EXPORT: triangolari e contratto di trasporto

Cassazione 606/2018: nelle operazioni triangolari non è richiesto che il contratto di trasporto sia concluso dal cedente

La Cassazione, in questa sentenza, si è pronunciata su alcune operazioni triangolari tra due società italiane (primo cedente e promotore-secondo cedente) e una società greca (destinatario finale), qualificate come operazioni non imponibili IVA.

L’Agenzia Entrate ha sostenuto che nella giurisprudenza di legittimità fossero rinvenibili due orientamenti:

  • Cass. n. 4098/2000 e  n. 2590/2010: per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non è richiesto che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro UE avvenga “a cura o a nome del cedente” (orientamento meno rigoroso) ;
  • tra le altre, Cass. nn. 21946/2007 e 13507/2008, chiaramente appoggiato dall’Agenzia, che si esprime in senso contrario (orientamento più rigoroso).

Secondo la Cassazione, le sentenze con l’orientamento più rigoroso sono da considerare frutto delle particolarità del caso esaminato e non segnano un dissenso rispetto al principio della sentenza n. 4098/2000, pertanto, per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non imponibile IVA, l’espressione “a cura” del cedente ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/72:

  • va interpretata in base allo scopo della norma di evitare operazioni fraudolente che sarebbero possibili se il cessionario nazionale potesse decidere autonomamente, ossia senza un preventivo accordo contrattuale con il cedente, di trasferire i beni in un altro Stato membro;
  • non richiede che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza dello stesso, risultando essenziale invece la prova che l’operazione, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario residente all’estero (Cass. n. 13951/2011 e Cass. n. 11254/2015).

DOGANA: registrazione esportatori nel sistema REX

Sono state pubblicate le linee guida per la registrazione degli operatori nazionali al sistema REX con la CM 13/D/2017 e la nota dell’Agenzia Dogane n. 61168 del 16/11/2017.

Cosa è il sistema REX: REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell’origine preferenziale, ma che non influisce sulle norme per la determinazione dell’origine delle merci (che a livello UE è trattato con differenti normative).

Il sistema REX  è già attivo:

  • dal 1° gennaio 2017, nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie (dazi ridotti o azzerati all’importazione nell’UE) ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo. In precedenza la prova dell’origine era il certificato FORM “A” che gli esportatori dei paesi beneficiari presentavano all’importazione alle dogane UE per ottenere i benefici daziari; dal 01/01/2017, in ogni Paese aderente al sistema REX, gli stessi esportatori sono inseriti nella banca dati REX come esportatori “registrati” dalle proprie dogane. Anche gli esportatori UE che spediscono in tali Paesi merci destinate a essere incorporate nei prodotti che verranno poi importati in UE devono essere registrati nel REX, unionale in tal caso.
  • Dal 21 settembre 2017, con la provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE / Canada (CETA), il sistema REX ha preso il via anche nel contesto delle preferenze bilaterali, riconosciute dall’UE e dal Paese partner ai rispettivi prodotti di origine preferenziale; le esportazioni di prodotti di origine preferenziale UE devono essere quindi supportate da una dichiarazione di origine da parte degli esportatori UE registrati (REX), affinché l’importatore canadese goda delle riduzioni o esenzioni daziarie previste. Da allora a fine anno, in via transitoria, la dichiarazione di origine può essere rilasciata da chi abbia lo status di esportatore autorizzato, considerato come se fosse “registrato”.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM “A” o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore – abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale –  tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

L’ iscrizione al sistema REX sarà, in futuro, l’unico sistema utilizzabile per poter usufruire di minori o zero dazi al momento dell’importazione nel Paese destinatario.

Condizioni:

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PLAFOND IVA: conferimento azienda e subentro nel plafond

Nel conferimento d’azienda, o di ramo di azienda, il conferitario succede al conferente in tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione dell’IVA e inerenti il complesso aziendale trasferito: il diritto del conferitario di usufruire del plafond IVA maturato dal conferente non è però esplicitamente previsto dalla normativa IVA, per cui si fa riferimento alla prassi dell’Agenzia Entrate ed alla giurisprudenza.

L’Agenzia Entrate spiega con RM 165/E/2008 che nel conferimento d’azienda il conferitario subentra come esportatore abituale solo se:

  • il conferimento ha per oggetto anche i rapporti giuridici relativi al complesso aziendale conferito e
  • il conferitario continua senza soluzione di continuità l’attività svolta dal conferente; per quest’ultima condizione non c’è necessità di subentro “universale”, né di trasferimento di tutte le posizioni attive e passive afferenti l’attività rivolta ai clienti non residenti, in quanto il diritto a fruire dell’agevolazione del plafond ex art. 8, co.2 DPR 633/1972 deriva da una situazione soggettiva del conferitario, determinabile in base alla legge (esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intra UE >= 10% del volume d’affari).

Nel caso di conferimento di ramo d’azienda, se entrambe le parti continuano a effettuare operazioni che attribuiscano lo status di esportatore abituale, la quantificazione del plafond da trasferire avviene come segue:

  • se il conferitario ha una contabilità separata o ha individuato criteri oggettivi per l’attribuzione a ciascun ramo di azienda delle diverse operazioni attive, la ripartizione del plafond si fa sulla base di tali criteri;

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DOGANA: dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine

Dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine possibile con un’unica dichiarazione, di durata fino a 24 mesi, è possibile coprire le merci consegnate prima e dopo la data di rilascio del documento

La nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 89161 del 1/8/2017 ha esaminato le principali modifiche, già applicabili in tutti gli Stati UE dal 14 giugno 2017 (Reg. UE n. 989/2017 che ha modificato il Reg. UE n. 2447/2015), il quale contiene le modalità di applicazione di talune norme del nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU), tra cui alcune disposizioni in materia di origine delle merci (autorizzazione di esportatore autorizzato, dichiarazioni a lungo termine del fornitore) e di garanzie per le obbligazioni doganali.

ORIGINE DELLE MERCI

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