PLAFOND IVA: da oggi 12/02/2015 lettere intento solo con nuova normativa

Da oggi 12/02/2015 le operazioni non imponibili IVA verso esportatori abituali in possesso di plafond IVA si possono fare solo con la nuova disciplina ex art. 20 D.Lgs “Semplificazioni” – DLgs. 175/2014.

Le vecchie dichiarazioni d’intento vanno definitivamente fuori uso. Termina quindi il regime transitorio dal 01/01/2015 al 11/02/2015 (ex provvedimento Agenzia Entrate 12/12/2014 n. 159674)  secondo cui:

–  gli esportatori abituali inviano le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti al D.Lgs. “Semplificazioni”;

–  i fornitori non devono verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate e non devono comunicare telematicamente i dati delle dichiarazioni di intento ricevute secondo le modalità previgenti (Videoforum del 22/01/2015).

Da oggi pertanto si  applicano solo le nuove regole, cioè:

– gli esportatori abituali emettono dichiarazioni d’intento col nuovo modello, da trasmettere sia al fornitore che all’Agenzia Entrate. Dopo la trasmissione della dichiarazione di intento, l’Agenzia rilascia una ricevuta, che l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore.

– i fornitori devono verificare telematicamente sul sito dell’Agenzia Entrate la ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia Entrate, per poter effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA ex  art. 8, co.1, lett. c) DPR 633/1972. In seguito sarà possibile effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.

Quindi le dichiarazioni d’intento con validità oltre l’11/02/2015, ma già trasmesse secondo le vecchie modalità,

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PLAFOND IVA 2015: nuovo e-book

L’e-book “PLAFOND IVA 2015” dello Studio Giardini è un prontuario sul plafond IVA degli esportatori abituali.

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COSA C’E’ IN QUESTO E-BOOK

Questo e-book si rivolge a coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2015, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Se si vuole sapere senza dover cercare da altre parti:

– cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola e come si gestisce (esempi reali); come regolarizzare eventuali errori;

– chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA

– come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale

– come applicare le novità in vigore dal 2015 in materia di dichiarazione d’intento; come gestire il periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa

– quali sono i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza per rispondere a quasi tutti i casi particolari (con i riferimenti di legge ed oltre 20 casi di giurisprudenza e 90 di prassi con abstract)

FORMATO

Disponibile nei formati pdf ed epub (su richiesta), specifico per la lettura su kindle, tablet, smartphone. In tal modo le risposte sono sempre a portata di mano anche negli spostamenti.

Ogni formato ha un indice attivo: cliccando sul paragrafo di interesse si viene linkati direttamente al contenuto.

 

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PLAFOND IVA: chiarimenti definitivi per fornitore ed esportatore

L’Agenzia Entrate, al Videoforum 2015 di Italia Oggi del 22/01/2015, ha chiarito una volta per tutte gli adempimenti per i fornitori che hanno ricevuto dagli esportatori abituali con plafond le dichiarazioni d’intento con le vecchie modalità, dato che le nuove disposizioni ex art. 20 DLgs. 175/2014 hanno creato dubbi interpretativi tra gli operatori in particolare sul comportamento da tenere nel periodo transitorio (dal 1/1/2015 al 11/02/2015): è necessario comunicare all’Agenzia Entrate i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute?

Cosa è stato chiarito

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PLAFOND IVA: chiarimenti su nuova dichiarazione intento CM 31/E/2014

Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento, per la gestione del plafond IVA.

In particolare nella CM si descrivono le fasi della nuova procedura:

  • l’esportatore abituale trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate;
  • l’Agenzia Entrate rilascia ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale consegna la dichiarazione d’intento e la ricevuta telematica al fornitore (oppure alla Dogana);
  • il fornitore abituale verifica l’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, pena la sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta (ex nuovo art. 7, co.4-bis DLgs. 471/1997); non è sufficiente prendere semplicemente visione ed acquisire l’esemplare della ricevuta telematica.
  • il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

La verifica – da parte del fornitore – dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate, prima dell’effettuazione dell’operazione, potrà avvenire secondo due diverse modalità:

  • mediante il sito dell’Agenzia Entrate, dove è già attiva una funzione, ad accesso libero, in cui si può fare la verifica inserendo il codice fiscale sia dell’esportatore che del fornitore ed il numero di protocollo della ricevuta telematica (link al servizio);
  • mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ad Entratel o Fisconline, modalità non ancora attiva poichè richiede dei tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

OBBLIGHI FORMALI

L’esportatore e il fornitore restano obbligati – come nella precedente disciplina – alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle lettere d’intento (o alla registrazione dei predetti documenti nei libri tenuti ai fini IVA) e il fornitore deve inoltre continuare a indicare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute.

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