SERVIZI: momento di ultimazione al ricevimento della fattura

L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’evento UNICOMAP del 31 maggio 2012, chiarisce che l’emissione della fattura da parte del fornitore non residente (UE/extra UE) costituisce indice dell’ultimazione della prestazione generica; quindi al ricevimento della fattura diventa esigibile l’imposta che deve essere assolta dal committente, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo.

Con questa precisazione sono state privilegiate esigenze di certezza e semplificazione dei rapporti commerciali, per cui gli operatori nazionali, agendo in tal modo, eviteranno sanzioni in tutti i casi in cui sia stata ricevuta la fattura dal fornitore estero prima dell’ultimazione del servizio o del pagamento anticipato della prestazione.
Il 17 marzo 2012 con la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), sono entrate in vigore – tra le altre –  le novità, in materia di IVA, sulle prestazioni di servizi generiche con soggetti passivi non stabiliti in Italia, la cui territorialità – dopo le modifiche ex DLgs. n. 18/2010 – è collegata al Paese del committente.

La situazione attuale di questa tipologia di prestazioni, dopo la L. Comunitaria 2010, è la seguente:

  • sul momento in cui l’operazione assume rilevanza ai fini IVA: a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore (UE o extra-UE), le prestazioni generiche ex art.7-ter, diverse da quelle rientranti nelle deroghe ex artt. da 7-quater a 7-septies DPR 633/1972, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, salvo che venga pagato in anticipo, in tutto o in parte, il corrispettivo; in tale ipotesi, la prestazione s’intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. La fatturazione anticipata non integra più il momento impositivo, da qui il dubbio su come comportarsi in caso di fattura emessa dal fornitore estero anteriormente all’ultimazione della prestazione o al pagamento del corrispettivo. Il chiarimento MAP riguarda non solo le prestazioni rese da fornitori UE, ma anche quelle rese da fornitori extra UE: in entrambi i casi il documento commerciale ricevuto dal fornitore rappresenta l’indice dell’ultimazione dell’operazione.
  • sulla modalità di applicazione dell’imposta in capo al committente:
    • se il fornitore è UE, il committente italiano deve integrare la fattura ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 (disciplina degli acquisti intracomunitari di beni), e in caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è tenuto ad emettere entro il mese seguente autofattura indicando anche il codice IVA del prestatore. In proposito, l’Agenzia ha inoltre chiarito che l’adempimento in esame deve essere assolto quando il committente ha avuto conoscenza che la prestazione è stata effettuata o quando ha eseguito il pagamento;
    • se il fornitore è extra UE, il committente italiano deve assolvere l’IVA tramite autofattura

E’ stato inoltre chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se un’operazione che in data 17 marzo 2012 (data di entrata in vigore della L. Comunitaria 2010) fosse già ultimata senza esserci ancora il pagamento debba considerarsi effettuata alla data del successivo pagamento o, per “finzione giuridica”, alla precedente data di entrata in vigore della nuova disciplina.
La risposta è  che ex art. 8, co.5, della L. n. 217/2011, la nuova regola si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e, quindi, ai servizi generici ultimati a partire da tale data; per quelle concluse anteriormente, continuano invece ad applicarsi le regole previgenti, con momento impositivo legato al pagamento del corrispettivo o al momento (anticipato) di emissione della fattura.

>>>> Leggi anche: Legge Comunitaria 2010 – 1) prestazioni di servizi

RM 44/E/2012: territorialità servizi di formazione e aggiornamento professionale

Le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale hanno natura didattica e sono territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione se il committente non è un soggetto passivo, altrimenti seguono la regola del committente.

L’Agenzia delle Entrate nella RM 44/E/2012 precisa la natura delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale,  superando l’indicazione contenuta nelle CM 58/E/2009 e CM 36/E/2010 (risposta 28).
Fino al 31/12/2009, le prestazioni di formazione professionale costituivano categoria autonoma rispetto a quella delle prestazioni didattiche. In particolare, ex vecchio art. 7, co.4, lett. d) DPR 633/1972, si consideravano comprese tra quelle di consulenza e assistenza tecnica, con tassazione in Italia a condizione che il committente fosse ivi stabilito e le prestazioni fossero utilizzate nella UE.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 18/2010 era, tuttavia, dubbio se tali prestazioni rientrassero sempre in questa disciplina: si tratta di servizi generici (articolo 7-ter) o servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies)?.

La normativa comunitaria (art. 44 del Reg. UE n. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011) contribuisce a dissipare ogni dubbio dato che prevede che i servizi culturali, “comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale”.

Dal 01/01/2010, in assenza di uno specifico richiamo alle prestazioni di formazione del personale ex artt. da 7-ter a 7-septies DPR n. 633/1972, non era chiaro se le stesse rientrassero nella deroga ex art. 7-quinquies, con tassazione nel luogo di materiale esecuzione a prescindere dallo status del committente (per tutto il 2010), ovvero quando il committente non è un soggetto passivo (dal 2011).

La RM 44/E/2012 sovvertendo la precedente interpretazione, individua il trattamento IVA delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale in funzione dello status del committente, in quanto il criterio del luogo di esecuzione applicabile a prescindere dalla qualifica del destinatario ha avuto applicazione per il solo 2010.

Dal 01/01/2011 quindi:

  • nei rapporti B2C rileva il luogo di esecuzione, ex art. 7-quinquies DPR 633/1972;
  • nei rapporti B2B rileva la regola generale, con tassazione della prestazione nel Paese del committente.

Corte UE: regime IVA ordinario sul servizio di semplice trasporto

Fonte: Fisco Oggi

Data: 13/04/2012

Autore: A. De Angelis

Oggetto di intervento da parte dei giudici comunitari, il regime speciale riconosciuto dalla direttiva Iva alle agenzie di viaggio ma non applicabile al caso in questione

La domanda di pronuncia pregiudiziale prende le mosse dal ricorso presentato da una società di trasporto di persone contro un avviso di accertamento relativo all’indebita detrazione Iva sui servizi di trasporto passeggeri. L’Amministrazione finanziaria cecoslovacca contestava alla società ricorrente l’applicazione, ai propri servizi di trasporto, del regime speciale IVA riservato, dalla direttiva Iva, alle agenzie di viaggio. Alla stregua di quanto previsto dall’articolo 104, paragrafo 3, primo comma del regolamento di procedura, la decisione della Corte è stata pronunziata con ordinanza in quanto chiaramente desumibile dalla giurisprudenza della Corte.

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Il procedimento principale
La società ricorrente svolge un’attività di trasporto persone nell’ambito del territorio della Repubblica ceca e nel territorio comunitario. Tale attività viene svolta attraverso pullman propri o tramite subfornitori nella forma di autonome società di trasporto assoggettate al regime dell’Iva. Quanto alla clientela, è composta da agenzie di viaggio. Nel fatturare il servizio di trasporto, svolto con l’ausilio delle società subfornitrici, la società ricorrente include l’Iva e provvede a inoltrare una richiesta di rimborso dell’eccedenza, rispetto a quella versata, come disposto nella normativa Iva. Nel corso degli anni si sono verificate eccedenze di imposta piuttosto ingenti che la società ricorrente ha provveduto a detrarre. Ma l’ufficio delle Finanze di Praga ha contestato tali ingenti detrazioni ritenendo che  la società fornisse prestazioni di viaggio da assoggettare al regime speciale Iva. A tale proposito veniva emesso un avviso di accertamento contro cui era proposto ricorso.  Un ricorso respinto anche dal Tribunale municipale di Praga e che induceva la società ricorrente a presentarlo per cassazione. Il giudice nazionale, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione sull’articolo 306 della direttiva Iva che prevede un regime speciale per le agenzie di viaggio, decideva di sospendere il procedimento per sollevare la questione alla Corte di Giustizia comunitaria.
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La questione pregiudiziale
La vera questione affrontata dalla Corte, seppure nel testo sia stata posta un’altra questione ritenuta ininfluente ai fini della pronuncia finale, mira a stabilire se una società di trasporto, come quella di cui alla causa principale, ovvero che offra servizi di trasporto tramite pullman alle agenzie di viaggio senza fornire altri servizi, rientri nel regime speciale Iva che l’articolo 306 della direttiva Iva riserva alle agenzie di viaggio.
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Sulla questione pregiudiziale
A parere della Corte, la presente questione pregiudiziale può essere risolta con una ordinanza motivata, in luogo di una sentenza, in quanto alla fattispecie principale si può applicare la giurisprudenza relativa alla nozione di agenzia di viaggio. Ecco quindi come il regime speciale richiamato, ai fini Iva, ex articolo 26 della sesta direttiva Iva è quello che si applica alle agenzie di viaggio nonché agli organizzatori di tour turistici. Secondo passata giurisprudenza della Corte stessa, il riferimento è alle sentenze Van Ginkel, la fattispecie che vede le agenzie di viaggio fornire soltanto ed esclusivamente alloggi per vacanza non inficia l’applicazione del regime speciale Iva per le stesse agenzie. Seguendo un’altra considerazione dei giudici della sesta sezione della Corte europea, inoltre, le ragioni sottese al regime speciale Iva esulano dalla qualifica del soggetto quale agenzia di viaggio. In altri termini i giudici sottolineano che a rilevare è la tipologia di servizio prestato, che deve essere analogo a quello erogato dalle agenzie di viaggio, a prescindere dalla qualificazione soggettiva dell’operatore. Come già affermato nella già richiamata sentenza Van Ginkel, però, l’applicazione del regime speciale richiede che l’operatore esegua, oltre al semplice trasporto, anche altri servizi aggiuntivi, seppur di carattere accessorio alla prestazione principale. Quanto alla società ricorrente che svolge esclusivamente attività di trasporto, senza offrire alcun servizio aggiuntivo, non rientra nelle condizioni richieste per usufruire del regime Iva speciale previsto dall’articolo 306 della sesta direttiva Iva.
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L’ordinanza
Alla luce delle argomentazioni dei giudici della Corte di Strasburgo e, in considerazione della precedente giurisprudenza pertinente, previo parere dell’avvocato generale, la Corte, considerata anche la richiesta di rinvio operata dal giudice nazionale, ha risolto la questione pregiudiziale con un ordinanza motivata. Una società di trasporto, che non fornisca servizi ulteriori rispetto a quello di trasporto passeggeri, non svolge un’attività per la quale si applica il regime speciale Iva. Tale regime, infatti, è previsto per le sole agenzie di viaggio come disposto dall’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: online la versione 1.07

E’ online sul sito del Commercialista Telematico l’e-book dello Studio Giardini “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.07, aggiornato al 20/3/2012.

L’e-book è diviso in 12 capitoli per 400 pagine, rispetto alla prima versione di 10 capitoli e 242 pagine

Il prezzo dell’e-book è di 30,25 euro IVA inclusa 

Tante le novità e gli aggiornamenti effettuati alle ultime modifiche legislative e di prassi, in particolare alla Legge Comunitaria 2010 (sulle prestazioni di servizi, il momento di effettuazione) e alle recenti modifiche in tema di depositi IVA (obbligo di garanzia ecc.).

L’intero e-book risulta comunque aggiornato e le novità coordinate tra loro nei vari capitoli, per vedere l’indice e la presentazione e per effettuare l’acquisto si rinvia ai seguenti links:

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