Cassazione 606/2018: nelle operazioni triangolari non è richiesto che il contratto di trasporto sia concluso dal cedente
La Cassazione, in questa sentenza, si è pronunciata su alcune operazioni triangolari tra due società italiane (primo cedente e promotore-secondo cedente) e una società greca (destinatario finale), qualificate come operazioni non imponibili IVA.
L’Agenzia Entrate ha sostenuto che nella giurisprudenza di legittimità fossero rinvenibili due orientamenti:
- Cass. n. 4098/2000 e n. 2590/2010: per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non è richiesto che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro UE avvenga “a cura o a nome del cedente” (orientamento meno rigoroso) ;
- tra le altre, Cass. nn. 21946/2007 e 13507/2008, chiaramente appoggiato dall’Agenzia, che si esprime in senso contrario (orientamento più rigoroso).
Secondo la Cassazione, le sentenze con l’orientamento più rigoroso sono da considerare frutto delle particolarità del caso esaminato e non segnano un dissenso rispetto al principio della sentenza n. 4098/2000, pertanto, per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non imponibile IVA, l’espressione “a cura” del cedente ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/72:
- va interpretata in base allo scopo della norma di evitare operazioni fraudolente che sarebbero possibili se il cessionario nazionale potesse decidere autonomamente, ossia senza un preventivo accordo contrattuale con il cedente, di trasferire i beni in un altro Stato membro;
- non richiede che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza dello stesso, risultando essenziale invece la prova che l’operazione, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario residente all’estero (Cass. n. 13951/2011 e Cass. n. 11254/2015).