INTRASTAT: errori di trasmissione INTRASTAT

Errori di trasmissione INTRASTAT

Nella trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT possono verificarsi diversi errori di trasmissione, che comportano il rigetto del file.

Di seguito gli errori più comuni e l’elenco completo

ERRORE 002 – Elenco già presentato

Si tratta un errore molto frequente, in pratica per un errore del software o per un errore di digitazione è stato utilizzato un progressivo già acquisito nelle banche dati delle Dogane. Il progressivo elenco infatti una volta utilizzato, sia che la spedizione sia andata a buon fine, sia che invece vi sia una segnalazione di errore non può più essere utilizzato. L’elenco va ricostruito utilizzando un progressivo incrementato di 1., quindi in caso si utilizzi il programma ministeriale Intra web stand-alone si deve modificare il numero di riferimento nell’anagrafica dell’obbligato.

FIRMA DIGITALE SCADUTA

Si deve procedere alla generazione di una nuova firma relativa alla persona incaricata dalla società utilizzando il software Desktop Dogane. Si ricorda che anche in questo caso il progressivo precedentemente utilizzato non può più essere utilizzato . Se il sottoscrittore è in possesso di una firma di altro ente che rientra tra quelle riconosciute (ad es. una firma dell’Agenzia Entrate) può utilizzare la firma digitale in sostituzione di quella delle dogane. Una possibile soluzione è quella di inserire più sottoscrittori così da avere date di scadenza differenziate.

CREDENZIALI ACCESSO SCADUTE

Si deve procedere alla generazione di nuove credenziali (nome utente e password) relative alla ditta per accedere al Servizio Telematico Doganale

Abbiamo predisposto una semplicissima utility per il rinnovo dei certificati di firma digitale e delle credenziali.

UTILITY RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE + RINNOVO CREDENZIALI AGENZIA DOGANE

Di seguito il link (che funziona un po’ quando vuole) con l’elenco completo degli errori dal sito delle Dogane

ELENCO ERRORI DI TRASMISSIONE INTRASTAT DAL SITO DELL’ASSISTENZA DOGANE

La sezione dedicata all’INTRASTAT del sito

STUDIO GIARDINI – INTRASTAT

DOGANA: nuovi codici TARIC mascherine

Nuovi codici TARIC mascherine facciali

l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso del 2 ottobre 2020, con il  quale ha ricordato che, ex Reg. (UE) 2020/1369:

  • alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici TARIC;
  • tali codici, dal 3 ottobre 2020, dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • inoltre i nuovi codici TARIC devono indicare le unità supplementari (numero pezzi) nella casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica;
  • infine i codici resteranno in vigore sino al 31/12/2020 e, dal 1° gennaio 2021, saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla NC – Nomenclatura Combinata riguardo ai prodotti in questione.

Di seguito quanto previsto per i nuovi codici TARIC mascherine dal Reg. (UE) 2020/1369

Pagina dedicata al COVID-19 del sito internet dello studio

PLAFOND IVA: No per fabbricati in leasing

Plafond IVA no per fabbricati in leasing.

Non si può applicare il plafond se l’esportatore abituale acquisisce fabbricati con contratto di leasing o a titolo diverso dalla proprietà (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 304/2020 ed anche principio di diritto n. 14/2019, oltre che CM 145/E/1998).

Perchè no secondo l’Agenzia Entrate

Ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72, sono operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni nei confronti di soggetti in possesso dello status di esportatori abituali (previo rilascio della dichiarazione d’intento), ad eccezione delle cessioni di fabbricati e aree edificabili.

Alla lettera, dovrebbero essere escluse le sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), e non anche le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà, tuttavia, l’Agenzia Entrate insiste con un’interpretazione restrittiva, concludendo che “il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza IVA, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili”. Ancora più nettamente, nell’interpello 304/2020 l’Agenzia afferma che è vietato utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, nonostante l’art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72 escluda espressamente solo le cessioni di fabbricati, ma l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.

Giurisprudenza

La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione a contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (Cass. 15 aprile 2016 n. 7504 e Cass. 15 maggio 2015 n. 9969) nonché in relazione ai contratti di leasing immobiliare (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23329), con il vincolo che le parti abbiano convenuto il trasferimento di proprietà del bene a scadenza del contratto. Tale interpretazione convince, poiché, se l’esclusione dal regime di non imponibilità verso esportatori abituali opera per le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili in ragione del fatto che si tratta di beni immobili (in quanto tali, non giustificherebbero la destinazione all’esportazione), tanto deve valere anche nell’ipotesi di prestazioni di servizi su immobili (es. appalto per la costruzione del fabbricato).

Nella giurisprudenza di merito è stato anche osservato che la presenza di un contratto di leasing traslativo non è un elemento sufficiente per configurare l’operazione corrispondente come una cessione di beni e che, peraltro, ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la natura traslativa del leasing in base alla volontà delle parti (CTR Lombardia, sez. Brescia, n. 616/25/17).

Per la Corte UE determinante la clausola di acquisto della proprietà. Si rammenta l’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia UE in merito alla qualificazione dei contratti di leasing ai fini IVA. Secondo la sentenza relativa alla causa C-164/16, Mercedes Benz, rientra tra le cessioni di beni nel senso di cui all’art. 14, par. 2, lett. b) direttiva 2006/112/Ce, il contratto di locazione finanziario “accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” .

Vedi anche:

INTRA UE: prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani

Prova cessione intra UE secondo criteri anche italiani.

L’Agenzia Entrate, con la CM 12/E/2020, chiarisce l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di prova del trasporto in una cessione intra UE, anche in relazione alle VAT quick fixes 2020 (applicabili dal 1/1/2020, introdotte ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011).

VAT QUICK FIXES 2020

Sono finalizzate ad uniformare la prova della cessione intra UE negli Stati membri: in sintesi, le nuove regole direttamente applicabili negli Stati UE stabiliscono presunzioni relative, diverse a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente e che sono valide solo se il trasporto è effettuato da un terzo per conto della parte obbligata.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DEL VENDITORE

Si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato UE di destinazione qualora il venditore dichiari tale circostanza e sia in grado di produrre alternativamente:

  • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra quelli previsti, ossia documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio un documento o una CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere,
  • ovvero uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, i documenti rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, una ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni in detto Stato membro.

TRASPORTO (EFFETTUATO DA UN TERZO) A CARICO DELL’ACQUIRENTE

In tal caso è necessario che il fornitore sia in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione scritta dell’acquirente stesso che certifichi l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifichi lo Stato membro di destinazione dei beni.

TRASPORTO EFFETTUATO DA FORNITORE O ACQUIRENTE

Nel caso in cui il trasporto o la spedizione dei beni sia stata effettuata dal fornitore o dall’acquirente senza l’intervento di parti terze, come chiarito dalle Note esplicative della Commissione UE e anche dall’Agenzia Entrate, l’applicazione della presunzione relativa è esclusa.

PROVA CESSIONE INTRA UE IN ITALIA

In Italia non vi sono norme specifiche ma diversi documenti di prassi (RM 19/E/2013, RM 71/E/2014, Risposta a interpello 8 aprile 2019 n. 100, ecc. – vai alla sezione dedicata del sito).

Pertanto, nei casi in cui la presunzione di cui sopra non possa valere, l’Agenzia conclude con il principio fondamentale per cui la prassi nazionale continua a trovare applicazione. Ne consegue che è compito dell’Agenzia valutare, caso per caso, la documentazione di prova prodotta in base alle prescrizioni della prassi nazionale.