Plafond IVA: per le violazioni conta l’anno di illegittimo utilizzo

La Cassazione, con sentenza n. 12774 del 10/06/2011, ha affermato che le contestazioni riguardanti il plafond IVA non si riferiscono all’anno di formazione, ma a quello successivo di utilizzo del medesimo: quindi, in caso di insussistenza o superamento del plafond disponibile il termine di decadenza di quattro anni per l’accertamento decorre dall’anno in cui il plafond è stato utilizzato per acquisti senza IVA.

Il plafond è generato dalle operazioni con l’estero, con due metodi alternativi:

  • metodo solare, in cui si fa riferimento alle operazioni registrate nell’anno precedente; in tal caso il relativo utilizzo si verifica sempre nell’anno successivo a quello di creazione;
  • metodo mensile, in cui si fa riferimento alle operazioni registrate nei dodici mesi precedenti.

Il caso dibattuto si riferisce a una triangolazione in esportazione: tale operazione genera plafond sia per il primo cedente (italiano – IT1, per il quale sarà un plafond libero), sia per il promotore (anch’esso italiano – IT2, per il quale sarà un plafond in parte libero e in parte vincolato). Se, quindi, ad uno o entrambi gli operatori viene contestato il regime di non imponibilità applicato in sede di fatturazione, ad es. perché non è stata provata l’uscita dei beni fuori della UE, l’effetto è duplice: il bene ceduto si presume immesso in consumo nel territorio italiano (con il conseguente recupero dell’IVA e l’applicazione della relativa sanzione) e la cessione non assume rilevanza sia per la determinazione dello status di esportatore abituale, sia per la formazione del plafond.

Mentre il recupero dell’IVA sulla cessione (interna o all’esportazione) si riferisce all’anno di fatturazione ex art. 8, co. 1, lett. a), DPR 633/1972, la violazione consistente nell’acquisto senza applicazione dell’IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) si nell’anno successivo: per quest’ultima infrazione, quindi, il termine di decadenza dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dall’anno in cui l’operatore, avvalendosi illegittimamente della qualifica di esportatore abituale, ha acquistato beni senza IVA.

Si sottolinea inoltre un punto che desta perplessità della sentenza, in cui si afferma quanto segue: la non imponibilità delle operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali presuppone che l’operazione sia, oggettivamente, destinata all’esportazione richiamando una precedente sentenza (n. 16819/2008) dove si afferma che il mancato trasporto/spedizione dei beni in territorio extra UE preclude il beneficio.

Si ritiene invece che l’agevolazione concessa all’esportatore abituale sia svincolata dalla destinazione dei beni acquistati; per le cessioni non imponibili ex art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/1972, non è dunque prevista la prova dell’uscita “materiale” dei beni dalla UE e, inoltre, la dichiarazione che l’esportatore abituale invia al proprio fornitore non attesta l’intento di esportare i beni acquistati, bensì la volontà di avvalersi del beneficio di acquistare senza IVA grazie allo status posseduto.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa conclusione sia prima che dopo le modifiche apportate dalla [download id=”6663″]:

  • prima, era sufficiente la “potenziale possibilità di esportazione”, tant’è che “a differenza di quanto stabilito per gli acquisti di beni destinati ad essere esportati nello stato originario, nella specie non è prevista un’ipotesi di violazione delle disposizioni regolanti il tributo, ove i beni stessi abbiano destinazione diversa dall’invio all’estero” ([download id=”6665″]);
  • dopo, l’agevolazione è subordinata esclusivamente alla qualifica di esportatore abituale dell’acquirente italiano, essendo venuta definitivamente meno la rilevanza dell’intento di esportare i beni fuori della Comunità ([download id=”6661″]).

CM 24/E/2011 SPESOMETRO: escluse operazioni con l’estero

Fonte: Eutekne.info

Autori: S. Cerato e M. Bana

Data: 08/06/2011

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la CM 24/E/2011, è intervenuta fornendo importanti chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010, e successivamente attuato con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010.

La CM 24/E/2011, contiene importanti chiarimenti, soprattutto con riferimento alle operazioni “con l’estero”. In particolare, nel confermare l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle esportazioni, di cui alle lett. a) e b) DPR 633/1972, “in quanto soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute all’Amministrazione finanziaria”, precisa che l’obbligo rimane fermo per le seguenti operazioni: le esportazioni “indirette”, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972, trattandosi di cessioni interne effettuate a favore di esportatori abituali, e le triangolazioni comunitarie, di cui all’art. 58 DL 331/1993, in quanto anch’esse sono operazioni interne, trattandosi di cessioni eseguite da un operatore nazionale a favore di altro soggetto IVA nazionale, con consegna dei beni direttamente da parte del primo cedente all’acquirente finale stabilito in altro Stato UE.

In merito alla prima categoria di operazioni, la precisazione dell’Agenzia è senz’altro corretta, in quanto lo stesso provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 esclude espressamente le esportazioni di cui all’art. 8, lett. a) e b) DPR 633/1972, ossia quelle “dirette”, di cui alla lett. a), con trasporto a cura del cedente nazionale, nonché quelle di cui alla lett. b), con trasporto a cura del cessionario fuori dalla UE entro 90 giorni dalla consegna. In realtà, nell’ambito delle esportazioni di cui alla lett. a) vi sono pure quelletriangolari, nelle quali intervengono due operatori nazionali, e più precisamente: il primo cedente effettua una cessione interna, ma non imponibile, nei confronti di altro operatore nazionale (secondo cedente o promotore della triangolazione), con consegna diretta all’acquirente extra-UE ed il secondo cedente effettua un’esportazione non imponibile nei confronti del proprio cliente extra-UE.

Entrambe le suddette operazioni godono del regime di non imponibilità, e per entrambi i soggetti le operazioni stesse concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale. A tale proposito, infatti, sia per il primo cedente, sia per il promotore della triangolazione, il beneficio della non imponibilità si realizza allorché si fornisca la prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio della UE (con DAE o altro mezzo di prova equipollente).

Orbene, posto che l’esclusione dall’obbligo di comunicazione è giustificato dalla circostanza che le suddette operazioni sono già “monitorate”, si potrebbe sostenere che l’esclusione è concessa anche alla cessione interna (tra primo cedente e secondo cedente) nell’ambito delle operazioni triangolari, in quanto rientranti nel novero delle esportazioni non imponibili di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/1972.

Da chiarire l’esclusione per la cessione interna in operazioni triangolari

Su tale aspetto, tuttavia, sarebbe opportuno un ulteriore intervento da parte dell’Amministrazione, anche alla luce del successivo chiarimento, riferito alle triangolari comunitarie (art. 58 DL 331/1993), per le quali l’obbligo di comunicazione si giustifica con l’assimilazione delle stesse (sia pure “ai soli fini del trattamento non imponibile Iva”) alle esportazioni.

A differenti conclusioni, come già anticipato, si deve pervenire per le triangolazioni comunitarie, ex art. 58 DL 331/1993, le quali, a differenza delle esportazioni, non sono soggette all’obbligo di indicazione negli elenchi INTRASTAT per quanto riguarda la cessione “nazionale” tra primo cedente e secondo cedente, e quindi non sono operazioni già conosciute da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per le stesse resta quindi l’obbligo di comunicazione, e ciò sembra confermato dal successivo chiarimento contenuto nella CM 24/E/2011, riferito alle “operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario”. Le informazioni relative a tali informazioni, infatti, sono già contenute nei modelli INTRA e riscontrabili tramite il sistema VIES.

Resta ferma, a prescindere dall’obbligo di inclusione negli elenchi INTRASTAT, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle prestazioni di servizi rese da operatori nazionali nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Paesi UE, fuori campo IVA, ex art. 7-ter DPR 633/1972, in quanto operazioni non rilevanti ai fini di detto tributo.

>>>> Vedi anche l’articolo precedente “CM 24/E/2011 SPESOMETRO: riflessi sulle operazioni internazionali”

CM 24/E/2011 SPESOMETRO: riflessi sulle operazioni internazionali

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la [download id=”6659″] del 30/05/2011 con la quale chiarisce le modalità applicative del nuovo, ennesimo adempimento, e cioè l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010.

Ci si occupa in questo articolo dei riflessi sulle operazioni internazionali (import, export, intra UE, ecc.)

REGOLE GENERALI

Del nuovo adempimento di comunicazione si sa che riguarda:

  • sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA,
  • sia le operazioni effettuate tra un soggetto IVA ed un cessionario/committente privato,

pertanto sono obbligati all’adempimento:

  • i soggetti in contabilità ordinaria e semplificata;
  • gli enti non commerciali nell’esercizio di attività agricola o commerciale;
  • i soggetti non residenti (con stabile organizzazione/ identificati direttamente/identificati a mezzo rappresentante fiscale);
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
  • soggetti in regime fiscale agevolato ex art.13 L. 388/2000 (nuove iniziative produttive).

Sono invece esclusi dall’adempimento:

  • contribuenti minimi;
  • enti non commerciali nell’esercizio di attività istituzionale.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI ESCLUSE ED INCLUSE

Con riguardo alle operazioni internazionali, si precisa quanto segue:

1) l’adempimento riguarda in generale le operazioni dotate dei presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale ex art.1 DPR 633/1972, cioè le operazioni rilevanti ai fini IVA (v. Provvedimento 22 dicembre 2010), quindi le operazioni:

  • imponibili,
  • non imponibili (cessioni all’export e assimilate e servizi internazionali),
  • esenti;

che non siano già conosciute all’Amministrazione Finanziaria;

2) sono pertanto escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • importazioni;
  • esportazioni ex art. 8 co.1 lett.a) e b) DPR 633/1972;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute con operatori economici black list;
  • operazioni intracomunitarie già acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite i modelli INTRA (contrariamente a quanto affermato a Telefisco 2011);
  • operazioni fuori campo IVA (tutte le prestazioni di servizi rese a committenti non residenti);
  • operazioni miste (parte rilevante + parte fuori campo) per la parte fuori campo IVA (es. trasporti internazionali di persone);

3) sono incluse nell’obbligo di comunicazione:

  • esportazioni ex art. 8 co.1 lett.c) DPR 633/1972 (cessioni ad esportatori abituali);
  • esportazioni in triangolazione ex art. 8 bis, co.1, lett.a) (limitatamente al rapporto tra il primo cedente italiano e il promotore italiano);
  • triangolazioni comunitarie ex art.58 DL 331/1993 (limitatamente al rapporto tra il primo cedente italiano e il promotore italiano);
  • operazioni in reverse charge
  • operazioni in regime del margine
  • operazioni delle agenzie di viaggio:
    • di organizzazione pacchetti e servizi turistici ex art.74-ter DPR 633/1972;
    • di intermediazione in nome e per conto dei vettori, limitatamente alle fatture per provvigioni corrisposte dai vettori per importi pari o superiori a 3.000 euro
  • operazioni miste (parte rilevante + parte fuori campo) per la parte rilevante ai fini IVA eccedente il limite di 3000/3600 euro (es. trasporti internazionali di persone);

PAGAMENTI TRAMITE CARTA
La [download id=”6659″] sottolinea che l’esclusione dalla comunicazione (ex DL 70/2011) delle operazioni verso privati non soggetti passivi IVA che vengono pagate da questi ultimi con carte di credito, di debito e prepagate, riguarda solo i pagamenti fatti con carte emesse da operatori finanziari residenti in Italia o che vi abbiano una stabile organizzazione.

TERMINI

L’adempimento ha cadenza annuale, e deve essere inviato telematicamente:

  • entro il 31 ottobre 2011 ed ha per oggetto le operazioni (rese o ricevute dal 1° gennaio 2010) soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA;
  • entro il 30 aprile 2012 ed ha per oggetto
    • le operazioni soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA;
    • le operazioni (rese o ricevute dal 1° luglio 2011) non soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

E’ possibile reinviare la comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza applicazione di sanzioni: altrimenti resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs 472/1997 per il mancato rispetto dei termini.

SANZIONI

L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.


IVA CHARTERING NAUTICO: non conformità alla normativa UE

Fonte: eutekne.info

Autore: M. Peirolo

Data: 25/05/2011

L’attuale art. 8-bis DPR 633/1972, lett. a), considera non imponibili ai fini IVA, in quanto assimilate alle cessioni all’esportazione, “le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca (…), escluse le unità da diporto ex L. 11 febbraio 1971, n. 50”. La successiva lett. e) estende l’agevolazione, tra l’altro, alla locazione e al noleggio delle suddette navi, purché ad uso non diportistico.

La norma non è conforme all’art. 148, par. 1, lett. a) e c), Direttiva n. 2006/112/CE: sul piano comunitario, l’esenzione si applica alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca”. Il criterio della “navigazione in alto mare” si riferisce non solo alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche alle navi impiegate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (Corte di Giustizia UE, cause riunite da C-181/04 a C-183/04).

Per tale ragione la Commissione UE, nei confronti sia della Francia (caso n. 2008/2287), sia dell’Italia (caso n. 2008/4219) ha avviato la procedura di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Con il comunicato stampa del 19 maggio 2011, la Commissione UE ha ufficialmente chiesto all’Italia di modificare l’art. 8-bis DPR n. 633/1972, posto che l’illegittima applicazione estensiva delle esenzioni determina una distorsione tra gli Stati membri, sotto forma di mancata riscossione della quota-parte di IVA di competenza del bilancio della UE. La Francia, invece, dal 1° gennaio 2011 ha modificato la propria legislazione (cfr. art. 262 Code Général des Impôts, riformulato dall’art. 70 L. n. 1658/2010).

L’Italia adesso ha due mesi di tempo per uniformarsi alla Direttiva UE, in caso contrario, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia, ex art. 226 del Trattato CE, affinché sia dichiarata inadempiente. Le necessarie modifiche sono contenute nell’art. 1 del DDL approvato dal Consiglio dei ministri il 4 febbraio 2011, successivamente incorporate nell’art. 11 del DDL Comunitaria per il 2010.

In base all’art. 86 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (c.d. Convenzione di Montego Bay), ratificata con L. n. 689/1994, per “alto mare” s’intendono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.

Il criterio della navigazione in alto mare, come anticipato, si applica anche al noleggio e alla locazione di navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca. Come si desume dal caso Bacino Charter Company, anche le unità da diporto beneficiano dell’esenzione se, oltre alla navigazione d’alto mare, sono impiegate nell’attività economica svolta dall’utilizzatore. L’agevolazione resta preclusa quando la nave sia locata o noleggiata per fini di diporto, cioè per scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro (causa C-116/10).

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, la normativa UE non richiede ulteriori condizioni per il riconoscimento dell’esenzione. Per contro, l’Agenzia delle Entrate ha, in più occasioni, precisato che la non imponibilità dell’art. 8-bis presuppone – in linea con l’art. 2, co.2, DLgs. 171/2005 – che l’utilizzazione commerciale risulti, allo stesso tempo, dai registri di iscrizione e dalla licenza di navigazione (RM 94/E/2002 e RM 95/E/2008). A maggior ragione, quindi, il regime agevolato si applica alle unità da diporto iscritte nel Registro Internazionale (di cui all’art. 1 del DL n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998), in quanto le stesse – per definizione – non possono che svolgere un’attività commerciale (RM 95/E/2008): si tratta, nello specifico, delle navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite alla navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

La portata delle citate iscrizioni e annotazioni andrebbe opportunamente verificata sul piano comunitario, posto che – dall’insegnamento della Corte UE – si evince la prevalenza della sostanza sulla forma. Per questa ragione, inoltre, l’utilizzazione commerciale delle unità da diporto dovrebbe essere detassata a prescindere dal contratto da cui discende l’uso (noleggio o locazione).

La diversa indicazione dell’Agenzia delle Entrate, che agevola il noleggio, ma non la locazione (RM 94/E/2002RM 95/E/2008), andrebbe quindi rivisitata in quanto:

  • la Direttiva comunitaria non riconosce l’esenzione in funzione del destinatario;
  • l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 171/2005 qualifica come commerciale la c.d. attività di “charteraggio”, avente cioè per oggetto il noleggio e la locazione di unità da diporto, peraltro anche se battenti bandiera comunitaria.