DOGANA: certificati firma digitale Dogane da controllare e rinnovare

Certificati di firma digitale Dogane in scadenza da controllare ed eventualmente rinnovare tramite Desktop Dogane.

Sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, alla sezione comunicazioni, compare la seguente news del 8/01/2021 e del 18/01/2021:

Si comunica che tutti i certificati di autenticazione e firma rilasciati dall’applicazione ‘Desktop Dogane’ prima del giorno 8 Gennaio 2019 sono validi fino al 27 gennaio 2021. E’ possibile verificare la scadenza del certificato di cui si e’ in possesso utilizzando la funzione ‘Gestore Certificati Utente’ del plug-in ‘Firma e Verifica’ del Desktop Dogane.
Qualora il proprio certificato rientri in tale casistica e’ necessario procedere alla REVOCA del vecchio certificato e alla generazione del nuovo. I nuovi certificati potranno essere generati e utilizzati gia’ a partire dalla data odierna.

certificati di firma digitale sono quei file (di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia Dogane tramite il STD (Servizio Telematico Doganale). Vanno rinnovati ogni 3 anni.

Per fortuna, ci lasciano passare la scadenza dell’Intrastat del 25 gennaio.

In pratica, per verificare la situazione, è necessario:

  • aprire Desktop Dogane, ed eventualmente aggiornare il programma;
  • selezionare Gestione Firma e Verifica;
  • scegliere Gestore Certificati Utente;
  • Inserire la password del repository dell’utente (sarebbe la password con cui si firmano digitalmente i files da inviare all’ADM) e dare OK;
  • a questo punto si apre una schermata che evidenzia le date di inizio e fine validità del certificato.

Nel caso che il certificato di firma digitale Dogane sia valido anche oltre quella data, non ci sono problemi, altrimenti è necessario rinnovarlo tramite le procedure di Revoca certificato e Genera Certificato.

Per sapere come fare per rinnovare i certificati di firma digitale Dogane, vai a questo articolo del sito:

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito

DOGANA: BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

Il Regno Unito ha lasciato la UE il 31 gennaio 2020, con un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione fino al 31/12/2020.

Fino al 31/12/2020 le norme e le procedure in materia doganale e fiscale restano invariate (si continua a presentare l’INTRASTAT), ma, dal 01/01/2021 tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito saranno operazioni di esportazione (verso paese terzo – extra UE) con necessità di fare dogana.
Per questo motivo gli operatori devono essere pronti al ripristino delle normali operazioni doganali ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla Commissione europea (pdf 188 kb).

PROCEDURE

Le procedure sono quelle consuete per le operazioni export:

  • presentazione della dichiarazione doganale,
  • assegnazione M.R.N (Movement Reference Number),
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)
  • visto uscire della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate;
  • Inoltre è necessario essere titolari di un codice EORI (gli operatori sprovvisti di tale codice possono richiederlo all’Agenzia Dogane – V. scheda di sintesi specifica codice EORI redatta da Agenzia ICE)

Vedere la pagina dedicata del sito dell’Agenzia Dogane.

LINEE GUIDA UK

Il Governo britannico ha pubblicato un dettagliato modello operativo sulle operazioni tra Gran Bretagna e Unione Europea (aggiornato ad ottobre 2020).

Le linee guida – rivolte prevalentemente agli operatori inglesi – sono utili tuttavia anche per le imprese IT che hanno relazioni commerciali con partner GB e riportano cambiamenti,  formalità e documentazione necessaria per prepararsi all’uscita del Regno Unito dalla UE dopo il periodo di transizione. Si arriverà al pieno regime delle nuove operazioni doganali, con richiesta di documentazione più dettagliata, solo dal 1° luglio 2021.

SCHEDA ICE BREXIT e DOGANA

L’ICE ha predisposto una scheda sintetica (pdf 265 kb), con il riassunto di alcuni temi trattati nel modello operativo di cui sopra, mettendo in risalto tre momenti:

  • 01/01/2021 – introduzione dei controlli doganali all’importazione; 
  • 01/04/2021 – introduzione controlli per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari
  • 01/07/2021 – tutti i nuovi regimi doganali saranno completamente operativi

Per le merci coperte da Convenzioni internazionali (ATA – TIR), l’operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.

AGENZIA DOGANE

L’Agenzia Dogane con la nota del 26/02/2019 che descrive gli impatti di natura doganale nell’ipotesi di uscita senza accordo.

PASSEGGERI

Solo a partire dal 1/10/2021 sarà obbligatoria per i cittadini UEl’esibizione del passaporto per l’ingresso nel Regno Unito, poiché il governo abolirà gradualmente l’uso delle carte d’identità nazionali. Inoltre, non saranno necessari visti di ingresso per viaggi di breve durata o turismo.

Sezione dedicata sul Sito: UTILITY & DOWNLOADS – BREXIT

IVA: strumento UE per IVA beni e servizi di ogni Paese UE

IVA: strumento UE per beni e servizi di ogni Paese UE

La Commissione UE ha pubblicato uno strumento online per la ricerca dell’aliquota IVA corretta di beni e servizi in ogni Paese UE. Il link è disponibile all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html .

COME FUNZIONA

Lo strumento consente di sapere l’aliquota IVA applicata da ogni Stato UE per cessioni di beni e prestazioni di servizi, inserendo le seguenti informazioni:

  • lo Stato UE di interesse;
  • la data alla quale l’aliquota IVA si intende applicabile;
  • la scelta di una specifica categoria (con la possibilità, ad es. di scegliere una Regione speciale, un’aliquota temporanea, un regime di aliquota “zero” vale a dire la non applicazione dell’IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione);
  • per le cessioni di beni, il codice NC nomenclatura combinata;
  • per le prestazioni di servizi, il codice “CPA” (quello utilizzato per gli INTRASTAT).

PERCHE’ E’ STATO FATTO

Per l’e-commerce, dove vige la regola dell’aliquota IVA dello Stato di destinazione, infatti per gli operatori è fondamentale, anche ai fini di una pianificazione delle attività, uno strumento per verificare in via immediata l’effettiva aliquota applicabile in ciascuno Stato ove il bene si considera ceduto ovvero ove il servizio si considera prestato.

Questo anche perchè la procedura formale di verifica dell’aliquota IVA applicabile, a livello nazionale, è parecchio tortuosa: prima si fa una istanza all’Agenzia Dogane, competente per l’accertamento tecnico-merceologico sui prodotti ceduti, e poi dopo il parere tecnico delle Dogane, è possibile presentare un’interpello all’Agenzia Entrate, allegando il parere già rilasciato (v.  CM 32/E/2010)

NOVITA’ IN MATERIA DI E-COMMERCE

In relazione al commercio elettronico “indiretto” dal 1° luglio 2021, per effetto della direttiva 2017/2455/Ue:

  • il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • sono abolite le soglie attuali per le vendite a distanza (comprese tra 35.000 e 100.000 euro), con l’introduzione di una soglia di 10.000 euro, unica per tutti gli Stati UE, al di sopra della quale la cessione si considera effettuata nello Stato di destinazione dei beni (con applicazione dell’IVA locale).

In merito a tali novità, la Commissione UE ha diffuso le note esplicative, al fine di semplificare le procedure per le imprese UE che effettuano vendite on line transfrontaliere e di rafforzare il mercato unico. Il particolare regime IVA delle vendite a distanza impone infatti alle imprese UE, al di sopra di specifiche soglie, di registrarsi nei singoli Stati membri in cui i prodotti sono ceduti e consumati, con un conseguente vantaggio commerciale per le imprese extra UE rispetto a quelle stabilite nella UE.

In relazione al commercio elettronico diretto:

  • Per il commercio elettronico diretto, la direttiva 2017/2455/Ue, applicabile dal 1° gennaio 2019 (recepita in Italia con DLgs. 45/2020) prevede che i servizi elettronici B2C rilevano territorialmente nello Stato membro ove è domiciliato o residente il committente (art. 7-octies comma 1 DPR 633/72). L’IVA si applica quindi nello Stato UE del committente, ferma la possibilità per il prestatore di avvalersi del meccanismo del MOSS per l’assolvimento del tributo.

DOGANA: Codici nomenclatura combinata in vigore dal 2021

Codici nomenclatura combinata in vigore dal 2021.

In data 30/10/2020 è stato pubblicato il Reg. Ue 1577/2020, che, dal 1° gennaio 2021, aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC), sulla GUCE.

Cosa è la nomenclatura combinata (NC)

La nomenclatura combinata (NC) è fondamentale per le imprese e le dogane degli Stati UE, poichè su essa si basa la dichiarazione delle merci sia all’import che all’export, nonché per le statistiche del commercio all’interno dell’UE (Intrastat).

Per le aziende la nomenclatura combinata (NC) serve per identificare la merce, attraverso un codice numerico (c.d. voce doganale) e individuare le formalità doganali connesse all’importazione e all’esportazione:

  • all’importazione è necessaria la classificazione doganale dei prodotti, per individuare i dazi dovuti, l’IVA all’importazione, nonché altre eventuali misure impositive per specifiche tipologie di merci (dazi antidumping, accise, restrizioni quantitative, disposizioni sanitarie o fitosanitarie). Inoltre, la Tabella A allegata al DPR 633/72, individuando le aliquote ridotte, rimanda alle voci doganali della NC, quindi l’IVA agevolata richiede sempre una esatta qualificazione merceologica ai fini doganali (CM 32/E/2010);
  • all’esportazione, invece, non sono attualmente previsti diritti doganali “in uscita”, ma la corretta classificazione consente all’operatore economico di valutare:
    • se vi sono restrizioni o proibizioni in esportazione verso un determinato Paese extra-Ue),
    • se il prodotto rientra tra i cosiddetti beni dual use;
    • le regole relative all’attribuzione dell’origine preferenziale (e non preferenziale).

Aggiornamenti della NC in vigore dal 2021

L’aggiornamento della NC e della Taric attraverso il Reg. Ue 1577/2020, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo: le ragioni sono legate all’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici, cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche.

Il Reg. Ue 1577/2020, in particolare, ha modificato la NC al fine di:

  • ridurre le aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA), v. decisione (UE) 2016/971 del Consiglio;
  • introdurre nuove sottovoci per il monitoraggio di merci specifiche, ad es. il “corallo rosso” nel capitolo 5, il “fosforo rosso” nel capitolo 28, il “legno di eucalipto” nel capitolo 44 e le “laminazioni di acciaio” nel capitolo 85;
  • cambiare la classificazione di alcune sostanze nell’elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche di cui all’allegato 3 parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I e nell’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi di cui all’allegato 6 parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I.
  • infine, la sostanza trifluoroetano (HFC-143a) è stata riclassificata dal codice TARIC 2903392925 a 2903392490.

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