TERRITORIALITA’ – RIMBORSI IVA: novità dal 17/03/2012

A partire dal 17/03/2012 entrano in vigore le nuove regole contenute nella Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), in attuazione della Direttiva 2006/112/CE.

Le novità sono le seguenti:

  • le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter DPR 633/1972 rese da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato ad uno non stabilito, o rese da un soggetto non stabilito a uno stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi se di carattere periodico;
  • per prestazioni di servizi rese da soggetti passivi UE l’IVA va assolta in Italia mediante integrazione della fattura emessa dal prestatore con le stesse modalità previste per le cessioni di beni in ambito UE ( ex artt. 46 e 47 DL 331/1993), non si potrà più scegliere se integrare la fattura UE o emettere autofattura;
  • in materia di rimborso IVA (N.B.: IN VIGORE DAL 17/01/2012), con la modifica dell’art. 38-bis, co. 2, DPR 633/1972, è stata aggiunta la nuova previsione di rimborso infrannuale dell’IVA, nei confronti di coloro che effettuano, per un importo superiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo, alcune tipologie di prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • viene inoltre abolito (N.B.: IN VIGORE DAL 17/01/2012) il regime di non imponibilità IVA per tutte le operazioni che riguardano navi e aeromobili commerciali, ora limitato alle sole navi da guerra adibite alla navigazione in alto mare. Il trattamento agevolato viene invece mantenuto per le cessioni di navi adibite alla pesca costiera e per le operazioni di salvataggio ed assistenza in mare a prescindere dalla destinazione delle stesse alla navigazione in alto mare.

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IVA: varata Legge Comunitaria 2010

Il Senato ha definitivamente approvato mercoledi 30 novembre il DDL relativo alla Legge comunitaria 2010 contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE, nello specifico il recepimento delle Direttive 2008/117/CE (in vigore dal 1° gennaio 2010), 2009/69/CE, 2009/162/CE (in vigore dal 1° gennaio 2011).

Le novità più importanti – modifiche al Decreto IVA – riguardano:

  • il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri,
  • l’importazione in sospensione d’imposta di beni destinati a proseguire verso altri stati membri,
  • le cessioni di gas, calore e freddo;
  • i criteri per il rimborso infrannuale IVA;
  • il settore nautico.

PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L’ESTERO

In adeguamento alla Direttiva 2008/117/CE, le prestazioni generiche scambiate da operatori italiani con operatori esteri si considerano effettuate non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando l’effetto anticipatorio dell’eventuale pagamento anteriore.

Tali prestazioni, quando sono rese in via continuativa con durata ultrannuale e senza pagamenti nel relativo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione.

Il nuovo criterio, valido sia per i servizi resi che ricevuti, si applicherà alle prestazioni con soggetti passivi stabiliti all’estero, sia intra che extra UE, dunque con un raggio d’azione più ampio di quello previsto dalla direttiva 117, che detta tale disciplina soltanto per le prestazioni generiche scambiate con operatori UE.

Per le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori UE, il committente soggetto passivo IT, tenuto ad applicare l’IVA con reverse charge, sarà obbligato a integrare la fattura del fornitore, non dovrà più quindi emettere autofattura.

IMPORTAZIONI IN SOSPENSIONE IVA

In recepimento della Direttiva 2009/69/CE potranno essere importati in sospensione IVA i beni destinati a proseguire verso un altro stato UE, non solo “tal quali” come finora ma anche se trasformati o modificati, previa autorizzazione doganale; le condizioni per la sospensione dell’IVA (al fine di assicurare la tassazione a destinazione) sono:

  • l’importatore dovrà fornire il proprio numero di partita IVA, ed anche la partita IVA del soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati,
  • a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro.

CESSIONI DI GAS

In recepimento della Direttiva 2009/162/CE, in materia di territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti, vengono estesi i criteri speciali di localizzazione già previsti fino dal 2005 per le cessioni di gas mediante reti di distribuzione e energia elettrica.

RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il rimborso infrannuale IVA a partire dal 1° trimestre 2012 viene esteso anche ai contribuenti che effettuano, verso soggetti passivi esteri, le seguenti operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi quali operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extra UE, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE.
In tal modo viene compensata la perdita del plafond relativa ai “servizi intra UE” ex art.40 DL 331/1993 in vigore fino alla fine del 2009.

SETTORE NAUTICO

Il regime di non imponibilità viene limitato solo alle navi contemporaneamente

  • destinate alla navigazione d’alto mare (esclusi quindi mare territoriale ed acque interne);
  • destinate all’esercizio di attività commerciali e della pesca

DECORRENZA

Gran parte delle novità scatteranno trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione del settore nautico, le cui novità scattano immediatamente – con l’entrata in vigore della legge – per evitare la procedura d’infrazione in corso con la UE.

Si precisa però che, per il periodo pregresso, le disposizioni sopra richiamate possono essere invocate dal contribuente a proprio favore, data la supremazia della norma comunitaria e la sua entrata in vigore antecedente al recepimento disposto dal legislatore italiano.

TERRITORIALITA’: acquisti di servizi all’estero da parte di Enti Locali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato il 15 novembre 2011 sul proprio sito (www.cndcec.it) un documento sulla nuova territorialità IVA sui servizi: Gli adempimenti degli enti locali per gli acquisti di servizi dall’estero.

Sintesi dell’introduzione

A seguito del D.Lgs. 18/2010 (di attuazione delle tre Direttive 2008/8/CE – territorialità delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE – rimborso IVA ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, 2008/117/CE– contrasto delle frodi fiscali sulle operazioni intra-UE), a partire dal 1° gennaio 2010 cambia il principio generale di territorialità per le prestazioni di servizi generiche (nuovo art. 7-ter DPR 633/1972): dal principio del luogo in cui le stesse prestazioni erano rese, ora si passa al principio del “luogo in cui avviene il consumo effettivo”, vale a dire quello del committente.

Il recepimento delle tre richiamate direttive è un altro passo in avanti nel processo di armonizzazione dell’IVA comunitaria iniziato alla fine degli anni ’60, per attuare un sistema di tassazione delle operazioni imponibili nello Stato in cui avviene il consumo del bene o la fruizione del servizio.

L’art. 6, co.3, della II Direttiva CEE sull’IVA prevedeva, in sintonia con la qualificazione dell’IVA come imposta sui consumi, che le prestazioni di servizi fossero imponibili nel “luogo di utilizzazione”. Questo però era previsto solo per alcune prestazioni di servizi, negli altri casi l’individuazione del criterio di territorialità era rimessa alla discrezionalità degli Stati.

Questa mancata completa armonizzazione fece si che in molti casi non fosse possibile stabilire quale fosse il luogo di utilizzo del servizio, con il conseguente verificarsi di fenomeni di doppia imposizione o non tassazione.

Gli Organi comunitari rividero di conseguenza le regole in materia di prestazioni di servizi, e con la VI Direttiva CEE introdussero come regola generale della territorialità quella incentrata sul “domicilio del prestatore del servizio” (e non più quella sul “luogo di utilizzazione” della prestazione).

La normativa prevista dalla VI Direttiva veniva trasportata interamente nell’art. 7 DPR 633/1972, nel quale, accanto alla regola generale, venivano introdotte, per determinate categorie di servizi, una serie di deroghe, che determinavano la tassazione con riferimento a 3 parametri alternativi:

  • luogo di esecuzione della prestazione;
  • luogo di utilizzazione della stessa;
  • luogo del domicilio o della residenza del committente.

Questa soluzione era di fatto di non facile comprensione, non eliminava i fenomeni di doppia imposizione e causava spesso conflitti di competenza tra i diversi Stati membri, al punto che il principio generale del luogo del prestatore del servizio veniva applicato molto raramente, creandosi così un complesso sistema di deroghe al principio generale che nella maggior parte dei casi andava a tassare il servizio nel luogo di destinazione del servizio stesso (= principio del committente).

Così, a livello comunitario, non si è fatto altro che prendere atto che la IV Direttiva non era riuscita a semplificare il quadro normativo in materia di territorialità delle prestazioni, e con la Direttiva 2008/8/CE, entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 2010, si è tornati al criterio del “luogo di utilizzo” come il più idoneo a tassare le prestazioni di servizio.

Dal 1° gennaio 2010 è stato introdotto un sistema in cui le prestazioni di servizio vengono distinte in base ai soggetti che ricevono la prestazione stessa:

  • privati consumatori : resta il vecchio principio secondo cui luogo dell’imposizione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica (o stabile organizzazione) – luogo del prestatore;
  • soggetti passivi: si attua la nuova regola secondo cui il luogo di imposizione diviene, di norma, quello in cui avviene il consumo effettivo – luogo del committente.

Altra novità: “soggetto passivo” è anche colui cui sono ascrivibili attività non rilevanti ai fini IVA, semplicemente in quanto titolare di Partita IVA ovvero identificato ai fini IVA, quindi, sono soggetti passivi (oltre ovviamente alle ditte):

  • tutti gli enti non commerciali (art. 4, co.4, DPR 633/1972) se titolari di Partita IVA (per l’attività commerciale) e
  • tutti coloro che svolgono esclusivamente attività istituzionali, identificati però ai fini IVA in quanto hanno effettuato acquisti INTRA oltre la soglia di 10.000,00 Euro (art. 38, DL 331/1993) e
  • gli stessi enti che, anche al di sotto di tale soglia, hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che, a tale motivo, dispongono di un numero di Partita IVA (art. 38, co.6 DL 331/1993).

Pertanto, il fatto stesso di possedere Partita IVA , anche se non attribuisce la qualifica di “soggetto passivo” in senso proprio, fa sì che non si debba più distinguere se l’Ente pubblico non commerciale (così anche l’Ente Locale territoriale) riceva una determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia e sono quindi tutti interessati dalla nuova territorialità delle prestazioni di servizi.

In ogni caso gli Enti Locali, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità IVA, potranno continuare ad esercitare il diritto alla detrazione solamente per gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali e non per quelli effettuati per attività istituzionali.

In altre parole, non ai fini della detraibilità dell’IVA sulle spese sostenute per acquisti di beni/servizi bensì solo a quelli della definizione della territorialità e quindi degli adempimenti INTRASTAT, gli Enti Locali sono soggetti “business”.

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