INTRA UE: prova della cessione

La prova della cessione intra UE in caso di cessioni ex works dipende dalla controparte.

Quando c’è la vendita franco fabbrica o ex-works (costo a carico della controparte UE), riguardo alla prova che il cedente deve fornire per dimostrare che la cessione ex art. 41 del DL 331/93 ha carattere intra UE, vale il principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE 6 settembre 2012 causa C-273/11, punto 42: se l’acquirente ha il potere di disporre del bene ceduto come proprietario nello Stato membro di cessione e provveda al trasporto di detto bene verso lo Stato membro di destinazione, occorre tener conto del fatto che la prova che il venditore può produrre alle autorità tributarie dipende fondamentalmente dagli elementi che egli riceve a tal fine dall’acquirente. Quindi il venditore nazionale deve impegnarsi per ottenere ogni documentazione di prova della spedizione e soprattutto del trasferimento a destino nello Stato UE, ma non può fare ciò che non è in suo potere.

UTILITY PER LA PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE 

Cassazione sentenza 5833/2016: ha dato ragione a un cedente IT che aveva esibito come prova della cessione intra UE la dichiarazione del cessionario FR, le lettere di vettura internazionale CMR e i documenti di trasporto. Si tratta, sebbene non si dice in sentenza, di lettere non firmate dalla controparte UE (in caso contrario non si vede la necessità della sua dichiarazione).

Infatti come molti sapranno, l’Amministrazione pretende le lettere di vettura firmate non solo dal cedente IT, ma anche dal cessionario UE, cosa talvolta impossibile (si pensi ai casi di groupage), anche se l’Agenzia Entrate (RM 477/E/2008, nota n. 141933/2010) ha affermato che tale documento può essere sostituito da altra documentazione equipollente.

Se all’Agenzia non basta la sola dichiarazione della controparte di aver ricevuto la merce, questa dichiarazione, insieme ad altri elementi, prova la cessione intra UE.

Quali altri elementi?

  • gli ordini della merce,
  • le fatture emesse dal corriere nei confronti del cessionario comunitario (se emerge il nome del cedente italiano),
  • la dichiarazione della controparte UE,
  • le fatture emesse,
  • la documentazione di pagamento
  • gli elenchi INTRASTAT.

C.T. Reg. Torino 8 maggio 2014 n. 629/24/14: la dichiarazione del cessionario non deve necessariamente essere temporalmente “vicina” alla cessione; nulla cambia infatti, non essendoci, almeno nella maggioranza dei casi, alcuna data certa, inoltre non deve essere dettagliata, ovvero indicare per filo e per segno le merci ricevute e ordinate.

Chiaramente, nel mondo reale, un operatore commerciale, specie se di piccole dimensioni, non può sempre pretendere un documento simile dal cessionario UE, se si vogliono mantenere buoni rapporti commerciali (v. C.T. Prov. Rieti 26 agosto 2013 n. 160/1/13).

 

Un maggiore rigore probatorio può invece essere giustificato quando il cedente IT:

  • è oggettivamente negligente nell’appurare la serietà della controparte comunitaria oppure
  • è sospettato di aver partecipato ad una frode.

UTILITY PER LA PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE

Strumento operativo composto da:

  • n.3 moduli editabili utili per provare la cessione intracomunitaria di una merce; disponibili in italiano e inglese; essi sono di uso alternativo tra loro, a seconda delle esigenze 
  • un breve e-book sulla prova della cessione intracomunitaria con la normativa e la prassi di riferimento (.pdf) e le spiegazioni dei moduli operativi

INTRA UE: modelli di fattura per contribuenti forfetari e minimi

Si propongono modelli di fattura editabili per  l’uso da parte dei contribuenti forfetari ex art.1 L. 190/2014 e s.m.i. e per contribuenti minimi ex art. 27 co.1 e 2 DL 98/2011 per le operazioni con l’estero (prestazioni di servizi rese a soggetti intracomunitari):

  1. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – ditta individuale: questo modello è stato predisposto per l’azienda individuale iscritta in Camera di Commercio come commerciante o artigiano; sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo
  2. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – professionista: questo modello è stato predisposto per il professionista – quindi non iscritto alla Camera di Commercio – che sia privo di propria cassa di previdenza e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS, come ad es. un consulente marketing, un web designer, un grafico, un informatico ecc.); sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo
  3. fattura per prestazione di servizi a soggetto UE – professionista: questo modello è stato predisposto per il professionista con propria cassa di previdenza, come ad es. un avvocato iscritto alla Cassa Forense, un commercialista iscritto alla CNPADC, un architetto o ingegnere iscritto ad Inarcassa ecc.); sono 2 files di cui uno per il contribuente forfetario ed uno per il contribuente minimo

Tipo file: (.DOC) 6 files

Si precisa che il regime dei contribuenti “minimi” o “superminimi”, o “nuovi minimi” di cui all’art.27 co.1 e 2 DL 98/2011 è stato abrogato a far data dal 01/01/2015, ma che la sua utilizzabilità è possibile fino a tutto “il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età” (art.1 comma 88 L.190/2014).

Il prodotto è soggetto ad aggiornamento, verranno caricati di volta in volta nuovi modelli. Chiaramente, coloro che procederanno all’acquisto potranno sempre usufruire degli aggiornamenti in maniera gratuita

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INTRASTAT: strumenti di lavoro

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In corrispondenza della scadenza del 26 aprile per gli obblighi Intrastat si mettono a disposizione degli utenti del sito alcuni strumenti di lavoro dedicati all’Intrastat ed alla materia delle cessioni intracomunitarie:

Gli strumenti sopra proposti sono nei formati word, excel, pdf.

Infine per la regolarizzazione dei modelli omessi o irregolari/inesatti, si rinvia ai seguenti articoli:

PLAFOND IVA: sanzioni fisse e proporzionali

Sono previste sanzioni fisse e proporzionali (a parere di chi scrive alternative tra loro) per le violazioni commesse dai fornitori di esportatori abituali, che hanno applicato la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972:

  • operazioni effettuate in mancanza di dichiarazione d’intento, punite con sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (art. 7 co.3 DLgs. 471/1997); si punisce la violazione sostanziale, cioè l’assenza dei requisiti per applicare il regime di non imponibilità;
  • operazioni effettuate prima di aver ricevuto da parte del cessionario / committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate, punite con sanzione fissa da 250 a 2.000 € (art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, come modificato ex art. 15 DLgs. 158/2015): si punisce la violazione formale, cioè la mancata verifica della ricevuta telematica)

La sanzione fissa riguarda il caso del fornitore che abbia effettuato l’operazione in non imponibilità IVA prima di aver verificato:

  • sul sito dell’Agenzia Entrate l’avvenuta presentazione della dichiarazione intento da parte del cessionario o committente;
  • aver richiesto e ottenuto la dichiarazione intento emessa dal cessionario o committente.

In pratica in entrambe le situazioni si presume che la dichiarazione intento sia esistente, ma che sia stata presentata all’Agenzia Entrate (o trasmesso al fornitore) dopo l’effettuazione dell’operazione (effettuazione ex art. 6 DPR 633/72), quando:

  • il cedente abbia consegnato la merce al cessionario prima che questi trasmetta la dichiarazione intento all’Agenzia (o al fornitore);
  • il cessionario abbia pagato il corrispettivo, per i servizi, prima di trasmettere la dichiarazione intento;
  • sia già stata emessa fattura, prima della trasmissione della dichiarazione all’Agenzia (o al fornitore).

Quindi, se la fornitura si considera effettuata, ex art. 6 DPR 633/72, prima di una dichiarazione intento effettivamente esistente ed emessa nel rispetto dei presupposti di legge, il fornitore commette una violazione di natura formale, con  sanzione fissa.

Invece la sanzione proporzionale è relativa a tutti i casi in cui la dichiarazione intento non esiste e non può essere nemmeno verificata la ricevuta telematica.

Nel mezzo si colloca l’ipotesi in cui la dichiarazione intento sia esistente e sia stata inviata al fornitore, senza però l’invio telematico all’Agenzia Entrate (ad es. file scartato): in tale caso non è del tutto chiaro se si debba applicare la sanzione fissa (art. 7 co. 4-bis DLgs. 471/97) oppure la sanzione proporzionale (art. 7 co.3 DLgs. 471/97), anche se si spera che venga applicata al massimo la fissa dato che l’unica violazione del fornitore sarebbe di non aver effettuato la verifica telematica prima di fatturare in non imponibilità IVA, anche perchè non dovrebbe esserci perdita erariale, considerato che l’operazione è effettuata in presenza dei requisiti di legge.

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