TERRITORIALITA’: registrazioni per MOSS dal 1° ottobre 2014

Dal 01/01/2015, il regime speciale IVA B2C che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore, forniti da prestatori non stabiliti nella UE (VoES), sarà esteso ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della direttiva 2008/8/CE: il MOSS (Mini One Stop Shop).

In pratica, dal 01/01/2015 cambieranno le norme IVA sul luogo di prestazione dei servizi TBES – telecomunicazione, tele radio diffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C): a partire da tale data, tali servizi si considereranno effettuati nel Paese UE del destinatario e non in quello del prestatore.

Dal 01/10/2014, partono le registrazioni per il MOSS (Mini One Stop Shop)

L’Agenzia Entrate fornisce le prime indicazioni sul percorso che porterà all’operatività del MOSS dal 01/01/2015: gli operatori commerciali potranno registrarsi sul sito dell’Agenzia Entrate dal 01/01/2014, mentre ad oggi sono già disponibili sul sito l’infografica e la scheda in italiano e in inglese con il calendario degli step che segnano il prossimo arrivo del mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare l’IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C).

Il fornitore, infatti, dovrà trasmettere telematicamente al MOSS le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i versamenti IVA, che saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

Possono avvalersi del MOSS:

  • i soggetti passivi stabiliti nella UE (in tal caso è obbligatorio utilizzare come Stato membro di identificazione quello in cui si ha la sede principale);
  • i soggetti passivi stabiliti extra UE (in tal caso è possibile scegliere liberamente lo Stato membro di identificazione, a meno che non si abbia una stabile organizzazione registrata in un Paese UE).

Il regime è facoltativo,  ma se un contribuente sceglie di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri

>>>> Vai alla scheda sul sito dell’Agenzia Entrate

>>>> Vai al sito della Commissione UE 

>>>> Vai alla sezione “UTILITY & DOWNLOADS” del sito dedicata alla Territorialità servizi

TERRITORIALITA’: trasporto passeggeri su motonave di società è giro turistico e vuole l’IVA

La Corte di Cassazione, con ordinanza 12599 del 4 giugno 2014 ha stabilito che il trasporto di passeggeri per brevi crociere a bordo della motonave di una società non consente a quest’ultima di beneficiare dell’esenzione IVA per i proventi incassati, poiché il servizio prestato comprende anche prestazioni accessorie turistico ricreative, sia in navigazione sia a terra.

Secondo la Cassazione l’esenzione IVA spetta soltanto in caso di mero trasporto pubblico, di linea oppure no, senza servizi aggiuntivi e con assegnazione ricevuta per procedura concorsuale.

>>> Link all’articolo completo su FISCO OGGI del 19/06/2014

E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: online la versione 1.09

E’ online sul sito del Commercialista Telematico il nuovo e-book dello Studio Giardini “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.09, aggiornato al 13/05/2014.

L’e-book è diviso in 12 capitoli per circa 400 pagine.

>>>> Scarica gratuitamente indice e presentazione dell’e-book

Tante le novità e gli aggiornamenti effettuati alle ultime modifiche legislative e di prassi, in particolare:

  • la cronologia delle modifiche alla normativa IVA dal 2010;
  • l’ingresso della Croazia nella UE a partire dal 01/07/2013 e i riflessi IVA(beni, servizi, triangolazioni) e doganali (origine, ecc.)
  • le operazioni effettuate prima della nomina del rappresentante fiscale;
  • il nuovo Codice Doganale Comunitario Reg. UE 952/2013;
  • la RM 10/E/2014 sull’Expo Milano 2015
  • la RM 94/E/2013 sulle cessioni all’esportazione con effetto traslativo differito
  • la sentenza della corte UE sul termine di 90 giorni per l’export
  • l’immissione in libera pratica senza prestazione di garanzia dal 08/04/2014
  • determinazione del valore in dogana tramite first sale rule per vendite a catena;
  • il Reg. 1042/UE/2013 in tema di servizi immobiliari e servizi Tbes
  • il nuovo regime MOSS (Mini One Stop Shop) per i servizi Tbes (Telecommunication Broadcasting Electronic Services);
  • le novità in materia di VIES
  • lo scadenzario Intrastat 2014
  • il caso particolare della triangolazione con leasing
  • la nuova comunicazione polivalente per acquisti da san Marino e comunicazioni black list e le modalità di compilazione
  • l’uscita di San Marino dall’elenco dei Paesi Black List DM 12/02/2014
  • lo scadenzario Black List 2014
  • le nuove proposte di armonizzazione delle sanzioni doganali in ambito UE
  • la CM 35/E/2013 in merito all’IVA pagata a seguito di accertamento import

>>>> Acquista l’e-book (prezzo 30,25 € IVA inclusa)

TERRITORIALITA’: Reg. (UE) 1042/2013 e servizi immobiliari

Per uniformare la tassazione in tutta la UE, con Reg. (UE) 1042/2013 sono state introdotte regole dettagliate anche in materia di servizi immobiliari, uno dei servizi con le modalità di tassazione meno uniformi in tutta la UE.

Il criterio di tassazione dei servizi relativi a beni immobili è quello del luogo ove sono situati gli immobili (v. art.7-quater, co.1, lett. a DPR 633/1972); tuttavia resta sempre difficile capire quando si è in presenza di tali tipi di servizi, poichè a livello UE non esiste una definizione unica di bene immobile, e neanche dei criteri per collegare univocamente un servizio a un bene immobile.

Il Reg. (UE) 1042/2013 colma queste lacune, definendo innanzitutto i beni immobili come (art.13 ter):

  • una parte specifica del suolo, in superficie o sottosuolo, su cui possano essere costituiti diritti di proprietà e possesso;
  • qualsiasi fabbricato/edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sotto o sopra il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile o rimovibile;
  • qualsiasi elemento che sia stato installato e sia parte integrante di un fabbricato o edificio e in mancanza del quale il fabbricato o edificio risulti incompleto (porte, scale, finestre, ascensori);
  • qualsiasi elemento, apparecchio, congegno installato permanentemente su un fabbricato o edificio che non possa essere rimosso senza alterare o distruggere il fabbricato o edificio.

L’Agenzia Entrate ha definito (CM 38/E/2010 – risp.1.8) bene immobile quando non sia possibile separare il mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

Sono prestazioni relative a beni immobili i servizi che hanno un collegamento sufficientemente diretto con i beni immobili, ad es. se il bene è un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione nonchè, con riferimento ai servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi come oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene. In maniera simile si era espressa anche l’agenzia Entrate con RM 48/E/2010.

Sono servizi immobiliari :

  • elaborazione di planimetrie per un fabbricato o parti di esso destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere che il fabbricato sia stato costruito;
  • la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
  • l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
  • l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione ef­fettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la con­cimazione;
  • il rilevamento e la valutazione del rischio e del­l’integrità di beni immobili;
  • la valutazione di beni immobili, anche a fini as­sicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
  • la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’im­mobile ad uso esclusivo del destinatario;
  • la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
  • la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare li­cenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e re­stauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e ripara­zione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • l’installazione o il montaggio di macchinari o at­trezzature che, una volta installati o montati, pos­sano essere considerati beni immobili;
  • lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che pos­sano essere considerati beni immobili;
  • la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o resi­denziali da o per conto del proprietario;
  • attività di intermediazione nella vendita, nella lo­cazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni ma­teriali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
  • servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferi­mento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qua­lora la sottostante operazione che dà luogo all’al­terazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

Non sono invece servizi relativi a beni immobili:

  • l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
  • il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario (ma vedi anche causa C-155/12, in parte contrastante con la CM 28/E/2011);
  • la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;
  • l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione ana­loga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;
  • la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a con­sentire l’esposizione di prodotti, quali la progetta­zione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
  • l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
  • la gestione del portafoglio di investimenti immo­biliari;
  • servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al par. 2, lett. q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esi­stenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Possono essere servizi immobiliari:

  • qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni im­mobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il presta­tore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.