IVA: aumento al 22% – effetti su acquisti intra UE ed importazioni

Dopo il comunicato stampa delle Entrate, anche Assonime (circ. 30/2013) affronta il tema dell’aumento dell’IVA  al 22%a dal 1° ottobre 2013 ex art. 11, co. 1, DL 76/2013, che ha differito a tale data la decorrenza dell’aumento (dapprima stabilita al 1/7/2013 ex art. 1, co.480, L. 228/2012).

L’IVA al 22% si applica quindi alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013.

Questi gli effetti per ciò che riguarda le operazioni internazionali:

  • importazioni: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento alle operazioni con bolletta doganale accettata successivamente al 1° ottobre 2013 (ex art.201 CDC, l’obbligazione doganale import sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana)
  • acquisti intra UE: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dallo Stato UE di partenza (ex art.39 DL 331/1993, il momento impositivo sorge al momento della partenza dei beni dallo Stato UE di origine), con queste eccezioni:
    • fatture emessa prima dell’inizio del trasporto, operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
    • acconto versato ma senza emissione della fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato UE
  • prestazioni di servizi generici ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di ultimazione della prestazione:
    • tale momento coincide con la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, ex  CM 16/E/2013.
    • tuttavia, in caso di pagamenti anticipati, le prestazioni si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo;
    • in caso di servizi generici continuativi per più di un anno, e in assenza di acconti o pagamenti parziali, le prestazioni si intendono effettuate al 31/12 di ciascun anno solare

IVA: da domani 1° ottobre 2013 aliquota al 22% – ISTRUZIONI

Da domani 1° ottobre 2013, nonostante tutto, l’IVA aumenta dal 21% al 22%. Senza commentare questa ennesima bastonata, di seguito le regole per un’applicazione corretta di questa infausta modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione ex art.6 DPR 633/1972:

CESSIONI DI BENI

  • cessioni di beni mobili: IVA al 22% a partire dalle consegne/spedizioni effettuate dal 1/10/2013; IVA al 21% sugli acconti incassati fino al 30/09/2013 oppure per le fatture anticipate emesse fino al 30/09/2013;
  • cessioni di beni immobili: IVA al 22% a partire dai rogiti stipulati dal 1/10/2013; IVA al 21% sugli acconti incassati fino al 30/09/2013 oppure per le fatture anticipate emesse fino al 30/09/2013;
  • cessioni con fatture differite: consegne o spedizioni effettuate a settembre 2012 con fattura da emettere entro il 15/10/2013, dal momento che tali cessioni vanno nella liquidazione IVA di settembre si applica l’IVA al 21%.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

  • prestazioni di servizi eseguite fino al 30/09/2013,
    • se fatturate ed incassate dal 1/10/2013, IVA al 22%;
    • se emessa parcella proforma fino al 30/09/2013, ma con incasso e fatturazione dal 1/10/2013, IVA al 22%;
  • prestazioni di servizi ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per i quali il momento di effettuazione coincide con il momento di ultimazione della prestazione, che devono essere trattati in reverse charge dal committente italiano, con autofattura o integrazione della fattura estera: il discrimine in questo caso tra l’applicazione dell’IVA al 21% o al 22% è la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, conformemente a quanto previsto dalla CM 16/E/2013.

NOTE DI VARIAZIONE

note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, emesse a partire dal 1/10/2013, si applica l’aliquota dell’operazione originaria, in particolare se l’operazione originaria è stata effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, quindi al 21%, allora la nota di variazione avrà la medesima aliquota, anche se emessa successivamente

AGGIORNAMENTO: ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE Da Fisco Oggi 30/09/2013

Da domani l’Iva aumenta di un punto: dal 21 passa al 22 per cento

Le prime indicazioni dell’Agenzia agli operatori economici per l’applicazione della nuova aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto in vigore dall’1 ottobre
Un comunicato stampa delle Entrate, informa che la regolarizzazione di eventuali errori nell’attuazione dell’articolo 40, comma 1-ter del Dl 98/2011 (come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dl 76/2013) non darà luogo a sanzioni, se il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi dovuti, avviene nei termini indicati nella circolare 45/E del 12 ottobre 2011.Gli operatori economici, che dovranno applicare, già da domani (OGGI ndr) , la nuova aliquota Iva del 22%, nella fase di prima applicazione, potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento, se per ragioni di ordine tecnico non riescono ad aggiornare rapidamente i software per la fatturazione e i misuratori fiscali.
Nel comunicato si precisano le scadenze entro cui potrà essere effettuato il versamento dell’Iva a debito, in base alla nuova aliquota, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni.

 

Liquidazione periodica Periodo di fatturazione Termine versamento
mensile ottobre e novembre Versamento acconto IVA
(27 dicembre)
dicembre Termine liquidazione annuale
(16 marzo)
trimestrale quarto trimestre Termine liquidazione annuale
(16 marzo)

Inoltre, la nota avverte che “Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21 per cento”.

 

 

EXPORT: prova dell’esportazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19750 del 28 agosto 2013, ha stabilito che la cessione all’esportazione e la conseguente non applicazione dell’IVA, può essere provata con ogni mezzo che abbia il carattere di certezza ed incontrovertibilità.

E’ stata quindi ribaltata la decisione dei giudici tributari della CTR Lombardia che avevano disconosciuto una cessione all’esportazione poiché priva del documento amministrativo unico (DAU). L’ufficio aveva interpretato in maniera restrittiva la normativa ritenendo esclusivamente i mezzi di prova enunciati idonei a provare la natura di operazione extracomunitaria alla cessione operata dal contribuente.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente escludendo che la prova dell’esportazione potesse sostanziarsi semplicemente nella fattura di trasporto/spedizione oppure nella documentazione di pagamento: costituiscono validi mezzi di prova anche la bolletta doganale (DAU) o la vidimazione della fattura o della bolla/DDT.

IVA: prossime semplificazioni sulle dichiarazioni d’intento

Il ddl semplificazioni fiscali, approvato nei giorni scorsi dal governo, contiene importanti novità sugli adempimenti connessi allo status di esportatore abituale, nonché sugli obblighi previsti per il fornitore dell’esportatore abituale.
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ADEMPIMENTI
In particolare, l’art. 23 ddl propone la modifica dell’art. 1, co. 1, lett. c), DL 746/1983 come segue:
  • l’esportatore abituale che intenda acquistare beni o servizi senza IVA deve prima presentare la dichiarazione d’intento telematica all’Agenzia Entrate, e solo dopo tale adempimento consegna al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione d’intento insieme alla ricevuta telematica dell’Agenzia, quindi prima dell’effettuazione dell’operazione; in tal modo l’Amministrazione viene in possesso degli estremi del soggetto che si qualifica come esportatore abituale già prima dell’utilizzo del plafond stesso;
  • il fornitore dell’esportatore abituale non è più obbligato all’invio telematico della dichiarazione d’intento ricevuta, entro il termine di liquidazione IVA del periodo in cui ha effettuato operazioni non imponibili ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, ma dovrà riepilogare in dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
SANZIONI
A seguito di tali modifiche le sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (ex art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997) si applicano al fornitore dell’esportatore abituale quando questi proceda alla cessione non imponibile, ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia entrate.
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DECORRENZA
A partire dal 1° gennaio 2014.