PLAFOND IVA: UTILITY CONTROLLO PLAFOND FORNITORE

UTILITY CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE

Il fornitore di esportatori abituali deve porre in essere diverse verifiche prima di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972:

  • il ricevimento della dichiarazione d’intento dal cessionario o committente in possesso dello status di esportatore abituale;
  • il riscontro dell’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore,
  • accertarsi che la stessa non sia falsa,
  • il monitoraggio durante l’anno dell’utilizzo del plafond indicato dal cliente

In caso contrario, il fornitore rischia le sanzioni seguenti:

  • dal 100% al 200% dell’IVA non versata, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa (art. 7 comma 3 DLgs. 471/1997) – se effettua un’operazione senza applicazione dell’IVA in mancanza dei relativi presupposti,
  • da 250 a 2.000 euro ex art. 7 comma 4-bis DLgs. 471/1997 – se i presupposti ci sono ma verifica tardivamente l’avvenuto invio all’AdE

per le quali è comunque possibile il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs. 472/97).

Inoltre la Cassazione (Cass. n. 1988/2019) impone al fornitore di provare ad es. che, qualora sia accertata la presenza di una dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi di non partecipare alla frode.

Ex art. 7 co.3 secondo periodo DLgs. 471/97, se invece la dichiarazione d’intento è stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento dell’IVA rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato tale dichiarazione.

Per questo motivo abbiamo predisposto la seguente UTILITY CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE, un semplice tool in excel che consente di tenere sotto controllo le cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972

Si arricchiscono quindi gli strumenti a disposizione degli operatori per una corretta gestione del plafond IVA:

E-BOOK: tutte le operazioni internazionali dei contribuenti forfetari e minimi

E’ disponibile l’E-BOOK dello Studio OPERAZIONI INTERNAZIONALI DEI CONTRIBUENTI MINORI (“MINIMI” + “FORFETARI”)

A CHI SI RIVOLGE

Questo e-book si rivolge a coloro che rientrano nel novero dei soggetti minori (sia “forfetari” L.190/2014 che “minimi” DL 98/2011). Mentre infatti esistono molti validi contributi sugli operatori in questione, le operazioni con l’estero non vengono mai sviscerate del tutto. Eppure esse costituiranno una  parte sempre più importante del fatturato di questi soggetti minori, vuoi per la situazione nazionale, vuoi per la globalizzazione ormai in atto, che specialmente per i servizi digitali non ha più frontiere.
Inoltre a partire dal 2019, con l’innalzamento della soglia dei ricavi al limite di € 65.000, moltissimi soggetti  economici possiedono i requisiti per entrare a far parte di questo regime.

Questo e-book va bene per te se sei:

  • un grafico/designer/UX/UI/programmatore che vende servizi digitali, acquista software ecc. a/da soggetti passivi esteri (comunitari-extracomunitari);
  • un professionista (avvocato / commercialista / architetto / ingegnere ecc.) che eroga consulenze a soggetti esteri (comunitari-extracomunitari);
  • un “commerciante digitale” che vende servizi elettronici ad aziende e privati esteri (e-book, software, ecc.) o un commerciante “tradizionale” che vende beni fisici;
  • un consulente di qualcuna delle categorie sopra.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI TRATTATE

Di seguito l’elenco delle operazioni trattate:

  • acquisti intra UE di beni;
  • acquisti intra UE di servizi;
  • cessioni intra UE di beni;
  • cessioni intra UE di servizi;
  • acquisti extra UE di beni (importazioni);
  • acquisti extra UE di servizi;
  • cessioni extra UE di beni (esportazioni);
  • cessioni extra UE di servizi;
  • prestazioni di servizi elettronici a privati UE

L’e-book viene aggiunto all’UTILITY: MODELLI EDITABILI DI FATTURE PER OPERAZIONI CON L’ESTERO PER CONTRIBUENTI FORFETARI / MINIMI, in cui sono presenti modelli in word editabili di fatture per le operazioni con l’estero da personalizzare.

Il prodotto si trova alla pagina UTILITY & DOWNLOADS, alla sezione CONTRIBUENTI MINORI

Vai al prodotto: E-BOOK: OPERAZIONI INTERNAZIONALI DEI CONTRIBUENTI MINORI (“MINIMI” + “FORFETARI”)

PLAFOND: Detrazione IVA post accertamento

L’esportatore abituale che ha acquistato beni in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond disponibile e, in seguito ad accertamento, ha sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo e ha pagato l’IVA accertata, può detrarre l’IVA indipendentemente dall’emissione dell’autofattura (Agenzia Entrate risposta n. 28 del 05/10/2018).

Tale risposta conferma l’interpretazione già fornita ex CM n. 35/E/2013  sulle modalità di detrazione dell’IVA versata dall’esportatore abituale,  a seguito di accertamento dello splafonamento, secondo l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 che prevede quanto segue:

  • i soggetti passivi IVA hanno il diritto di rivalersi dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica (nei confronti dei cessionari o committenti), purché ciò avvenga dopo aver pagato l’imposta stessa, le sanzioni e gli interessi.
  • in tali casi, il cessionario o committente può detrarre l’IVA addebitatagli in via di rivalsa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è stata corrisposta, e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria;
  • la detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente è subordinata alla circostanza che il cedente o prestatore abbia addebitato l’imposta in rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

Tuttavia (CM 35/E/2013) se l’IVA accertata riguarda gli acquisti effettuati ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, occorre considerare la disciplina specifica per il plafond degli esportatori abituali:

  • ex art. 7 DLgs. 471/1997, in caso di dichiarazione d’intento rilasciata senza i presupposti di legge, la responsabilità dell’omesso pagamento del tributo è esclusivamente dei cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione stessa (in deroga al principio ex art. 17 DPR 633/1972, secondo cui debitore d’imposta è il cedente o prestatore) a seguito dell’addebito dell’IVA in rivalsa;
  • quindi anche se l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 prevede la detrazione da parte del cessionario o committente soltanto a seguito della rivalsa operata in fattura dalla controparte, a tutela del principio di neutralità dell’IVA, la facoltà di detrarre l’imposta pagata in sede di accertamento deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, il debitore d’imposta sia il cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore;
  • quindi l’esportatore abituale che ha splafonato (acquisti oltre il limite del plafond disponibile) e che, a seguito di accertamento ha versato l’imposta, le sanzioni e gli interessi, può esercitare “direttamente” il diritto alla detrazione, a prescindere dall’emissione dell’autofattura prevista in caso di splafonamento.

VEDI ANCHE: UTILITY: modelli autofattura per operazioni con l’estero

TERMINE DETRAZIONE

Si precisa che il termine ultimo ex art. 60 comma 7 per la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento (2 anni) non ha subito variazioni a seguito delle modifiche intervenute (DL 50/2017), nel termine ordinario per l’esercizio della detrazione ex art. 19 DPR 633/1972 (1 anno). La CM 1/E/2018 ha precisato che il mancato coordinamento dei due termini deriva dal carattere di “specialità” dell’art. 60 comma 7 all’interno della legge IVA, quindi la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento può essere ancora esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto ha corrisposto l’imposta.

VEDI ANCHE: E-BOOK PLAFOND IVA

DOGANA: REX nuovo modulo registrazione esportatori

Nuovo modulo di registrazione degli esportatori nel sistema REX. 

Il Reg. UE 2018/604 della Commissione (GUUE L 101 del 20 aprile 2018), che modifica alcune parti del Reg. UE 2015/2447 (modalità di applicazione di talune norme del Codice doganale dell’Unione – CDU), chiarisce alcuni aspetti procedurali dell’applicazione del sistema REX (esportatore registrato) nell’ambito dei regimi preferenziali bilaterali, con la revisione di disposizioni esistenti e l’introduzione di nuove norme in materia di origine preferenziale (Titolo II, Capo 2, Sottosezione 2):

Le novità che si vanno a illustrare rappresentano l’ultimo step di implementazione del nuovo sistema dopo i precedenti:

  • dal 1° gennaio 2017 il REX si applica nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), cioè nei casi in cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo;
  • dal 21 settembre 2017 anche nel contesto delle preferenze bilaterali in occasione della provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE/Canada (CETA).

Le novità sono le seguenti:

modifica dell’art. 68 “Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione”:

  • indica le disposizioni delle sottosezioni dedicate all’origine preferenziale in ambito SPG, applicabili agli accordi bilaterali in materia di registrazione (art. 68, par. 1), ove prima vi si rimandava in toto con l’indicazione di un’applicazione mutatis mutandis;
  • elimina le disposizioni transitorie valide sino al 31 dicembre 2017, che permettevano di operare mediante lo status di “esportatore autorizzato” anche al fine di poter attestare l’origine preferenziale secondo le disposizioni REX;
  • riconosce l’esenzione dalla prova dell’origine, nella misura in cui un regime preferenziale lo consenta all’UE e alle condizioni da esso previste (ad es. piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale);
  • ammette la dispensa dal requisito della firma di un documento relativo all’origine, a condizione che essa sia consentita dal protocollo di origine dell’accordo commerciale bilaterale (art. 68 par. 7), ed anche l’art. 92 statuisce che “l’esportatore non è tenuto a firmare l’attestazione di origine”.

Nuovo modulo di domanda REX.

modifica dell’art. 69 “Sostituzione del documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito SPG”:

  • è stato inserito il nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda che gli esportatori UE devono utilizzare per potersi registrare nel sistema REX; l’allegato 22-06 era riservato alla registrazione degli esportatori ai fini dell’SPG, mentre negli altri casi (come per il Canada) l’Agenzia Dogane aveva diffuso un allegato 22-06, in una versione adattata e applicabile in via transitoria.

Origine

Nuovo art. 69-bis “Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale”:

  • dispone che, con alcune importanti eccezioni, l’assoggettamento al regime di perfezionamento attivo di merce non UE ma avente carattere di origine preferenziale non pregiudica il trattamento preferenziale dei prodotti trasformati, al momento della loro immissione in libera pratica. La norma, in deroga rispetto all’intero regolamento, ha efficacia retroattiva dal 1° maggio 2016 (data di entrata in vigore del CDU): da tale data il regime di trasformazione sotto controllo doganale – che già prevedeva tale possibilità – è stato fuso con il regime di perfezionamento attivo, essa ha lo scopo di evitare agli operatori economici impatti negativi conseguenti alla fusione dei due regimi.

Il regolamento è in vigore dal 21 aprile 2018, e si attendono indicazioni operative dell’Agenzia Dogane.