Fonte: Fisco Oggi
Data: 21/09/2012
Autore: E. Mennella
RIMBORSI IVA UE, FRONTIERE APERTE ANCORA PER POCHI GIORNI
Per maturare il diritto al rimborso dell’Iva pagata negli altri Paesi dell’Unione europea devono sussistere, in capo al richiedente, in primis, gli stessi presupposti del diritto alla detrazione operanti in ambito nazionale (articolo 6 della direttiva). In altre parole, è indispensabile che il soggetto passivo abbia posto in essere, nel Paese in cui è stabilito, operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione e che non vi siano limitazioni oggettive. Ciò comporta che se la detrazione non trova limitazioni, il diritto al rimborso è riconosciuto integralmente; qualora, invece, siano effettuate operazioni con parziale diritto alla detrazione, il diritto al rimborso spetta in base al pro-rata determinato.
Per l’individuazione dell’assenza o della presenza di eventuali altre limitazioni oggettive, va operato un appuramento delle disposizioni normative operanti nel Paese del rimborso. Per equità, infatti, non può essere rimborsata a soggetti passivi non stabiliti l’imposta che, per i soggetti passivi stabiliti, non è detraibile per determinati beni o servizi.
Altra condizione da appurare è che il richiedente, per il periodo cui si riferisce l’istanza, non abbia avuto una stabile organizzazione nello Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti e che non abbia effettuato, sempre in tale Stato, cessioni di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione delle seguenti operazioni:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il debitore d’imposta è il committente o cessionario, mediante il meccanismo dell’inversione contabile
- prestazioni di trasporto non imponibile e relative prestazioni accessorie.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia disposto di una stabile organizzazione ovvero abbia effettuato operazioni attive nell’altro Stato membro non può essere inoltrata istanza di rimborso dell’Iva, ma è possibile recuperare l’imposta mediante la detrazione in capo alla stabile organizzazione ovvero, qualora non si disponga di una stabile, previa identificazione.
Periodo di riferimento e importo minimo
La richiesta di rimborso fa riferimento a un periodo non superiore a un anno, né inferiore a tre mesi. Qualora la domanda attenga ad acquisti di un trimestre, l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro. Invece, se la somma da recuperare si riferisce ad acquisti realizzati nel corso dell’anno solare, l’importo minimo è di 50 euro.
Presentazione dell’istanza e controlli preliminari dell’Agenzia
Per ciascun periodo di riferimento occorre presentare telematicamente l’istanza (il cui modulo è scaricabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, unitamente all’elenco dei requisiti richiesti dallo stato membro destinatario) la quale provvede a inoltrarla allo Stato Ue cui si riferisce il rimborso.
Tuttavia, nel caso in cui l’Agenzia accerti che nel periodo considerato il richiedente non abbia posto in essere attività rilevante ai fini Iva oppure abbia effettuato esclusivamente operazioni che non conferiscono il diritto alla detrazione ovvero si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale per i produttori agricoli, viene notificato al soggetto passivo, entro quindici giorni dal ricevimento, un provvedimento di rigetto dell’istanza, ricorribile secondo quanto disposto in materia di contenzioso tributario.
Analogamente, nel caso in cui la richiesta di rimborso non sia corretta in base ai controlli previsti dall’allegato B del provvedimento del 1° aprile 2010 (tra i quali, ad esempio, importo minimo, corretto utilizzo dei codici per la descrizione dell’attività e dei beni, eccetera), l’Agenzia emette provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente anche mediante mezzi elettronici.
Ricevuta di presentazione e attribuzione del cronologico all’istanza di rimborso
L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui viene completata da parte dell’Agenzia delle Entrate la ricezione del file contenuto nell’allegato A del provvedimento del 1° aprile 2010. L’avvenuta ricezione è attestata dalla ricevuta rilasciata dal sistema ed è resa disponibile nei cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
Se è stato richiesto dallo Stato membro competente al rimborso, l’Amministrazione rende disponibile in via telematica l’attestazione di avvenuta ricezione da parte dello Stato competente (disponibile per cinque giorni lavorativi). Unitamente alla ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica il numero di cronologico (protocollo) assegnato alla domanda.
Rifiuto dell’istanza da parte dell’Amministrazione fiscale estera
Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia rifiutata in tutto o in parte, il Paese membro competente notifica all’interessato i motivi del rifiuto unitamente alla decisione.
Per ottenere informazioni inerenti il diniego da parte dell’Amministrazione fiscale estera va inoltrata richiesta direttamente a detta amministrazione e solo successivamente al Centro operativo di Pescara.
Informazioni sullo stato di lavorazione delle richieste
Una volta inoltrata la richiesta di rimborso allo Stato comunitario, per ricevere eventuali notizie sullo stato di lavorazione dell’istanza è necessario rivolgersi all’amministrazione fiscale europea competente, i cui recapiti sono presenti sempre sul sito internet della’Agenzia delle Entrate.
Variazione dell’istanza di rimborso
Successivamente all’inoltro della richiesta allo Stato competente, è possibile presentare, sempre nello stesso termine di presentazione, un’istanza correttiva dei dati originariamente indicati. Tuttavia, quest’ultimo documento non può contenere richiesta di rimborso per nuove fatture o documenti di importazione, per essi è possibile trasmettere una nuova istanza, ma sempre entro il termine fissato.