INTRA UE: cessione intra UE provata dalla CMR

Il CMR è la prova documentale più importante per dimostrare la cessione intracomunitaria

Il fornitore IT deve provare che i beni siano stati consegnati in un altro Stato UE per poter applicare la non imponibilità IVA ex art. 41 DL 331/1993: in mancanza di tale prova l’Agenzia Entrate contesta l’operazione e la assoggetta ad IVA, irrogando la sanzione (dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura).

Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria è il fornitore che deve dimostrare l’esistenza della cessione intra UE. Sul come, la giurisprudenza indica al cedente di adottare tutte le misure ragionevolmente ipotizzabili per assicurarsi che i beni siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato membro, ed in tal senso i documenti ordinariamente richiesti sono (in ordine di importanza):

  • fattura non imponibile ex art. 41 DL 331/1993,
  • INTRASTAT,
  • contabili bancarie,
  • contratto, ordine di acquisto,

La prova più importante è però quella del trasporto: per il trasporto stradale, la prova madre è il CMR (“Convention des Marchandises par Route” o lettera di vettura internazionale), firmato da mittente, dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario attestante il ricevimento della merce, (RM 345/E/2007).

Con RM 19/E/2013, l’Agenzia ha riconosciuto la validità anche del “CMR elettronico”, firmato da cedente, vettore e destinatario e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore. Il CMR costituisce “contratto di trasporto”, ed è facile da ottenere nelle cessioni “franco destino” (quando il fornitore è anche il committente del trasporto e il trasportatore è tenuto a rendere conto al fornitore dell’adempiuta consegna); senza CMR, quali sono le prove?

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INTRASTAT: semplificazioni modello servizi

E’ stato semplificato il contenuto informativo delle sezioni dei modelli Intrastat servizi resi / ricevuti, per adeguamento agli altri Paesi UE, con la determinazione n. 18978 del 19/02/2015 Dir. Agenzia Dogane e monopoli, che ha sostituito l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22/02/2010 (Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi intrastat), in base a quanto disposto ex art. 23 DLgs. 175/2014 “semplificazioni”, che dava 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto per emanare un provvedimento di modifica al contenuto degli intrastat servizi generici).

Le semplificazioni Intrastat consistono nel fatto che va comunicato solamente (vale sia per i mensili che i trimestrali):

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INTRASTAT: Scadenzario 2015 + INTR@web

Vuoi scaricare lo scadenzario INTRASTAT 2015?

Scadenzario Intrastat 2015

Si forniscono degli esempi in calce allo scadenzario per comprendere le variazioni di periodicità

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Intr@web 2015: online il software 2015

Fonte: mailing list Intrastat – Agenzia Dogane

E’ disponibile sia l’aggiornamento versione 16.0.0.0 del software Intr@Web Stand Alone della versione 15.0.0.0, sia l’installazione completa Intr@Web Stand Alone versione 16.0.0.0.

L’aggiornamento tiene conto dell’adesione all’euro della Lituania.

Avvertenza importante: Per scongiurare un eventuale perdita dei dati inseriti nella precedente versione si raccomanda di effettuare il backup dei dati, prima dell’aggiornamento del software, tramite la funzione di menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale..

Per effettuare l’aggiornamento del software Intr@Web Stand Alone dalla versione 15.0.0.0 occorre:

  1. Eseguire il download del file upgradestandalone16000_it.zip salvandolo sul proprio computer senza decomprimerlo;
  2. Aprire il software Intr@web selezionare il menu File=>Aggiorna software indicando il percorso dove è stato salvato il file;
  3. Al termine dell’aggiornamento viene evidenziato il tasto Riavvia: selezionandolo si riavvia il software aggiornato;
  4. L’aggiornamento non effettua modifiche ai dati precedentemente inseriti dall’utente.

L’aggiornamento Upgrade 16.0.0.0 è disponibile al seguente link:

Aggiornamenti per gli utenti che hanno già installato l’applicazione Intr@Web versione 15 (anno 2014).

L’installazione completa Intr@Web Stand Alone 16.0.0.0 per Windows e per Mac è disponibile al seguente link: Installazione completa 2015

è inoltre disponibile alla pagina:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2015/

la tabella delle trasposizioni della Nomenclatura Combinata 2014-2015 in formato Excel

Attraverso questa tabella puoi verificare le variazioni intervenute nella codifica delle merci secondo la nomenclatura combinata negli anni 2014/2015

e-mail:dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it

PLAFOND IVA: da oggi 12/02/2015 lettere intento solo con nuova normativa

Da oggi 12/02/2015 le operazioni non imponibili IVA verso esportatori abituali in possesso di plafond IVA si possono fare solo con la nuova disciplina ex art. 20 D.Lgs “Semplificazioni” – DLgs. 175/2014.

Le vecchie dichiarazioni d’intento vanno definitivamente fuori uso. Termina quindi il regime transitorio dal 01/01/2015 al 11/02/2015 (ex provvedimento Agenzia Entrate 12/12/2014 n. 159674)  secondo cui:

–  gli esportatori abituali inviano le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti al D.Lgs. “Semplificazioni”;

–  i fornitori non devono verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate e non devono comunicare telematicamente i dati delle dichiarazioni di intento ricevute secondo le modalità previgenti (Videoforum del 22/01/2015).

Da oggi pertanto si  applicano solo le nuove regole, cioè:

– gli esportatori abituali emettono dichiarazioni d’intento col nuovo modello, da trasmettere sia al fornitore che all’Agenzia Entrate. Dopo la trasmissione della dichiarazione di intento, l’Agenzia rilascia una ricevuta, che l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore.

– i fornitori devono verificare telematicamente sul sito dell’Agenzia Entrate la ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia Entrate, per poter effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA ex  art. 8, co.1, lett. c) DPR 633/1972. In seguito sarà possibile effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.

Quindi le dichiarazioni d’intento con validità oltre l’11/02/2015, ma già trasmesse secondo le vecchie modalità,

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