INTRA UE: requisiti cessioni intra UE di beni

Requisiti cessioni intra UE di beni.

Entra in vigore dal 1/12/2021 il D.Lgs 192/2021, che con soli due anni di ritardo recepisce nell’ordinamento interno le “quick fixes 2020”, modificando alcune disposizioni del DL 331/1993.

Condizioni per la non imponibilità IVA.

Ex art. 41 comma 2-ter intervengono le seguenti due condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA a una cessione di beni:

  • che il cessionario UE abbia comunicato al cedente IT il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • che il cedente IT abbia compilato l’INTRASTAT (art. 50, comma 6 DL 331/1993) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.

Call-off stock

Il D.Lgs 192/2021 inserisce la disciplina per le operazioni in regime di “call-off stock” (art. 17-bis direttiva 2006/112/CE) o “consignment stock” (v. RM 235/E/1996 e RM 44/E/2000) nei seguenti articoli:

  • art. 38-ter DL 331/1993 per gli acquisti intra UE;
  • art. 41-bis DL 331/1993 per le cessioni intra UE.

La disciplina prevede il trasferimento in sospensione in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, finchè il destinatario presso cui si trova lo stock prelevi le merci diventandone proprietario: quindi al verificarsi di determinati presupposti, il soggetto che trasferisce i beni non deve identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione delle merci, come invece dovrebbe in via ordinaria ex art. 41, comma 2, lett. c) DL 331/1993).

Requisiti cessioni intra UE di beni (art. 41-bis DL 331/1993).

Il soggetto passivo IVA IT pone in essere una cessione intra UE di beni alle seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo IT (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le stesse parti;
  • il soggetto passivo IT non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  • il soggetto UE destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo IT nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto IT che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993 e inserisce l’identità e il numero identificativo IVA del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE.

La cessione, tuttavia:

  • ha luogo se e quando la proprietà dei beni è trasferita all’acquirente UE, ovvero entro massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro;
  • non ha luogo se entro 12 mesi i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993.

Cessioni a catena (art. 41-ter DL 331/1993)

Le cessioni a catena sono quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato UE ad un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente. Per le cessioni successive in cui il trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile IVA è quella effettuata nei confronti di tale operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita IVA italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra UE non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Le regole armonizzate in tema di prova del trasporto intra UE sono già in vigore dal 01/01/2020, ex art. 45-bis Regolamento UE 282/2011 (il regolamento è  direttamente applicabile nell’ordinamento interno).

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TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI: Controlli OSS e IOSS al Centro Operativo di Pescara

TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI: Controlli OSS e IOSS al Centro Operativo di Pescara.

Come con il MOSS, il Centro operativo di Pescara (COP) sarà l’ufficio competente per i nuovi regimi speciali OSS e IOSS.

L’Agenzia Entrate con provvedimento n. 168315/2021 del 25/06/2021, adottato ex art. 7 DLgs. 83/2021, stabilisce anche:

  • le procedure on line per gli operatori economici che vogliono registrarsi al regime OSS UE – OSS Non UE – IOSS;
  • le regole di presentazione della dichiarazione riepilogativa delle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi;
  • le procedure per comunicare eventuali variazioni all’Agenzia.

Da oggi 1° luglio 2021 il provvedimento sostituisce il provvedimento n. 118987/2016, relativo al MOSS, di cui viene esteso l’ambito applicativo, ex D.Lgs 83/2021.

Controlli OSS e IOSS al Centro Operativo di Pescara

Le competenze del Centro operativo di Pescara (COP) sono:

  • attività di identificazione e registrazione ai regimi,
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dai regimi,
  • monitoraggio dei rimborsi,
  • controllo e accertamento – qui in alcuni casi saranno competenti anche la DP oppure la DR dell’AdEntrate territorialmente competente.

Il provvedimento ha approvato, inoltre, gli schemi di dati che i soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia nelle fasi di registrazione e dichiarazione (Allegati A, B, C, D, E, F). Per la registrazione vengono confermate le modalità già indicate dal MEF con il comunicato del 29 marzo 2021.

Registrazione e dichiarazione OSS NON UE

I soggetti extra-UE che si avvalgono dell’OSS Non UE identificandosi in Italia (solo gli sfortunati che saranno costretti)  richiedono la registrazione on line compilando un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione a libero accesso, al seguente link:

Effettuate le verifiche, il COP comunicherà al richiedente via e-mail:

  • il numero di identificazione IVA,
  • il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia,
  • le credenziali necessarie e le istruzioni per accedere alle funzionalità per completare la registrazione.

A tal fine, i soggetti trasmettono i dati contenuti nell’Allegato A al provvedimento.

Registrazione e dichiarazione OSS UE

Invece, i soggetti passivi che scelgono di aderire all’OSS UE utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia previo inserimento delle credenziali personali e la registrazione viene effettuata on line (l’opzione è esercitata trasmettendo all’Agenzia i dati di cui all’Allegato B). Link di seguito:

I soggetti registrati all’OSS Non UE e all’OSS UE devono presentare una dichiarazione riepilogativa trimestrale, entro la fine del mese successivo (allegati D, E).

Registrazione e dichiarazione IOSS

Infine, i soggetti passivi che scelgono di aderire all’IOSS Import One Stop Shop identificandosi in Italia, direttamente o tramite intermediario IOSS, richiedono la registrazione on line compilando un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate nella sezione a libero accesso (l’opzione è esercitata trasmettendo i dati di cui all’Allegato C). Link di seguito:

I soggetti extra-UE stabiliti in un Paese con il quale l’UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca (rif. direttiva 2010/24/UE e Reg. Ue 904/2010) possono registrarsi direttamente al regime IOSS, previa richiesta del numero di identificazione IVA.

I soggetti registrati all’IOSS devono presentare una dichiarazione riepilogativa mensile, entro la fine del mese successivo, direttamente o tramite l’intermediario IOSS (allegato F).

Anche le comunicazioni di variazione dati, cessazione delle forniture e perdita dei requisiti richiesti per i regimi speciali devono essere comunicate in via telematica all’Agenzia mediante le funzionalità telematiche disponibili.

Quesiti all’AdE

Si segnala che, considerata la rilevanza delle novità introdotte dal “pacchetto IVA e-commerce”, l’Agenzia Entrate accoglierà i quesiti degli operatori economici, che dovranno essere inviati entro il 12/07/2021 alla mail: dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it e saranno poi discussi in un webinar che si terrà il 22/07/2021.

TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI: Decreto IVA su e-commerce

Decreto IVA su e-commerce: con il DLgs. 83/2021 vengono recepite le novità in vigore dal 1° luglio 2021

E’ stato pubblicato il DLgs. n. 83/2021, che recepisce gli artt. 2 e 3 Direttiva 2017/2455/UE, e anche la direttiva 2019/1995/UE; si tratta di riforme dell’IVA sul commercio elettronico, per facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella UE condizioni di parità con le imprese di Paesi extra UE.

Il DLgs. n. 83/2021  modifica il DPR 633/1972 e il DL 331/1993, nel senso di

  • riformare la disciplina delle vendite a distanza,
  • introdurre nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella UE;
  • estendere l’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS) che diventa OSS (One Stop Shop).

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Decreto IVA su e-commerce: NOVITA’ DELLA RIFORMA

Sono le seguenti:

  • possibilità di avvalersi del regime speciale (versione UE e non UE) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma anche per la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella UE, le vendite a distanza intra UE di beni, ecc.). Anche per tali operazioni, sarà quindi possibile dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE nel solo Stato di identificazione, tramite un portale web, senza che il soggetto passivo debba identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato UE in cui effettua le operazioni.
  • abolizione dell’esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella UE, ed introduzione del regime di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (IOSS – Import One Stop Shop). Con l’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro UE, è esente da IVA. L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 DPR 633/1972).

Decreto IVA su e-commerce: REGIMI SPECIALI

Si configurano quindi tre regimi speciali:

  • OSS versione UE, al quale possono registrarsi:
    • i soggetti passivi stabiliti nell’UE che prestano servizi a privati in uno Stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    • i soggetti passivi non stabiliti nell’UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    • le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis DPR 633/1972).
  • OSS versione non UE, al quale possono registrarsi:
    • i soggetti passivi non stabiliti nell’UE che prestano servizi B2C nella UE
  • IOSS, al quale possono registrarsi:
    • tutti i soggetti passivi (stabiliti o no nell’UE, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro. Tuttavia, i soggetti che non hanno una sede nell’UE devono nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA).

Decreto IVA su e-commerce: UTILIZZO REGIMI SPECIALI

Un soggetto passivo stabilito nella UE (quindi anche Italia) può utilizzare:

  • OSS UE per centralizzare l’assolvimento dell’IVA su:
    • vendite a distanza intra UE di beni
    • servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
  • IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Un soggetto passivo non stabilito nella UE può utilizzare:

  • OSS UE per le vendite a distanza intra UE di beni;
  • OSS non UE per i servizi B2C resi nella UE;
  • IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni con le operazioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’IVA dovuta negli altri Stati membri, e presenterà:

  • dichiarazione trimestrale per l’OSS
  • dichiarazione mensile per l’IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

Le modalità operative di applicazione dei regimi speciali saranno definite con successivi provvedimenti dell’Agenzia Entrate o dell’Agenzia Dogane e monopoli.

Decreto IVA su e-commerce: DECORRENZA ED ENTRATA IN VIGORE

L’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile 2021. Il DLgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

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INTRASTAT: link rapidi

Di seguito alcuni link rapidi, utili per l’adempimento Intrastat:

INTRASTAT

Software – Programmi per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari

Link: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-intrastat-intrastat

Faq e assistenza online

Link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat

VIES

Verifica delle partite IVA intracomunitarie, da effettuare prima di ogni operazione con la controparte comunitaria

Link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CREDENZIALI ACCESSO

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Link: COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE

Mini e-book  utile per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale (tempo: meno di 15 minuti)
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane (meno di 5 minuti)
  • utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

SITO DELLO STUDIO

Articolo aggiornato sulle SANZIONI INTRASTAT

Link: https://www.studiogiardini.com/wordpress/intrastat-sanzioni-applicabili-aggiornamento-2021.html

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito