TERRITORIALITA’: attive le registrazioni al MOSS

A partire dal 1° ottobre 2014 gli operatori economici possono registrarsi ai fini del MOSS sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

Il MOSS (mini one stop shop) è il mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare in Italia l’IVA dovuta sui servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) prestati a persone non soggetti passivi IVA (transazioni Business to Consumer – B2C), anziché identificarsi ai fini IVA nei singoli Stati membri ed effettuare in ciascuno stato gli adempimenti IVA, a partire dal 1° gennaio 2015. Con tale regime speciale opzionale, attraverso il  portale web del MOSS, il fornitore non è più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni IVA. Infatti, dopo aver trasmesso telematicamente al MOSS le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuato i versamenti, questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

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TERRITORIALITA’: si avvicina la registrazione al MOSS dal 1° ottobre

Fonte: Fisco Oggi

Data: 29/08/2014

Autore: A. De Angelis

Il primo ottobre prenderà il via la prima delle operazioni sulle nuove norme Iva relative al luogo di prestazione dei servizi.

Ai nastri di partenza il nuovo regime opzionale per l’IVA. A partire dal primo ottobre, ogni singolo Stato membro dovrà essere dotato di un apposito portale di accesso al regime. Si tratta di un regime opzionale che permetterà agli operatori economici operanti in altri Paesi membri UE di effettuare la dichiarazione annuale e i versamenti dell’imposta  senza dover effettuare una registrazione presso ogni Stato membro. Il regime riguarda sostanzialmente il commercio (Business to Consumer – B2C) e, in particolare, è rivolto a tutti coloro che non sono soggetti passivi IVA. Continue reading

IVA: ai fini IVA c’è Stabile Organizzazione solo con l’elemento umano

Con la CM 26/E/2014, sul regime fiscale delle operazioni legate all’ Expo 2015 a Milano, si indicano anche alcuni criteri di identificazione di una stabile organizzazione, validi anche al di là dell’ambito della circolare stessa. Si tratta, in particolare, di indicazioni utili nel momento in cui l’impresa estera decide di operare sul mercato italiano per un singolo affare, chiaramente per un periodo di tempo non marginale, sicché in certi contesti non è immediatamente chiaro se la struttura italiana per mezzo della quale viene svolta tale attività sia o no stabile organizzazione. Continue reading

IVA: vigilanza armata su navi mercantili senza IVA – RM 79/E/2014

L’Agenzia Entrate con RM 79/E/2014, ha chiarito che il servizio di vigilanza e protezione a tutela delle navi mercantili, battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio pirateria, non è imponibile ai fini IVA: si tratta infatti di prestazione riconducibile a quelle direttamente destinate ai bisogni delle navi e degli aeromobili, a cui si applica l’art. 8-bis, co. 1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

Questo perchè la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011):

  • ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/72 (regime di non imponibilità IVA delle operazioni nel settore aeronavale), così che il regime di non imponibilità si applica a condizione che le navi non solo siano destinate all’esercizio di attività commerciali, ma anche a condizione che siano adibite alla navigazione in alto mare: per questo ultimo requisito non basta che le unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo il Codice della Navigazione (RD 327/42) e certificata dagli Enti di classificazione navale, ma è necessario che esse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare. La definizione di “alto mare” viene dalla Convenzione ONU sul diritto del mare (art. 86): sono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.
  • ha introdotto la lett. e-bis) all’art. 8-bis, estendendo il regime di non imponibilità delle prestazioni di servizi relative alle navi a tutti i servizi destinati a sopperire ai bisogni delle navi stesse. Sono quindi non imponibili tutti i servizi relativi alle navi, purché presentino un collegamento funzionale diretto col tipo di navigazione e con i bisogni delle navi e del loro carico, e purché (Corte di Giustizia CE cause riunite C-181/04 e C-183/04) rese direttamente all’armatore della nave.

Sul caso specifico, i servizi di vigilanza armata delle navi battenti bandiera italiana, resi dalla società istante – territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972 – hanno tutti i requisiti ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis):

  • c’è l’utilizzo della nave per scopi commerciali, in quanto, ex art. 5, co.4 DL 107/2011 (misure urgenti antipirateria), i servizi in questione sono consentiti esclusivamente a tutela delle navi mercantili battenti bandiera italiana. Tale caratteristica dovrebbe, quindi, costituire, di per sé, una conferma della destinazione all’esercizio dell’attività commerciale delle navi in questione;
  • c’è il requisito della navigazione in alto mare, poiché, ex art. 5, co. 4 DL 107/2011, le navi che possono fruire del servizio di vigilanza armata sono solo quelle che percorrono tratte comprese nelle acque internazionali a rischio di pirateria, individuate con decreto Ministero della Difesa 1° settembre 2011.
  • Infine, sul requisito delle caratteristiche del servizio e, in particolare, sul nesso funzionale dello stesso rispetto ai bisogni delle navi e del loro carico, tra le prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi sono comprese non solo quelle connesse alla struttura della nave e/o alle sue componenti, ma anche tutti i servizi che, di fatto, rendono possibile l’esercizio dell’attività cui la nave stessa è destinata. Dato che la pirateria rappresenta una concreta minaccia alla libertà di navigazione, il servizio di vigilanza armata, fornito dalla società istante alle navi mercantili italiane, ha un nesso funzionale diretto con i bisogni della nave, poiché garantisce la sua sicurezza e il suo carico oltre che l’incolumità dell’equipaggio durante la navigazione nelle rotte internazionali.

Per tali motivi i servizi di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria possono fruire del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis) DPR 633/1972.