INTRASTAT: INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020

INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni

L’Agenzia Entrate con CM 11/E/2020, risposta § 2.3, chiarisce che tra gli altri adempimenti sospesi rientra anche la presentazione dell’INTRA 12: tale modello lo presentano gli enti, associazioni e altre organizzazioni aventi natura non commerciale non soggetti passivi IVA ex art. 4 co.4 DPR 633/1972, che:

  • hanno effettuato acquisti intra UE di beni per un importo superiore a 10.000 euro, ex art. 38 co.5 lett. c) DL 331/93,
  • oppure che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia ex art.38 co.6 DL 331/1993.

OBBLIGATI

Il modello INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 deve essere inviato da:

  • enti non commerciali che, ex art. 17 co.2 DPR 633/72, sono debitori d’imposta per effetto del meccanismo del reverse charge, avendo effettuato acquisti di beni o servizi rilevanti ai fini IVA in Italia da non residenti.
  • enti non commerciali con partita IVA, che svolgono anche attività commerciale, ancorché in via non prevalente.

L’obbligo sussiste per gli acquisti:

  • realizzati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
  • di servizi di carattere promiscuo (sia sfera istituzionale che commerciale), ex CM n. 14/E/2015 (§ 8), e in tal caso occorre dividere la prestazione in maniera il più oggettiva possibile, magari facendo riferimento a patti, accordi, elementi del corrispettivo, fattori dimensionali.

TERMINI

L’invio del modello INTRA 12 si fa entro la fine di ciascun mese per via telematica, tramite Fisconline o Entratel.

Se il termine cade nell’intervallo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche in questo caso è applicabile l’art. 62 del DL 18/2020, con rinvio al 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni.

ESTEROMETRO ENC

Per gli enti non commerciali soggetti passivi IVA è sospeso anche l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ex art. 1 co.3-bis DLgs. 127/2015, per le cessioni o acquisti di beni e/o servizi intervenute con soggetti non stabiliti in Italia. Per il primo trimestre 2020, la scadenza ricade nel periodo di sospensione, e pertanto si potrà fare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

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INTRASTAT: Sanzioni INTRASTAT 2020 (aggiornamento)

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2020

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT 2020

Sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VIOLAZIONI E SANZIONI DATI STATISTICI

Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Ad oggi tali sanzioni si applicano solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

 

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2018 del 07/02/2018

>>> INTRASTAT: modifica alle sanzioni intrastat 2015 del 05/11/2015

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

DOGANA: come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

certificati di firma digitale sono quei file (di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia Dogane. Vanno rinnovati ogni 3 anni.

Le credenziali dell’agenzia dogane sono un nome utente e una password (non sono un file) e servono invece per entrare nell’area riservata del Servizio Telematico Doganale (STD) dove poi si procederà a trasmettere i file firmati coi certificati di firma di cui sopra.Vanno rinnovate ogni 3 mesi

Questo mini e-book COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE vi guiderà per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale in 15 minuti e anche meno
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane in meno di 5 minuti
  • vi sarà utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

Questo e-book nasce essenzialmente per un motivo: sono stufo di istruzioni che non funzionano, link che non si aprono, errori di pagina incomprensibili, gente che prende uno stipendio pagato dalla collettività e non si dà la minima pena di far funzionare le cose, di rendere sopportabile, gestibile il rapporto degli operatori economici con lo stato. Non è possibile rovinarsi la salute per inviare una dichiarazione intrastat.

Aggiornato al 14/01/2020

Vai all’UTILITY: COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito

PLAFOND IVA: UTILITY CONTROLLO PLAFOND FORNITORE

UTILITY CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE

Il fornitore di esportatori abituali deve porre in essere diverse verifiche prima di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972:

  • il ricevimento della dichiarazione d’intento dal cessionario o committente in possesso dello status di esportatore abituale;
  • il riscontro dell’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore,
  • accertarsi che la stessa non sia falsa,
  • il monitoraggio durante l’anno dell’utilizzo del plafond indicato dal cliente

In caso contrario, il fornitore rischia le sanzioni seguenti:

  • dal 100% al 200% dell’IVA non versata, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa (art. 7 comma 3 DLgs. 471/1997) – se effettua un’operazione senza applicazione dell’IVA in mancanza dei relativi presupposti,
  • da 250 a 2.000 euro ex art. 7 comma 4-bis DLgs. 471/1997 – se i presupposti ci sono ma verifica tardivamente l’avvenuto invio all’AdE

per le quali è comunque possibile il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs. 472/97).

Inoltre la Cassazione (Cass. n. 1988/2019) impone al fornitore di provare ad es. che, qualora sia accertata la presenza di una dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi di non partecipare alla frode.

Ex art. 7 co.3 secondo periodo DLgs. 471/97, se invece la dichiarazione d’intento è stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento dell’IVA rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato tale dichiarazione.

Per questo motivo abbiamo predisposto la seguente UTILITY CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE, un semplice tool in excel che consente di tenere sotto controllo le cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972

Si arricchiscono quindi gli strumenti a disposizione degli operatori per una corretta gestione del plafond IVA: