RIMBORSO IVA UE 2014: scadenza 30 settembre 2014

Entro il 30 settembre 2014 i soggetti passivi stabiliti in Italia che nel 2013 hanno assolto l’IVA in altri Stati UE possono richiedere il rimborso dell’IVA assolta all’estero .

CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA UE

Di norma, le condizioni per il rimborso sono fissate dallo Stato di stabilimento del soggetto passivo richiedente (per l’’Italia, v. art. 38-bis1  DPR 633/1972 e provv. Agenzia Entrate 29/04/2010): ex art. 6 Direttiva 2008/9/CE, infatti, i soggetti passivi che richiedono l’IVA a rimborso in uno Stato in cui non sono stabiliti, “devono effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui sono stabiliti”; quindi ad es. se un soggetto passivo IT chiede a rimborso l’IVA assolta in UK o in ES deve comunque sottostare alle norme italiane in materia di detrazione, quindi vanno verificati:

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E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: online la versione 1.09

E’ online sul sito del Commercialista Telematico il nuovo e-book dello Studio Giardini “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.09, aggiornato al 13/05/2014.

L’e-book è diviso in 12 capitoli per circa 400 pagine.

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Tante le novità e gli aggiornamenti effettuati alle ultime modifiche legislative e di prassi, in particolare:

  • la cronologia delle modifiche alla normativa IVA dal 2010;
  • l’ingresso della Croazia nella UE a partire dal 01/07/2013 e i riflessi IVA(beni, servizi, triangolazioni) e doganali (origine, ecc.)
  • le operazioni effettuate prima della nomina del rappresentante fiscale;
  • il nuovo Codice Doganale Comunitario Reg. UE 952/2013;
  • la RM 10/E/2014 sull’Expo Milano 2015
  • la RM 94/E/2013 sulle cessioni all’esportazione con effetto traslativo differito
  • la sentenza della corte UE sul termine di 90 giorni per l’export
  • l’immissione in libera pratica senza prestazione di garanzia dal 08/04/2014
  • determinazione del valore in dogana tramite first sale rule per vendite a catena;
  • il Reg. 1042/UE/2013 in tema di servizi immobiliari e servizi Tbes
  • il nuovo regime MOSS (Mini One Stop Shop) per i servizi Tbes (Telecommunication Broadcasting Electronic Services);
  • le novità in materia di VIES
  • lo scadenzario Intrastat 2014
  • il caso particolare della triangolazione con leasing
  • la nuova comunicazione polivalente per acquisti da san Marino e comunicazioni black list e le modalità di compilazione
  • l’uscita di San Marino dall’elenco dei Paesi Black List DM 12/02/2014
  • lo scadenzario Black List 2014
  • le nuove proposte di armonizzazione delle sanzioni doganali in ambito UE
  • la CM 35/E/2013 in merito all’IVA pagata a seguito di accertamento import

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IVA: da domani 1° ottobre 2013 aliquota al 22% – ISTRUZIONI

Da domani 1° ottobre 2013, nonostante tutto, l’IVA aumenta dal 21% al 22%. Senza commentare questa ennesima bastonata, di seguito le regole per un’applicazione corretta di questa infausta modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione ex art.6 DPR 633/1972:

CESSIONI DI BENI

  • cessioni di beni mobili: IVA al 22% a partire dalle consegne/spedizioni effettuate dal 1/10/2013; IVA al 21% sugli acconti incassati fino al 30/09/2013 oppure per le fatture anticipate emesse fino al 30/09/2013;
  • cessioni di beni immobili: IVA al 22% a partire dai rogiti stipulati dal 1/10/2013; IVA al 21% sugli acconti incassati fino al 30/09/2013 oppure per le fatture anticipate emesse fino al 30/09/2013;
  • cessioni con fatture differite: consegne o spedizioni effettuate a settembre 2012 con fattura da emettere entro il 15/10/2013, dal momento che tali cessioni vanno nella liquidazione IVA di settembre si applica l’IVA al 21%.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

  • prestazioni di servizi eseguite fino al 30/09/2013,
    • se fatturate ed incassate dal 1/10/2013, IVA al 22%;
    • se emessa parcella proforma fino al 30/09/2013, ma con incasso e fatturazione dal 1/10/2013, IVA al 22%;
  • prestazioni di servizi ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per i quali il momento di effettuazione coincide con il momento di ultimazione della prestazione, che devono essere trattati in reverse charge dal committente italiano, con autofattura o integrazione della fattura estera: il discrimine in questo caso tra l’applicazione dell’IVA al 21% o al 22% è la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, conformemente a quanto previsto dalla CM 16/E/2013.

NOTE DI VARIAZIONE

note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, emesse a partire dal 1/10/2013, si applica l’aliquota dell’operazione originaria, in particolare se l’operazione originaria è stata effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, quindi al 21%, allora la nota di variazione avrà la medesima aliquota, anche se emessa successivamente

AGGIORNAMENTO: ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE Da Fisco Oggi 30/09/2013

Da domani l’Iva aumenta di un punto: dal 21 passa al 22 per cento

Le prime indicazioni dell’Agenzia agli operatori economici per l’applicazione della nuova aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto in vigore dall’1 ottobre
Un comunicato stampa delle Entrate, informa che la regolarizzazione di eventuali errori nell’attuazione dell’articolo 40, comma 1-ter del Dl 98/2011 (come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dl 76/2013) non darà luogo a sanzioni, se il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi dovuti, avviene nei termini indicati nella circolare 45/E del 12 ottobre 2011.Gli operatori economici, che dovranno applicare, già da domani (OGGI ndr) , la nuova aliquota Iva del 22%, nella fase di prima applicazione, potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento, se per ragioni di ordine tecnico non riescono ad aggiornare rapidamente i software per la fatturazione e i misuratori fiscali.
Nel comunicato si precisano le scadenze entro cui potrà essere effettuato il versamento dell’Iva a debito, in base alla nuova aliquota, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni.

 

Liquidazione periodica Periodo di fatturazione Termine versamento
mensile ottobre e novembre Versamento acconto IVA
(27 dicembre)
dicembre Termine liquidazione annuale
(16 marzo)
trimestrale quarto trimestre Termine liquidazione annuale
(16 marzo)

Inoltre, la nota avverte che “Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21 per cento”.

 

 

RIMBORSO IVA UE: termine per istanza perentorio

Fonte: Fisco Oggi

Data: 17/09/2013

Autore: Giurisprudenza delle imposte a cura di ASSONIME

Nel Rimborso Iva per non residenti è perentorio il termine per l’istanza. Considerarlo meramente ordinatorio, contrasterebbe con lo scopo perseguito dalle direttive Cee di armonizzare le diverse discipline interne vigenti nei vari Stati membri

Con la sentenza n. 16692 del 3 luglio, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla natura perentoria ovvero ordinatoria del termine semestrale entro il quale i soggetti non residenti sono tenuti a presentare l’istanza di rimborso del tributo assolto sull’acquisto di beni e/o servizi in un altro Stato membro (nella specie, Italia), di cui all’articolo 7, par. 1, co. 1, della direttiva Cee n. 79 del 6 dicembre 1979, recepito nel nostro ordinamento con l’articolo 38-ter del Dpr 633/1973 (entrambi nel tenore vigente “ratione temporis”).Come noto, l’articolo 7, par.1, co.1, della direttiva n. 79/1072/Cee del 6 dicembre 1979 (vigente all’epoca dei fatti dedotti in controversia), fissava detto termine nel sesto mese successivo allo scadere dell’anno civile nel corso del quale l’imposta era divenuta esigibile e, cioè, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui era sorto il diritto al rimborso (termine successivamente prorogato al 30 settembre dello stesso anno, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2008/9/Ce del 12 febbraio 2008, recepita nel nostro ordinamento dal Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18).Il termine in questione era stato introdotto nella normativa nazionale con l’articolo 1 del Dm 20 maggio 1982, attuativo della disciplina recata dall’articolo 38-ter del Dpr 633/1972 (ora confluita negli articoli 38-bis2 e 38-bis3 del citato Dpr n. 633), senza peraltro specificarne la natura perentoria, o meno.

Come ricordato dalla Suprema corte nella sentenza in nota, l’incertezza generata dalla mancata indicazione della natura di detto termine aveva determinato l’insorgere di un contrasto giurisprudenziale, sanato solo da una recente pronuncia della Corte di giustizia europea.
La Corte di giustizia, con la sentenza 21 giugno 2012, n. C-294/11, ha infatti riconosciuto al termine in questione carattere decadenziale e, quindi, posto a pena di decadenza dall’esercizio del relativo diritto (in senso conforme: Cassazione 5 aprile 2013, n. 8366; 15 marzo 2005, n. 5559; 13 aprile 2005, n. 7703; 3 maggio 2005, n. 9142; mentre, in senso contrario: Cassazione 12 gennaio 2010, n. 286; 1° dicembre 2004, n. 22563).

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha inteso conformarsi all’interpretazione da ultimo fornita dai Giudici europei, ricordando che, viceversa, considerare il medesimo termine come avente carattere meramente ordinatorio, si porrebbe in contrasto con lo scopo (perseguito dalle medesime direttive) di armonizzazione delle diverse discipline interne vigenti in materia nell’ambito dei vari Stati membri.
Le conclusioni cui perviene la sentenza in esame si pongono in linea anche con quanto in passato affermato dall’Amministrazione finanziaria nazionale con la risoluzione n. 320966 del 24 luglio 1985, nonché la risoluzione n. 47/E dell’11 aprile 2000.