E-COMMERCE IVA: dichiarazione OSS (One Stop Shop)

E-COMMERCE IVA: dichiarazione OSS (One Stop Shop)

Scadenza al 30/04/2024 – 1° trimestre 2024

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Si avvicina la scadenza del 30 aprile, per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione OSS trimestrale per il primo trimestre 2024.

Le altre scadenze sono:

  • 2° trimestre 2024 – 31/07/2024 (anche se è sabato o domenica)
  • 3° trimestre 2024 – 31/10/2024 (anche se è sabato o domenica)
  • 4° trimestre 2024 – 31/01/2025 (anche se è sabato o domenica)

L’adempimento è obbligatorio per tutti coloro che hanno aderito al sistema OSS, in vigore dal 1° luglio 2021, regime fiscale a cui è possibile aderire allo scopo di evitare l’identificazione IVA in tutti gli stati membri UE in cui vengono effettuate vendite B2C (questo molto in breve).

Questa utility (n.1 E-BOOK + n.1 Tool Excel) nasce quindi per calcolare e ricavare i dati necessari per l’invio della dichiarazione trimestrale OSS (One Stop Shop) delle vendite a consumatori finali residenti in altri Stati UE.

Il tool excel DICHIARAZIONE OSS vi guiderà infatti per calcolare l’importo dell’IVA da versare:

  • per le cessioni di beni a consumatori finali UE, ad ogni singolo Paese UE secondo l’aliquota nello stesso vigente, a partire dai corrispettivi di vendita, per il trimestre di riferimento;
  • per le prestazioni di servizi TTE a consumatori finali UE, ad ogni singolo Paese UE secondo l’aliquota nello stesso vigente, a partire dai corrispettivi di vendita, per il trimestre di riferimento;
  • è presente inoltre una pagina di riepilogo annuale.

L’e-book DICHIARAZIONE OSS (NUOVO!) vi guiderà passo passo per:

  • la registrazione al regime OSS;
  • la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione trimestrale OSS;
  • il pagamento IVA OSS.

PUO’ SERVIRTI SE

Sei una micro/piccola azienda che vende online a privati UE e ha scelto il sistema OSS o se sei il commercialista che deve effettuare i calcoli ed inviare le dichiarazioni e ti serve un tool di utilizzo immediato, comprensibile anche da un bambino piccolo.

Aggiornato al 09/04/2024.

Saranno aggiunte altre utilità relative all’argomento, intanto è possibile consultare la sezione UTILITY & DOWNLOADS.

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PLAFOND: autofattura per splafonamento sempre entro l’anno

Autofattura per splafonamento sempre entro l’anno. L’emissione dell’autofattura elettronica TD21 non sembra possibile successivamente.

Ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972 sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e servizi effettuate verso l’esportatore abituale che si avvale della facoltà di acquistare o importare beni utilizzando il plafond disponibile. Se vengono effettuate operazioni oltre il plafond disponibile (splafonamento), l’esportatore abituale è soggetto a sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre a dover pagare IVA non versata e interessi (art. 7 comma 4 DLgs. 471/1997).

REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO

L’esportatore abituale può regolarizzare lo splafonamento in tre modi (v. RM 16/E/2017 ed altri), e facendo anche il ravvedimento operoso:
– metodo 1: chiedere al fornitore una variazione in aumento dell’IVA, ex art. 26 co.1 DPR 633/1972, con pagamento sanzioni e interessi da parte del cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione IVA in capo a quest’ultimo (risposta a interpello AdE n. 531/2020).
– metodo 2: l’esportatore abituale emette autofattura con gli estremi identificativi del fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, da versare con modello F24 insieme a sanzioni e interessi;
– metodo 3: l’esportatore abituale emette autofattura come sopra, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro delle vendite che degli acquisti, assolvendo l’IVA in  liquidazione periodica, insieme a sanzioni e interessi.

AUTOFATTURA ENTRO L’ANNO

Nella prassi solo il metodo 3 (autofattura in liquidazione periodica) dovrebbe essere effettuato entro l’anno di splafonamento.

Se invece  si legge la Guida alla fatturazione elettronica via SdI dell’Agenzia Entrate, sembra che, in riferimento a tutte e tre le procedure di cui sopra, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica “deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque ricadere nell’anno dello splafonamento”. Se così fosse, l’esportatore abituale dovrebbe per forza regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, per far accettare il file XML della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio con il codice tipo documento “TD21”.

In tal modo almeno l’esportatore abituale potrebbe detrarre l’IVA assolta con autofattura entro il termine ultimo possibile per le note di variazione in diminuzione (CM 1/E/2018), cioè il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno dello splafonamento.

LE UTILITY PER LA GESTIONE DEL PLAFOND

Sezione PLAFOND del sito

Abbiamo pubblicato:

  • PLAFOND IVA 2021 un vademecum per la gestione del Plafond IVA in tutti i suoi aspetti
  • UTILIZZO PLAFOND IVA per l’esportatore abituale, per tenere sotto controllo il plafond disponibile nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare)
  • CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE per il fornitore, per tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti

INTRASTAT: errori di trasmissione INTRASTAT

Errori di trasmissione INTRASTAT

Nella trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT possono verificarsi diversi errori di trasmissione, che comportano il rigetto del file.

Di seguito gli errori più comuni e l’elenco completo

ERRORE 002 – Elenco già presentato

Si tratta un errore molto frequente, in pratica per un errore del software o per un errore di digitazione è stato utilizzato un progressivo già acquisito nelle banche dati delle Dogane. Il progressivo elenco infatti una volta utilizzato, sia che la spedizione sia andata a buon fine, sia che invece vi sia una segnalazione di errore non può più essere utilizzato. L’elenco va ricostruito utilizzando un progressivo incrementato di 1., quindi in caso si utilizzi il programma ministeriale Intra web stand-alone si deve modificare il numero di riferimento nell’anagrafica dell’obbligato.

FIRMA DIGITALE SCADUTA

Si deve procedere alla generazione di una nuova firma relativa alla persona incaricata dalla società utilizzando il software Desktop Dogane. Si ricorda che anche in questo caso il progressivo precedentemente utilizzato non può più essere utilizzato . Se il sottoscrittore è in possesso di una firma di altro ente che rientra tra quelle riconosciute (ad es. una firma dell’Agenzia Entrate) può utilizzare la firma digitale in sostituzione di quella delle dogane. Una possibile soluzione è quella di inserire più sottoscrittori così da avere date di scadenza differenziate.

CREDENZIALI ACCESSO SCADUTE

Si deve procedere alla generazione di nuove credenziali (nome utente e password) relative alla ditta per accedere al Servizio Telematico Doganale

Abbiamo predisposto una semplicissima utility per il rinnovo dei certificati di firma digitale e delle credenziali.

UTILITY RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE + RINNOVO CREDENZIALI AGENZIA DOGANE

Di seguito il link (che funziona un po’ quando vuole) con l’elenco completo degli errori dal sito delle Dogane

ELENCO ERRORI DI TRASMISSIONE INTRASTAT DAL SITO DELL’ASSISTENZA DOGANE

La sezione dedicata all’INTRASTAT del sito

STUDIO GIARDINI – INTRASTAT

PLAFOND IVA: No per fabbricati in leasing

Plafond IVA no per fabbricati in leasing.

Non si può applicare il plafond se l’esportatore abituale acquisisce fabbricati con contratto di leasing o a titolo diverso dalla proprietà (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 304/2020 ed anche principio di diritto n. 14/2019, oltre che CM 145/E/1998).

Perchè no secondo l’Agenzia Entrate

Ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72, sono operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni nei confronti di soggetti in possesso dello status di esportatori abituali (previo rilascio della dichiarazione d’intento), ad eccezione delle cessioni di fabbricati e aree edificabili.

Alla lettera, dovrebbero essere escluse le sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), e non anche le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà, tuttavia, l’Agenzia Entrate insiste con un’interpretazione restrittiva, concludendo che “il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza IVA, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili”. Ancora più nettamente, nell’interpello 304/2020 l’Agenzia afferma che è vietato utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, nonostante l’art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72 escluda espressamente solo le cessioni di fabbricati, ma l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.

Giurisprudenza

La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione a contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (Cass. 15 aprile 2016 n. 7504 e Cass. 15 maggio 2015 n. 9969) nonché in relazione ai contratti di leasing immobiliare (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23329), con il vincolo che le parti abbiano convenuto il trasferimento di proprietà del bene a scadenza del contratto. Tale interpretazione convince, poiché, se l’esclusione dal regime di non imponibilità verso esportatori abituali opera per le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili in ragione del fatto che si tratta di beni immobili (in quanto tali, non giustificherebbero la destinazione all’esportazione), tanto deve valere anche nell’ipotesi di prestazioni di servizi su immobili (es. appalto per la costruzione del fabbricato).

Nella giurisprudenza di merito è stato anche osservato che la presenza di un contratto di leasing traslativo non è un elemento sufficiente per configurare l’operazione corrispondente come una cessione di beni e che, peraltro, ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la natura traslativa del leasing in base alla volontà delle parti (CTR Lombardia, sez. Brescia, n. 616/25/17).

Per la Corte UE determinante la clausola di acquisto della proprietà. Si rammenta l’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia UE in merito alla qualificazione dei contratti di leasing ai fini IVA. Secondo la sentenza relativa alla causa C-164/16, Mercedes Benz, rientra tra le cessioni di beni nel senso di cui all’art. 14, par. 2, lett. b) direttiva 2006/112/Ce, il contratto di locazione finanziario “accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” .

Vedi anche: