IVA UE: Libro verde sul futuro dell’IVA

Fonte: Eutekne.info

Autore: M. Peirolo

Data: 09/05/2011

Nell’ambito della conferenza, promossa dalla Commissione europea, che si è tenuta ieri, 6 maggio 2011, a Milano, è stato discusso il contenuto del “Libro verde sul futuro dell’IVA”, pubblicato il 1° dicembre 2010. Molti i relatori presenti, tra i quali: Algirdas Semeta, Commissario UE alla fiscalità e unione doganale; Antonio Vento, Confcommercio; Adam Balog, Presidenza Ungherese; Ine Lejune, PWC; Gottfried Schellmann, Confédération Fiscale Européenne; Milena Piasente, Ministero dell’Economia e delle Finanze; Richard Brown, Ministero delle Finanze del Regno Unito; Piet Battiau, OCSE; Jorg Krausel, Ministero delle Finanze della Germania.

Come è noto, il documento, predisposto dalla Commissione europea, ha lo scopo di stimolare un dibattito pubblico sul futuro del sistema comunitario dell’IVA. Per questa ragione, tutti gli interessati sono invitati a rispondere, entro il 31 maggio 2011, alle 33 domande in esso contenute. Dopodiché, la Commissione, sulla base dei contributi pervenuti, individuerà – entro la fine di quest’anno – i settori prioritari nei quali sarebbe opportuno intervenire sul piano comunitario.

Le discussioni sul futuro dell’IVA sono state suddivise in due sezioni: la prima riguarda i principi di tassazione delle operazioni intracomunitarie sui quali dovrebbe basarsi la legislazione comunitaria nell’ottica del mercato unico; la seconda, invece, riguarda le questioni che devono essere esaminate a prescindere dalle decisioni che verranno prese sul trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie.
Nel corso della conferenza, le tematiche oggetto del Libro verde sono state affrontate esaminando, nell’ordine, l’adattamento del sistema applicativo dell’IVA al mercato unico, le misure per rendere più semplice ed efficiente il sistema dell’IVA, anche nell’ottica del passaggio al mercato unico e la neutralità dell’imposta, da garantire – da un lato – ampliando la base imponibile attraverso la riduzione del numero di esenzioni e – dall’altra – ridefinendo le regole in materia di detrazione dell’imposta negli scambi tra gli operatori.

In merito alla futura tassazione delle operazioni intracomunitarie, le possibili opzioni si basano, essenzialmente, sulla tassazione nel luogo di origine, in attuazione del regime definitivo previsto dalla stessa Direttiva IVA, e sulla tassazione nel luogo di destinazione. A quest’ultimo riguardo, in alternativa all’attuale sistema impositivo, fondato sulla distinzione tra operazioni “B2B” (business to business) e operazioni “B2C” (business to consumer), è stata proposta l’applicazione generalizzata del meccanismo di inversione contabile alle operazioni interne, in modo da uniformare il loro trattamento a quello delle operazioni intracomunitarie. Lo stesso obiettivo può essere raggiunto tassando gli scambi intracomunitari nel Paese di origine, ma con l’aliquota IVA prevista nel Paese di destinazione; tale alternativa presuppone l’adozione di un sistema efficace di “sportello unico” nello Stato membro del fornitore per gestire gli obblighi IVA negli Stati membri in cui sono stabiliti gli acquirenti.

Per garantire la neutralità dell’imposta si propone di agire, innanzi tutto, sulla disciplina delle esenzioni, anche alla luce dei cambiamenti economici e dell’evoluzione tecnologica. Del resto, la riduzione del numero delle esenzioni consente non soltanto di migliorare l’efficienza e la neutralità impositiva, ma anche di ampliare la base imponibile, in alternativa all’incremento del livello delle aliquote IVA. A quest’ultimo proposito, è stato sottolineato come il sistema definitivo, fondato sull’imposizione nel luogo di origine, richiederebbe una maggiore armonizzazione delle aliquote rispetto all’attuale sistema, che consente agli Stati membri una maggiore flessibilità; l’attuale struttura delle aliquote crea, infatti, seri ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico in termini di distorsione della concorrenza, oltre a comportare una diversa tassazione dello stesso bene.

Nel corso della conferenza, particolare risalto è stata data all’esigenza, già presa in considerazione dalla Commissione europea nel programma d’azione approvato dal Consiglio europeo nel 2007, di ridurre le formalità burocratiche, anche al fine di ridimensionare gli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi IVA. Per le PMI, peraltro, tali oneri sono proporzionalmente più elevati di quelli sostenuti dalle imprese di maggiori dimensioni, soprattutto se esercitano la loro attività in ambito intracomunitario; inoltre, per esse, il regime di franchigia dall’imposta, pur essendo diretto a ridurre gli oneri amministrativi in esame, presuppone che il volume d’affari realizzato non sia superiore ad una soglia che, però, differisce da Stato a Stato e che, in ogni caso, non trova applicazione nelle operazioni intracomunitarie.

AUTORIZZAZIONE per operazioni intra UE: a che punto siamo?

In merito all’autorizzazione per le operazioni intra UE, non sono più giunte notizie dall’Agenzia in merito al comportamento da tenere da parte dei soggetti non inclusi nel VIES, laddove intendano effettuare operazioni intracomunitarie (non possono? devono considerare le operazioni come interne?).

In assenza di chiarimenti in merito, si rimanda ai precedenti articoli in materia (dal più recente al meno recente):

>>>> INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 2

>>>> INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 1

>>>> INTRA UE: verifica online inclusione nel VIES

>>>> INTRA UE: autorizzazione VIES estesa ai servizi intra – manifestazione di volontà entro il 29 gennaio

>>>> INTRA UE: accesso condizionato al Sistema VIES

>>>> INTRA UE: necessaria l’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

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INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011

A partire dal 1° aprile 2011 sarà obbligatorio applicare il reverse charge sulle cessioni di:

  • cellulari (non anche ai relativi componenti ed accessori),
  • dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale),

nei confronti di imprese e professionisti.

In pratica il reverse charge riguarderà solo gli acquisti effettuati nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio, tra operatori all’ingrosso, ovvero tra grossisti e dettaglianti, dato che sono esclusi in generale dalla previsione normativa i professionisti e le imprese che effettuano gli acquisti presso i dettaglianti e che, pertanto, continueranno a vedersi normalmente applicata l’IVA in fattura.

La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla CM 59/E/2010, a seguito della decisione del Consiglio UE 22 novembre 2010 con la quale l’Italia (insieme ad Austria e Germania), è stata autorizzata ad applicare il reverse charge per le vendite dei beni ex art. 17, co.6, lett. b) e c) DPR 633/1972.

MODALITA’ EMISSIONE FATTURA

Le modalità sono le seguenti:

  • la fattura del cedente va emessa senza addebito dell’IVA ex art.17, co.6, DPR 633/1972, indicando anche la Decisione del Consiglio UE n. 2010/710/UE;
  • il cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

SANZIONI

Ex CM 59/E/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica la sanzione ex art. 6,co. 9-bis DLgs. n. 471/1997:

  • dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario (responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione);
  • oppure sanzione ridotta del 3%, con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta il diritto alla detrazione da parte del cessionario (non vale la soglia di 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della normativa, poichè, ex RM 140/E/2010, tale limite valeva per gli anni 2008, 2009 e 2010).

PROBLEMATICHE APERTE

Non sono chiare le modalità operative da adottare nei seguenti casi ipotetici, per i quali si attendono chiarimenti:

  • vendita effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all’interno della propria attività. In tal caso il venditore è un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l’acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile;
  • professionista che vende un circuito integrato del proprio pc usato ad una ditta di manutenzione hardware deve applicare il reverse charge oppure dovrà fatturare con IVA?
  • dettagliante che vende ad altro dettagliante che commercia nello stesso settore deve fatturare in reverse charge?

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INTRASTAT: omessa presentazione e dichiarazione fraudolenta

Si segnala la seguente sentenza della Cassazione, nr. 8962 del 08/02/2011, in cui si stabilisce che l’omessa presentazione degli elenchi Intrastat non costituisce di per sè reato di dichiarazione fraudolenta (ex art.3 D.Lgs 74/2000): il reato in questione infatti scatta solo se viene accertata nei confronti del fisco la frode.

La frode infatti – precisa la Suprema corte – si ha quando il contribuente indichi nella dichiarazione annuale importi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi (che  superino gli importi ivi indicati), inoltre è anche necessario il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, e che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione  delle scritture contabili e che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione.

Quindi omettere la presentazione dell’Intrastat configura un illecito amministrativo, non essendo sufficiente di per sè ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta.

La sentenza in questione riguarda una attività di importazione di auto dalla Germania.