PLAFOND IVA 2015: nuovo e-book

L’e-book “PLAFOND IVA 2015” dello Studio Giardini è un prontuario sul plafond IVA degli esportatori abituali.

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COSA C’E’ IN QUESTO E-BOOK

Questo e-book si rivolge a coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2015, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Se si vuole sapere senza dover cercare da altre parti:

– cosa è il plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola e come si gestisce (esempi reali); come regolarizzare eventuali errori;

– chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA

– come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale

– come applicare le novità in vigore dal 2015 in materia di dichiarazione d’intento; come gestire il periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa

– quali sono i riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza per rispondere a quasi tutti i casi particolari (con i riferimenti di legge ed oltre 20 casi di giurisprudenza e 90 di prassi con abstract)

FORMATO

Disponibile nei formati pdf ed epub (su richiesta), specifico per la lettura su kindle, tablet, smartphone. In tal modo le risposte sono sempre a portata di mano anche negli spostamenti.

Ogni formato ha un indice attivo: cliccando sul paragrafo di interesse si viene linkati direttamente al contenuto.

 

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INTRA UE: chiarimenti su nuovo VIES CM 31/E/2014

Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di VIES.

Con riferimento al VIES, la problematica più importante riguarda la (assurda e insensata) procedura di esclusione dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun modello INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.

L’Agenzia chiarisce quanto segue :

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INTRASTAT: modifiche dal 2015 a Intrastat servizi e sanzioni statistiche

L’art. 23 del D.Lgs “semplificazioni” (è una battuta), approvato dal CdM e in attesa di pubblicazione in GU, dispone la modifica dei modelli INTRASTAT per prestazioni di servizi rese e ricevute a soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, per adeguarsi alla disciplina Intrastat UE che richiede un contenuto minimo molto ridotto rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana (determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010 n. 22778). Ex art. 262 direttiva 2006/112/CE, infatti, il contenuto degli Intrastat servizi dovrebbe essere circoscritto ai soli dati relativi al numero identificativo IVA delle controparti, al valore delle cessioni e prestazioni effettuate e a eventuali rettifiche per note di variazione IVA. In tal senso si sono adeguati numerosi Stati UE. Alla luce di ciò, l’art. 23 del D.Lgs semplificazioni prevede che i nuovi modelli Intrastat servizi resi e ricevuti, dovrebbero contemplare esclusivamente:

  • il numero di identificazione IVA delle controparti;
  • il valore totale delle transazioni;
  • il codice identificativo del tipo prestazione resa o ricevuta;
  • lo Stato di pagamento.

Considerato che l’art. 50 co. 6 DL 331/93 si limita a disporre l’obbligo di presentazione dei modelli, ci vorrà un provvedimento dell’Agenzia Dogane che modifichi la determinazione n. 22778/2010, definendo il nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater.

Come sarà quindi la nuova disciplina?

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INTRA UE: iscrizione immediata al VIES, ma…

Con le modifiche apportate all’art. 35 DPR 633/1972 dall’art. 22 del D.Lgs. “semplificazioni” (termine che va sempre inteso con umorismo), il soggetto passivo IVA sarà iscritto al VIES subito dopo l’opzione (da manifestarsi in sede di inizio attività o successivamente) e potrà quindi da subito effettuare cessioni e acquisti intra UE.  Non si dovranno attendere quindi i 30 giorni dalla manifestazione dell’opzione  per potere effettuare cessioni e acquisti intra UE.

Le nuove norme si raccordano al Reg. UE n. 904/2010 (cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi IVA) eliminando i vincoli posti dal DL 78/2010 e dai seguenti interventi:

  • CM 39/E/2011 , che aveva categoricamente escluso la possibilità, per un soggetto con partita IVA, ma non ancora iscritto al VIES, di effettuare operazioni intra UE e aveva espressamente stabilito che, se effettuate, tali operazioni dovessero andare con l’IVA dello Stato UE di origine dei beni o di stabilimento del prestatore di servizi, senza possibilità di detrarre l’IVA applicata sugli acquisti con il reverse charge;
  • RM 42/E/2012, che in espressa violazione dei principi comunitari (v. sentenza Corte di giustizia UE causa C-587/10, del 27/09/2012, in cui si dice che anche se la partita IVA fornisce la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevola il controllo delle operazioni intra UE, si tratta tuttavia solo di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intra UE) riconferma tale posizione.

Tutto risolto quindi? Ancora una volta no. Anzi.

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