Non imbarca l’IVA il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E. Ceci – S. Torraco

Data: 01/02/2012

Soltanto il vettovagliamento tra le provviste di bordo che scontano l’imposta. Escluse, invece, le scorte che assicurano l’alimentazione e il funzionamento dei motori

I rifornimenti di carburanti e lubrificanti destinati alle navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il chiarimento è nella [download id=”6771″] dell’1 febbraio. Il documento affronta la questione della portata applicativa dell’articolo 8, co.2, lett. e), n. 4), della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011) che, introducendo rilevanti cambiamenti normativi in materia di IVA finalizzati al recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/UE, ha tra l’altro modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l’articolo 8-bis, comma 1, lettera d), DPR 633/1972, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA.

Dubbi interpretativi
La precedente versione dell’articolo 8-bis, co.1, lett. d), DPR 633/1972, assimilava alle cessioni all’esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento“.

La norma comunitaria, nell’individuare, per le navi adibite alla pesca costiera, quali forniture non possono godere della non imponibilità, ha sostituito il termine “vettovagliamento” con l’espressione “provviste di bordo utilizzata dall’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
Ciò ha comportato incertezze interpretative in ordine all’applicabilità del regime di non imponibilità alle forniture di carburante utilizzato per le suddette imbarcazioni.

Il dubbio deriva, in particolare, dall’articolo 252 DPR 43/1973 (TULD), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano “i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo“. Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l’alimentazione degli organi di propulsione della nave.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate
Poiché la modifica dell’articolo 8-bis è stata apportata nell’ottica di rendere il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, la soluzione dell’Amministrazione finanziaria prende le mosse dall’esame della versione in lingua italiana dell’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale gli Stati membri esentano “le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo“.
L’analisi testuale porta a ritenere che il termine “provviste di bordo” non possa essere identificato con i “beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento“, ai quali si riferisce la prima parte della norma, altrimenti per le navi adibite alla pesca costiera non ci sarebbe alcun margine per l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 148 della direttiva.

A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia fa riferimento alla versione in lingua inglese del medesimo articolo 148, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni “fuelling” (rifornimento) e “provisioning” (vettovagliamento) e, per l’esclusione dal regime di non imponibilità, il termine “ships’ provisions” (vettovagliamento).
Dall’analisi comparata dei testi, risulta confermato che il termine “provviste di bordo” è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di “vettovagliamento“.

Considerato, poi, che dall’iter di approvazione della legge comunitaria 2010 non risulta l’intenzione del legislatore nazionale di ampliare il significato del termine “vettovagliamento” e che sulla questione non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, l’Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che NON incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.

Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell’interpretazione dell’articolo 8-bis DPR 633/1972, al termine “provviste di bordo” va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall’articolo 252 del TULD.

Legge Comunitaria 2010: 2) Cessioni all’esportazione

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE (in vigore dal 17/01/2012 per evitare la procedura di infrazione già avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia)

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/1972 nel modo che segue.

1. Sono assimilate alle cessioni all’esportazione le cessioni:

  • di navi – art.8-bis lett. a)
    • adibite alla navigazione in alto mare;
    • destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca
    • adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione ;
  • ad organi dello Stato soltanto di aeromobili, e non più anche quelle di navi (art.8-bis lett. b));

2. Sono invece escluse dal regime di non imponibilità (art.8-bis lett. d)) le provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera al posto del vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera locale.

3. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e)) le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio degli apparati motori e loro componenti e ricambi e dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alla nuova lett. a-bis (navi militari).

4. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e-bis)) anche le prestazioni di servizi diverse da quelle indicate alla lett. e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lett. a), a-bis) e c) e del loro carico.

>>>> VEDI ANCHE: “Non imbarca l’IVA il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio”

LEGGI ANCHE:

>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

Numero MECCANOGRAFICO: convalida entro il 31/12/2011

Fonte: www.tuttocamere.it

Le imprese operanti con l’estero in possesso del numero meccanografico devono provvedere, entro il 31 dicembre 2011, alla convalida del numero meccanografico a suo tempo assegnato.
La convalida annuale può essere effettuata in due modalità:

  • in modalità cartacea, con un modulo reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);
  • in modalità telematica, compilando on-line un apposito modello firmato digitalmente attraverso il servizio Telemaco.

Per tale convalida è dovuto un diritto di segreteria di euro 3,00 da pagarsi nelle modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza.
Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2012 la posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero verrà considerata sospesa e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.
Le imprese che non operano più con l’estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ITALIACOM tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la cancellazione del Numero Meccanografico.

IVA: subentro nel plafond dopo conferimento di ramo d’azienda

Con la RM 124/E/2011 l’Agenzia delle Entrate stabilisce che nel conferimento di ramo d’azienda il plafond IVA maturato dalla conferente deve essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività di esportazione, sulla base delle operazioni non imponibili che si stima saranno rispettivamente poste in essere.

In particolare, nell’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda, se la conferente (per il ramo d’azienda non conferito) e la conferitaria (in relazione al ramo d’azienda in cui subentra) prevedono di effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale, il plafond maturato dalla sola conferente prima della operazione straordinaria può essere suddiviso con la conferitaria.

Il trasferimento del plafond non è condizionato al trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d’azienda conferito.

Il diritto a fruire dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma nasce, infatti, dalla situazione obiettiva, ovvero dall’essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla disciplina:  il conferitario subentra nel plafond per effetto del conferimento del ramo aziendale dedito all’attività di esportazione.

L’Agenzia Entrate aveva ammesso già il trasferimento del plafond nelle ipotesi di conferimento d’azienda o di ramo aziendale, precisando con RM 165/E/2008 che “Il conferimento d’azienda o di ramo aziendale determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario il quale può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni:
1) il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento, in precedenza svolta dal conferente;
2) il conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti”.

Il fine era di garantire la continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa – diretta all’esportazione – da parte del conferitario, tale da giustificare il trasferimento in capo ad esso dello status di esportatore abituale e, quindi, del diritto di avvalersi del trattamento di non imponibilità per i beni/servizi acquistati.

IL CASO SPECIFICO: a seguito dell’operazione straordinaria di conferimento di ramo aziendale,

  • la conferitaria (Newco) subentrerà alla conferente nell’attività di produzione di macchinari;
  • la conferente (società istante) continuerà ad essere controparte contrattuale della clientela estera nonché ad esercitare l’attività di prestazione dei servizi (montaggio, supervisione al montaggio, manutenzione ecc.) nei confronti della stessa clientela.

Gli scambi con la clientela estera avverranno tramite operazioni triangolari (Newco cede alla Società istante – promotore della triangolazione – che a sua volta cede al cliente estero con trasporto all’estero a cura della Newco).

Sia conferente che conferitaria quindi continueranno ad effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale:

  • la conferente nei limiti dell’attività di promotore della triangolazione (differenza tra il corrispettivo richiesto al cliente estero ed il corrispettivo addebitatogli da Newco – art. 8, co.2, DPR 633/1972)
  • la conferitaria nei limiti delle cessioni poste in essere nei confronti della società conferente.

In relazione a tale situazione, l’Agenzia ritiene che il plafond maturato dalla conferente possa essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività dedita all’esportazione.

QUANTIFICAZIONE DEL PLAFOND:

  • per la conferitaria sarà il rapporto tra:
    • al numeratore l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che si presume che la stessa porrà in essere nel 2012
    • al denominatore la somma di tale ammontare e dell’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che si presume che la conferente porrà in essere nel 2012.
  • Ai fini del calcolo, per le operazioni in cui la conferente assumerà il ruolo di secondo cedente (promotore) in una operazione triangolare, si considererà come ammontare delle operazioni la differenza tra i corrispettivi praticati da ALFA nei confronti dei clienti e i corrispettivi praticati da Newco alla Società interpellante;
  • per la conferente, la restante parte.

Tale metodo consentirà di ripartire tra conferente e conferitaria il plafond maturato nell’anno 2011 dalla Società interpellante, in base all’entità dell’attività di esportazione che sarà effettuata rispettivamente da Newco e dalla Società interpellante nell’anno 2012.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRASFERIMENTO DEL PLAFOND: nell’atto di conferimento, ALFA indicherà il passaggio del plafond e i criteri di attribuzione dello stesso in parte alla stessa Società e in parte alla conferitaria, che, a sua volta, dovrà indicare l’operazione nella comunicazione di variazione dati ex art. 35, co. 3, DPR 633/1972, compilando il modello AA7/10, quadro D:

  • barrando le caselle (2a e PL) relative al conferimento del ramo d’azienda ed al subentro nella facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta;
  • indicando negli appositi spazi del predetto modello il codice fiscale del soggetto conferente.