata anche per più operazioni di importazione, e sarà possibile compilare il campo 2 del modello di dichiarazione di intento anche per le operazioni doganali, come in generale per gli acquisti di beni/servizi: in tal modo, l’operatore inserisce l’importo corrispondente all’ammontare del proprio plafond che presume di utilizzare per effettuare importazioni nel periodo di riferimento. Questa procedura era già stata riconosciuta dall’Agenzia Entrate (RM 38/E/2015) ma solo oggi dall’Agenzia Dogane (v. anche nota n. 46452 del 20 aprile 2015), dopo l’eliminazione dei problemi tecnici, dovuti essenzialmente ad errori nella compilazione delle dichiarazioni da parte degli operatori. In pratica la banca dati dell’Agenzia Entrate viene messa a disposizione dell’Agenzia Dogane (sistema AIDA) dispensando gli importatori dalla presentazione della dichiarazione di intento cartacea, e consentendo contestualmente l’attivazione dei conti a scalare per la gestione del plafond IVA.

Non essendo più richiesta la presentazione della dichiarazione di intento per ogni operazione, il plafond verrà speso direttamente mediante il sistema AIDA. Il funzionamento è il seguente:

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PLAFOND IVA: nuova disciplina secondo Assonime circ. 13/2015

Con circolare 13/2015, Assonime ha riepilogato la nuova disciplina delle dichiarazioni di intento ex decreto semplificazioni (DLgs. 175/2014) , nonché altre significative modifiche in materia di IVA previste dal decreto. Assonime, ripercorrendo il vecchio e il nuovo regime del plafond IVA, si sofferma sulle problematiche ancora aperte che di seguito si riassumono.

Dichiarazioni di intento in Dogana ancora cartacee

Ex art. 20 D.Lgs 175/2014, entro il 12/04/2015 (120 giorni dall’entrata in vigore del decreto), non si sarebbe più dovuta presentare in Dogana la dichiarazione di intento cartacea, con la ricevuta rilasciata dall’Agenzia Entrate; essendo ormai decorso tale termine, in teoria non si dovrebbe più presentare in Dogana la copia cartacea della dichiarazione di intento, tuttavia, la tempistica stabilita per l’applicazione a regime della nuova disciplina non è stata rispettata e gli operatori sono ancora tenuti a rispettare l’obbligo di presentazione cartacea della dichiarazione di intento. L’Agenzia Dogane comunicherà la data a partire dalla quale non sarà più richiesta la copia cartacea delle lettere di intento (nota n. 46452 del 20/04/2015).

Dichiarazioni di intento in Dogana valide per più operazioni fino a concorrenza del plafond disponibile

Tale possibilità era stata riconosciuta dall’Agenzia Entrate sia con RM 38/E/2015 (superando la vecchia RM 355235/1985), sia mediante l’aggiornamento delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione di intento: anche in questo caso l’Agenzia Dogane, a fronte dei numerosi errori di compilazione rilevati, ha dichiarato, nella nota n. 46452 del 20/04/2015, di aver rinviato a una data successiva la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni di intento con riferimento a più operazioni. Le procedure di monitoraggio del progressivo utilizzo del plafond in Dogana da parte degli esportatori abituali sono già state predisposte, ma saranno rese operative solo al ridursi degli errori di compilazione da parte degli operatori. È quindi ancora richiesta la trasmissione di una dichiarazione di intento per ogni singola operazione doganale.

Dichiarazioni di intento in Dogana con indicazione importo presunto

E’ possibile indicare in dichiarazione di intento presentata in Dogana l’importo presunto dell’operazione, in luogo del valore puntuale (come avveniva nella fase di prima applicazione della nuova disciplina), poichè il valore delle importazioni (base imponibile IVA ex art. 69 DPR 633/1972) si conosce solo a conclusione dell’accertamento doganale, contenendo anche altri elementi oltre al corrispettivo dell’operazione (es. dazi). Non si richiede più l’esatta corrispondenza tra il valore dell’operazione in dichiarazione d’intento e quello effettivo in Dogana, quindi il modello è stato modificato (rispetto a quello iniziale ex provv. 12/12/2014), ed è possibile indicare il valore presunto ai fini IVA dell’operazione, ricordando che (nota n.17631 dell’11/02/2015 Agenzia Dogane), l’importo effettivo del plafond utilizzato è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione di intento.

Mancata compilazione quadro VC

Con risposta n. 5-05529 del 7 maggio 2015 del  sottosegretario all’Economia e Finanze ad interrogazione parlamentare,  la mancata compilazione del quadro VC da parte dell’esportatore abituale non pregiudica l’utilizzo del plafond di esportatore abituale e l’Amministrazione finanziaria non può abbandonare tale pretesa basandosi sul presupposto che conta solo il comportamento concludente dell’operatore.

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PLAFOND IVA: dichiarazione intento cumulativa in dogana RM 38/E/2015

Con RM 38/E/2015 l’Agenzia Entrate ha chiarito che è possibile presentare una unica dichiarazione d’intento cumulativa in dogana con riferimento a più operazioni di importazione, fino a concorrenza del plafond utilizzabile nell’anno di riferimento.

Ex art. 1 co. 1 lett. c) DL 746/83, come modificato ex DLgs. 175/2014, l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA deve risultare da apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate, la quale rilascia una ricevuta, che deve essere consegnata insieme alla dichiarazione al fornitore o in Dogana: la norma non prevede, dunque, alcuna limitazione all’utilizzo del plafond, nella dichiarazione di intento, al fine di effettuare importazioni senza applicazione dell’IVA.

Ex art. 20 DLgs. 175/2014, l’Agenzia Entrate deve poi anche mettere a disposizione dell’Agenzia Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per l’attività di controllo, quindi, essendoci i dovuti controlli come succede per gli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali, una dichiarazione d’intento può ben riguardare diverse operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza del plafond IVA utilizzabile nell’anno di riferimento.

L’importatore quindi ad oggi può compilare tanto il campo 1 quanto il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento:

  • non deve più indicare obbligatoriamente, nel campo 1 della dichiarazione d’ intento, il valore dell’operazione alla quale la dichiarazione si riferisce;
  • può invece utilizzare anche per le importazioni (come per gli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali), il campo 2 della dichiarazione intento, ove indicare l’ammontare del plafond che si intende utilizzare per gli acquisti senza applicazione dell’IVA, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del plafond IVA che l’operatore presume di utilizzare per effettuare importazioni nel periodo di riferimento

Il dubbio nasceva dalla RM 27 luglio 1985 n. 355235 (ora da ritenersi superata), in cui si sosteneva che “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo”, poichè all’epoca si dovevano effettuare i riscontri per ciascuna singola operazione doganale. Secondo tale RM sono state predisposte anche le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione di intento (con il provvedimento n. 19388 dell’11/02/2015) che, dovranno quindi essere aggiornate.

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