INTRASTAT: sanzioni applicabili – aggiornamento 2021

INTRASTAT: sanzioni applicabili – Aggiornamento marzo 2021

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI FISCALI 

Dalla lettura dell’art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non si applicano invece sanzioni per:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

In pratica le violazioni e relative sanzioni sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione: 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso, applicabile alle violazioni fiscali ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI STATISTICI

Tali sanzioni si applicano ad oggi solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

I dati statistici sanzionabili sono quelli ex art.6 Decreto MEF 22/02/2010. Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2020 del 20/02/2020

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

DOGANA: BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

Il Regno Unito ha lasciato la UE il 31 gennaio 2020, con un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione fino al 31/12/2020.

Fino al 31/12/2020 le norme e le procedure in materia doganale e fiscale restano invariate (si continua a presentare l’INTRASTAT), ma, dal 01/01/2021 tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito saranno operazioni di esportazione (verso paese terzo – extra UE) con necessità di fare dogana.
Per questo motivo gli operatori devono essere pronti al ripristino delle normali operazioni doganali ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla Commissione europea (pdf 188 kb).

PROCEDURE

Le procedure sono quelle consuete per le operazioni export:

  • presentazione della dichiarazione doganale,
  • assegnazione M.R.N (Movement Reference Number),
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)
  • visto uscire della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate;
  • Inoltre è necessario essere titolari di un codice EORI (gli operatori sprovvisti di tale codice possono richiederlo all’Agenzia Dogane – V. scheda di sintesi specifica codice EORI redatta da Agenzia ICE)

Vedere la pagina dedicata del sito dell’Agenzia Dogane.

LINEE GUIDA UK

Il Governo britannico ha pubblicato un dettagliato modello operativo sulle operazioni tra Gran Bretagna e Unione Europea (aggiornato ad ottobre 2020).

Le linee guida – rivolte prevalentemente agli operatori inglesi – sono utili tuttavia anche per le imprese IT che hanno relazioni commerciali con partner GB e riportano cambiamenti,  formalità e documentazione necessaria per prepararsi all’uscita del Regno Unito dalla UE dopo il periodo di transizione. Si arriverà al pieno regime delle nuove operazioni doganali, con richiesta di documentazione più dettagliata, solo dal 1° luglio 2021.

SCHEDA ICE BREXIT e DOGANA

L’ICE ha predisposto una scheda sintetica (pdf 265 kb), con il riassunto di alcuni temi trattati nel modello operativo di cui sopra, mettendo in risalto tre momenti:

  • 01/01/2021 – introduzione dei controlli doganali all’importazione; 
  • 01/04/2021 – introduzione controlli per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari
  • 01/07/2021 – tutti i nuovi regimi doganali saranno completamente operativi

Per le merci coperte da Convenzioni internazionali (ATA – TIR), l’operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.

AGENZIA DOGANE

L’Agenzia Dogane con la nota del 26/02/2019 che descrive gli impatti di natura doganale nell’ipotesi di uscita senza accordo.

PASSEGGERI

Solo a partire dal 1/10/2021 sarà obbligatoria per i cittadini UEl’esibizione del passaporto per l’ingresso nel Regno Unito, poiché il governo abolirà gradualmente l’uso delle carte d’identità nazionali. Inoltre, non saranno necessari visti di ingresso per viaggi di breve durata o turismo.

Sezione dedicata sul Sito: UTILITY & DOWNLOADS – BREXIT

IVA: strumento UE per IVA beni e servizi di ogni Paese UE

IVA: strumento UE per beni e servizi di ogni Paese UE

La Commissione UE ha pubblicato uno strumento online per la ricerca dell’aliquota IVA corretta di beni e servizi in ogni Paese UE. Il link è disponibile all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html .

COME FUNZIONA

Lo strumento consente di sapere l’aliquota IVA applicata da ogni Stato UE per cessioni di beni e prestazioni di servizi, inserendo le seguenti informazioni:

  • lo Stato UE di interesse;
  • la data alla quale l’aliquota IVA si intende applicabile;
  • la scelta di una specifica categoria (con la possibilità, ad es. di scegliere una Regione speciale, un’aliquota temporanea, un regime di aliquota “zero” vale a dire la non applicazione dell’IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione);
  • per le cessioni di beni, il codice NC nomenclatura combinata;
  • per le prestazioni di servizi, il codice “CPA” (quello utilizzato per gli INTRASTAT).

PERCHE’ E’ STATO FATTO

Per l’e-commerce, dove vige la regola dell’aliquota IVA dello Stato di destinazione, infatti per gli operatori è fondamentale, anche ai fini di una pianificazione delle attività, uno strumento per verificare in via immediata l’effettiva aliquota applicabile in ciascuno Stato ove il bene si considera ceduto ovvero ove il servizio si considera prestato.

Questo anche perchè la procedura formale di verifica dell’aliquota IVA applicabile, a livello nazionale, è parecchio tortuosa: prima si fa una istanza all’Agenzia Dogane, competente per l’accertamento tecnico-merceologico sui prodotti ceduti, e poi dopo il parere tecnico delle Dogane, è possibile presentare un’interpello all’Agenzia Entrate, allegando il parere già rilasciato (v.  CM 32/E/2010)

NOVITA’ IN MATERIA DI E-COMMERCE

In relazione al commercio elettronico “indiretto” dal 1° luglio 2021, per effetto della direttiva 2017/2455/Ue:

  • il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • sono abolite le soglie attuali per le vendite a distanza (comprese tra 35.000 e 100.000 euro), con l’introduzione di una soglia di 10.000 euro, unica per tutti gli Stati UE, al di sopra della quale la cessione si considera effettuata nello Stato di destinazione dei beni (con applicazione dell’IVA locale).

In merito a tali novità, la Commissione UE ha diffuso le note esplicative, al fine di semplificare le procedure per le imprese UE che effettuano vendite on line transfrontaliere e di rafforzare il mercato unico. Il particolare regime IVA delle vendite a distanza impone infatti alle imprese UE, al di sopra di specifiche soglie, di registrarsi nei singoli Stati membri in cui i prodotti sono ceduti e consumati, con un conseguente vantaggio commerciale per le imprese extra UE rispetto a quelle stabilite nella UE.

In relazione al commercio elettronico diretto:

  • Per il commercio elettronico diretto, la direttiva 2017/2455/Ue, applicabile dal 1° gennaio 2019 (recepita in Italia con DLgs. 45/2020) prevede che i servizi elettronici B2C rilevano territorialmente nello Stato membro ove è domiciliato o residente il committente (art. 7-octies comma 1 DPR 633/72). L’IVA si applica quindi nello Stato UE del committente, ferma la possibilità per il prestatore di avvalersi del meccanismo del MOSS per l’assolvimento del tributo.

TERRITORIALITA’ IVA Servizi Elettronici

Recepita la nuova territorialità IVA per i servizi elettronici

Il D.Lgs che recepisce (tardivamente), la direttiva 2017/2455/UE sulla territorialità IVA per le prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), rese a committenti UE non soggetti passivi di imposta.

Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma la direttiva risulta efficace già a decorrere dal 1° gennaio 2019.

NUOVA TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI

In sintesi, per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per i servizi forniti per via elettronica nei confronti di privati di altri Stati UE, l’operazione è territorialmente rilevante nello Stato del prestatore, ex art. 7-octies DPR 633/72, se:

  • il prestatore è un soggetto IVA stabilito in uno Stato UE che presta i servizi a privati stabiliti in un altro Stato UE;
  • il valore totale, al netto dell’IVA, dei servizi elettronici resi da tale soggetto nei confronti di privati non supera, nell’anno civile corrente e in quello precedente, la soglia di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale)

Il fornitore può comunque optare, con un vincolo biennale, per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE del committente.

Ex Allegato II direttiva 2006/112/Ce in relazione ai servizi elettronici, i soggetti passivi possono applicare l’IVA nello Stato di stabilimento se forniscono (fermo il limite di 10.000 euro annui) :

  • siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • software e relativi aggiornamenti;
  • immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • prestazioni di insegnamento a distanza.

REGIME DEL MOSS

Il D.Lgs amplia anche la portata del MOSS:

  • i prestatori di servizi che non si sono identificati nei diversi Stati UE ove il servizio è destinato possano assolvere l’IVA dovuta in tale Stato;
  • viene esteso l’utilizzo del MOSS anche ai soggetti passivi extra UE registrati ai fini IVA in uno Stato membro UE;
  • il prestatore che opta per il MOSS non dovrà più seguire le regole di fatturazione dello Stato di destinazione dei servizi ma quelle dello Stato in cui è identificato (deroga al principio generale ex art. 219-bis, par. 1 direttiva 2006/112/CE).

In Italia, i servizi elettronici, se rilevanti nel territorio dello Stato, non richiedono emissione della fattura (art. 22 co.1 n. 6-ter DPR 633/72), né di documentare i corrispettivi, ad es. con scontrino o ricevuta fiscale (DM 27 ottobre 2015).

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