TERRITORIALITA’: MOSS, dichiarazione del 1° trimestre entro il 20 aprile

Dal 1/04/2015 e fino al 20/04, per gli operatori nazionali e quelli extra UE registrati al portale MOSS italiano (sicuramente non una moltitudine), si può trasmettere la dichiarazione IVA e versare l’IVA dovuta sui servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce) prestati a non soggetti passivi IVA (B2C) stabiliti in altri Stati membri UE servendosi dell’apposito sito internet.

Si precisa che il MOSS è il regime facoltativo in vigore dal 1° gennaio 2015 ed ha le seguenti caratteristiche:

  • Dal 1/01/2015 il luogo delle prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce), rese a privati consumatori stabiliti nell’UE, non è più il paese di stabilimento del fornitore, ma quello del destinatario.
  • rappresenta una semplificazione, poichè con la nuova disciplina, questi servizi si considerano effettuati nel Paese UE del destinatario B2C e non in quello del prestatore, evitando al fornitore di doversi identificare ai fini IVA presso ogni Stato UE di consumo.
  • Il fornitore non applica l’IVA con l’aliquota vigente nel proprio Stato, ma con le aliquote dei vari paesi UE in cui sono stabiliti i clienti, facendo così cessare la distorsione concorrenziale che avvantaggiava le imprese stabilite nei paesi con le aliquote più basse (tipo Lussemburgo o Cipro);
  • vengono  equiparate, inoltre, le imprese UE a quelle stabilite fuori UE, che già applicavano il criterio della tassazione a destinazione.
  • il MOSS si distingue in regime non UE (per le imprese extra UE) e regime UE (per le stabilite oppure aventi stabile organizzazione nell’UE);
  • il MOSS è un’evoluzione del regime già previsto per le imprese extra UE che prestano servizi elettronici, infatti il regime non UE viene disciplinato dal nuovo art. 74-quinquies, DPR 633/1972, mentre il regime UE viene disciplinato ex art. 74-quinquies, e nuovo art.74-sexies.
  • In ogni caso, le imprese che si avvalgono del regime speciale MOSS sono dispensate dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e dovranno osservare i particolari obblighi previsti dalle disposizioni speciali sopra richiamate, tra cui la presentazione di una dichiarazione trimestrale delle operazioni Moss, accompagnata dal versamento della relativa imposta

Il portale MOSS è aperto dal 1/10/2014 (v. provvedimento 122854 del 30/09/2014 Agenzia Entrate). Il DLgs. che introduce il regime MOSS, dando attuazione della Direttiva 2008/8/CE, è stato approvato in via definitiva dal CdM il 27/03/2015 dopo ben tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole .

Modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione.

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TERRITORIALITA’: approvato il decreto MOSS sui servizi e-commerce e telecomunicazione

Mentre in tutta la UE non si parla (quasi) d’altro da metà 2014, in Italia, dopo “soli” tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, broadcasting ed e-commerce) rese a privati domiciliati o residenti nell’UE (B2C), il governo ha approvato (CdM del 27/03/2015), il D.Lgs che recepisce la disciplina ex art. 58 direttiva 2006/112/CE, riscrivendo in diversi punti il DPR 633/72.

Ex art. 7-sexies lett. f) e g) DPR 633/1972 (deroghe al criterio di tassazione dei servizi B2C ex art. 7-ter co.1 lett. b), si considerano effettuate nello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, rispettivamente:

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TERRITORIALITA’: MOSS, aggiornate le informazioni su e-commerce e telecomunicazioni nella UE

La Commissione UE ha aggiornato il suo sito web sulle nuove regole IVA applicabili, a partire dal 1° gennaio 2015, ai servizi TBES – telecomunicazione, broadcasting (teleradiodiffusione) e prestati tramite mezzi elettronici (e-commerce), forniti a privati consumatori B2C, e al regime del MOSS (Mini One Stop Shop).

Nella tabella che si riporta sotto sono sintetizzate le seguenti informazioni:

  • le scelte definitive di tutti gli Stati UE – tranne l’Italia (tanto per cambiare) – in merito a quanto previsto ex art. 58 direttiva 2006/112/CE con riferimento all’adozione del criterio dell’utilizzo: esso è stato recepito in nove Stati UE.
  • Le aliquote IVA ridotte e ordinarie applicabili ai servizi TBES di telecomunicazione, broadcasting ed e-commerce, incluse le aliquote dei territori che godono di un regime di tassazione privilegiata (ad es. Jungholz e Mittelberg per l’Austria, Dodecaneso e isole Cicladi per la Grecia, Madeira e isole Azzorre per il Portogallo).
  • Obbligatorietà dell’emissione della fattura per ciascuno Stato UE, ammissibilità di forme alternative di adempimento dell’obbligo di documentazione dell’operazione attiva.

In Italia

Mentre in altri Paesi UE non si è parlato d’altro per tutta la seconda metà del 2014, in Italia

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IVA: illegittima l’IVA ridotta su e-books

La Corte di Giustizia UE ha stabilito con le sentenze C-479/13 e C-502/13 contro Francia e Lussemburgo che è illegittima l’IVA ridotta su e-books, libri digitali o elettronici

Il caso trae origine da un ricorso per inadempimento, previsto dall’articolo 258 TFUE, e proposto nel 2013 dalla Commissione UE contro la legislazione francese e quella del Lussemburgo che prevedevano l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta per le forniture di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli forniti mediante scaricamento.

I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia

  • Sull’applicazione, da parte degli Stati membri UE, delle aliquote Iva ridotte, la direttiva 2006/112/CE pone dei vincoli alle legislazioni nazionali: tali aliquote sono ammesse in deroga al principio secondo cui gli Stati membri applicano un’aliquota IVA normale alle operazioni soggette a IVA e, pertanto, devono essere interpretate restrittivamente.
  • Ex art.98, paragrafo 2, direttiva Iva le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, che fa riferimento – al punto 6 – alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia, a cessioni di beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale e, pertanto, non può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.
  • Ex art.98, par. 2, co.2 direttiva Iva, viene confermata tale interpretazione: si esclude espressamente l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, tra i quali è riconducibile la fornitura di libri digitali o elettronici.

Libri elettronici (e-books) e libri su supporto fisico

  • Ex punto 3 allegato II direttiva Iva, e art. 7, p. 1 e 2, Reg. UE 282/2011 e il punto 3 dell’allegato I di quest’ultimo, statuiscono che la fornitura del contenuto digitale di libri costituisce un servizio prestato tramite mezzi elettronici.
  • I libri su supporto fisico di cui al punto 6), allegato III, direttiva Iva sono quindi libri forniti insieme con un supporto fisico, quale un cd-rom, una chiavetta usb, ecc.Qualificazione IVA della fornitura di libri elettronici e di libri su supporto fisico

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