DOGANA/INTRA UE: da oggi la Croazia entra nella UE

Da oggi 1° luglio 2013 la Croazia è il 28° Paese UE.

Dal 1° luglio quindi:

  • gli acquisti e cessioni di beni non si considerano più  ed importazioni esportazioni, bensì cessioni ed acquisti intra UE ex DL 331/1993;
  • le prestazioni di servizi restano sempre soggette alla disciplina generale ex art. 7-ter DPR 633/1972 (luogo stabilimento del committente), quindi nulla varia, a parte:
    • l’obbligo di integrazione della fattura croata e non più dell’autofatturazione,
    • l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni escluse da IVA (art. 21, co.6 – bis, lett. a) DPR 633/1972 e non più lett. b) )

Operazioni a cavallo del 1° luglio 2013

Per tali operazioni bisogna tener conto di quanto previsto ex art.60 DL 331/1993, della CM 39/E/2004 (chiarimenti in occasione dell’ingresso nella UE di altri Stati) e della CM 11/D/2013 (chiarimenti su particolari regimi doganali).

Momento di effettuazione

Per le cessioni ed acquisti di beni è necessario trovare il momento di effettuazione ai fini della classificazione come acquisti/cessioni intra UE oppure importazioni/esportazioni:

  • per cessioni di beni (a soggetti passivi) effettuate prima del 1° luglio 2013, con merce non arrivata in Croazia al 1° luglio 2013 e priva di visto uscire, si è in presenza ancora di una esportazione ex art.8 DPR 633/1972 (v. CM 39/E/2004);
  • per cessioni di beni (a soggetti passivi) prima del 1° luglio 2013, con merce inviata dopo il 30 giugno 2013, per cui è stata emessa fattura ex art.8 DPR 633/1972, si è in presenza di una operazione intra UE che va nell’Intrastat anche se non è necessario cambiare la dicitura della fattura da art.8 ad art. 41 DL 331/1993 (v. art. 60 co.6 DL 331/1993);
  • per cessioni di beni a soggetti privati-viaggiatori croati, entro il 30 giugno 2013: se ci sono i requisiti di non imponibilità ex art. 38-quater DPR 633/1972, ma i beni escono dal territorio dello Stato dopo il 30 giugno allora l’operazione va assoggettata ad IVA al 21% e va stornata la fattura non imponibile ex art.38-quater DPR 633/1972;
  • per acquisto beni da soggetto passivo IT, provenienti dalla Croazia con trasporto successivo al 30 giugno 2013 e fattura entro tale data: si considera acquisto intra UE (l’acquisto intra UE si considera effettuato al momento della partenza dei beni dal territorio dello Stato UE di provenienza ex L.228/2012) .