PLAFOND IVA: software e servizio verifica online

Gli esportatori abituali possono da oggi sfruttare il plafond IVA secondo le nuove modalità ex art. 20 co.1 DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) e inviare telematicamente all’Agenzia Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata ai fornitori: l’Agenzia Entrate ha pubblicato infatti ieri il software Dichiarazione d’intento per l’invio telematico e il servizio di verifica online della presentazione.

Come funziona il nuovo schema per trasmettere le dichiarazioni d’intento:

  • l’esportatore abituale trasmette tramite il software all’Agenzia Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
  • l’Agenzia rilascia ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
  • l’esportatore consegna al fornitore /alla dogana, la dichiarazione d’intento con la ricevuta telematica dell’Agenzia;
  • il fornitore, una volta in possesso di dichiarazione d’intento e ricevuta, può fatturare senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972;
  • il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Modello e consigli per il regime transitorio

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PLAFOND IVA: online nuovo modello dichiarazione intento

L’Agenzia Entrate con provvedimento prot. 159674/2014 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione intento per acquistare o importare beni e servizi senza IVA da parte degli esportatori abituali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

A seguito delle modifiche ex art. 20 DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni, in vigore dal 13/12/2014), per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono sfruttare il plafond IVA devono:

  • trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento;
  • consegnare la dichiarazione insieme alla ricevuta dell’Agenzia Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

DECORRENZA

Il provvedimento risolve a stretto giro i dubbi degli operatori sul regime transitorio applicabile per le dichiarazioni d’intento rilasciate a fine anno con validità per il 2015:

  • fino all’11/02/2015, gli esportatori abituali – in ossequio allo Statuto del contribuente – possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità. Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità, che riguardano però anche operazioni poste in essere dopo l’11/02/2015 (es. dichiarazioni d’intento rilasciate con valenza annuale), c’è l’obbligo, a partire dal 12/02/2015, di trasmettere le dichiarazioni secondo il nuovo metodo (es. dichiarazione d’intento inviata a dicembre 2014, valida per tutto il 2015, potrebbe dover essere comunicata due volte, sia dal fornitore col vecchio modo, sia dal cedente, a partire dal 12/02/2015 col nuovo).
  • a partire dal 12/02/2015 ci sarà solo il nuovo metodo.

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PLAFOND IVA: fino al provvedimento attuativo tutto come prima?

Ex art. 20 D.Lgs 175/2014 “semplificazioni fiscali”  (è una battuta) sono stati spostati dal fornitore (cedente) all’esportatore abituale (cessionario) l’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate, al fine di usufruire del plafond IVA effettuando cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72.

Gli obblighi del fornitore sarebbero:

  • il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate delle lettere di intento, da parte dei propri clienti;
  • il riepilogo, in dichiarazione annuale IVA, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Il funzionamento presumibile sarà il seguente: l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti un servizio on line, mediante il quale gli esportatori abituali possano trasmettere i dati contenuti nelle lettere di intento, e i fornitori possano riscontrare l’effettivo status di esportatore abituale dei propri clienti.  Ciò per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, e da tale data i fornitori non dovrebbero più essere obbligati alla comunicazione dei dati delle lettere di intento all’Amministrazione.

Tali novità tuttavia dipendono dall’emanazione da parte dell’Agenzia Entrate del provvedimento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs Semplificazioni (da 13/12/2014 – a 13/03/2015) , che dovranno decidere le modalità con cui l’esportatore abituale comunicherà all’Agenzia le lettere di intento: siccome però di sicuro il provvedimento dell’Agenzia tarderà, quale sarà la procedura da seguire?

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EXPORT: prova export anche oltre i 90 giorni per la non imponibilità

Il regime di non imponibilità IVA per le esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente ex art.8 co.1 lett. b) DPR 633/1972 (di fatto principalmente l’export con termine “franco fabbrica” o “EXW”) non è vincolato al rispetto del termine di 90 giorni per l’uscita dei beni dal territorio UE, laddove il cedente ne dimostri l’avvenuta esportazione.

Tale principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-563/12 del 19/12/2013) ed è stato finalmente recepito anche dall’Agenzia Entrate, con RM 98/E/2014.

Nella sentenza C-563/12, la Corte UE ha dato la propria interpretazione dell’art. 146, par. 1, lett. b) direttiva 2006/112/CE, secondo cui sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio UE da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato; il termine “spediti” deve essere interpretato nel senso che la cessione export e la conseguente non imponibilità IVA si perfezionano quando:

  • il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente;
  • il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori della UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE.

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