INTRA UE: nuova definizione di stabile organizzazione ai fini IVA

L’Ecofin, nella riformulazione del Regolamento 1777/2005, ha definito per la prima volta a livello europeo la stabile organizzazione ai fini IVA.
Tale definizione risulta nuova rispetto a quanto finora stabilito dai diversi interventi in materia della Corte di Giustizia UE e dalla definizione simile riferita alle imposte sul reddito.
La stabile organizzazione viene definita ex articolo 15 del Regolamento sulla base di due concetti chiave:

  • sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro;
  • qualificazione della struttura come presenza di risorse umane e materiali.

Tali requisiti sono conformi a quelli indicati dalla prassi giurisprudenziale comunitaria in diverse sentenze. Fondamentale risulta essere in particolare  il requisito della sufficienza della struttura della stabile organizzazione, sia in termini temporali che di consistenza, cosa che consente, da un lato, di ricevere e utilizzare i servizi e, dall’altro, di effettuare in via autonoma le prestazioni rispetto alla casa madre. Dunque, per sufficienza si deve intendere quel requisito minimo senza il quale non sarebbe ragionevole ammettere l’esistenza stessa della stabile organizzazione.

La nuova definizione normativa di “stabile organizzazione ai fini IVA”, così come ridefinita dal consiglio Ecofin del 18 gennaio scorso, dà ad essa una valenza più ampia che va al di là delle stesse ipotesi derogatorie previste nei vari altri punti del citato Regolamento.

BLACK LIST: circolare 2/E/2011

Lunedi 31.01.2011 scade il termine per:
  • comunicazioni black list 4° trimestre 2010;
  • comunicazioni black list dicembre 2010;
  • comunicazioni black list con errori o imprecisioni (ma correttamente inviate e non omesse) 3° trimestre 2010 da reinviare senza sanzioni;
  • comunicazioni black list con errori o imprecisioni (ma correttamente inviate e non omesse) luglio, agosto, settembre. ottobre, novembre 2010 da reinviare senza sanzioni.
Ovviamente neanche stamattina,  ma stasera 28 gennaio venerdi alle 19:32, cosa poteva uscire se non la CM 2/E/2011 con le risposte ai molti quesiti aperti sulle Black List?
Ma l’Ordine dei Commercialisti Utilissimi al Paese DOV’E’?
Grazie mille all’Agenzia come sempre .

INTRA UE: accesso condizionato al Sistema VIES

Fonte: Fisco Oggi

Autore: r.fo.

Data: 29/12/2010

Parte l`accesso “condizionato” al VIES : le nuove partite IVA dovranno, infatti, comunicare all’apertura la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, che potranno essere intraprese solamente se l`Amministrazione finanziaria non ha nulla da obiettare.
Un provvedimento firmato dal direttore dell`Agenzia delle Entrate individua le modalità da seguire per negare o revocare l`autorizzazione allo svolgimento di tali transazioni; un secondo stabilisce i criteri di accesso all`”archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (VIES).
I due documenti rappresentano l’ultimo tassello di attuazione alle importanti novità introdotte dal DL 78/2010. Il DL, rispondendo a quanto sollecitato dalla Comunita` europea (Regolamento Ue n. 904/2010) contro le frodi IVA, mette in campo un meccanismo di più stretto controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori i confini nazionali e nello spazio comunitario.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate sottoporrà neo professionisti e neo imprenditori (individuali o societari) a una serie di controlli mirati prima di dare il via libera agli scambi oltre frontiera. Di conseguenza, anche l’inclusione nel Vies potrà avvenire soltanto dopo aver verificato l’affidabilità degli operatori, la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La nuova procedura ha come fine la realizzazione di un archivio europeo attendibile e aggiornato, ma, contemporaneamente, grazie al continuo monitoraggio delle aziende che operano con l`estero, consente una piu` incisiva azione preventiva di contrasto alle frodi IVA.

Come e quando l`Amministrazione dice no
Da oggi, quindi, nella dichiarazione di inizio attività occorre anche specificare se si intende effettuare operazioni intracomunitarie. La nuova procedura riguarda i contribuenti residenti nello Stato, gli operatori che vi stabiliscono una stabile organizzazione e quelli che si identificano direttamente ai fini IVA ex art.35 DPR 633/1972.

L`Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni, darà il proprio responso ed eventualmente emanerà un provvedimento di diniego all’autorizzazione; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore dal trentunesimo giorno potrà allargare la propria attività oltre confine.
In questo periodo l’Amministrazione effettuerà alcuni controlli preliminari per verificare i requisiti dichiarati dall’operatore (a cominciare da quelli soggettivi e oggettivi necessari per l`identificazione ai fini Iva) e controllera` se ci sono pendenze di carattere fiscale o non (evasione fiscale, frodi o inadempienze di altro genere) che possono compromettere l`affidabilita` del richiedente o delle persone a lui collegate e determinare posizioni a rischio frode.

Ma le verifiche non finiscono qui. L`Amministrazione “si da`” sei mesi di tempo per effettuare i controlli sui contribuenti gia` inserititi nella banca dati Vies. Se a fine periodo l`esito e` negativo (per il contribuente), un provvedimento sancira` la loro esclusione dall`elenco dei soggetti passivi autorizzati alle operazione intracomunitarie.

Le “vecchie partite Iva”
E quanti sono gia` in possesso di partita Iva? I controlli interesseranno anche loro che, come regola generale, possono comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di intraprendere le operazioni intracomunitarie (sottoponendosi alla stessa trafila di controlli sopra descritta) oppure, al contrario, quella di rinunciare agli scambi europei.

La manifestazione di volontà “positiva” e` espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita` a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010), pena l`esclusione, entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

Per gli operatori che, invece, hanno aperto partita Iva prima del 31 maggio 2010, l`esclusione dal Vies e` prevista per la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, oppure per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

Una volta estromessi dall`elenco, si ritorna al punto di partenza: per operare oltreconfine e` necessaria la dichiarazione di volonta` e il mancato diniego dell`Amministrazione entro i fatidici 30 giorni.

Il provvedimento di revoca dalla registrazione nell`archivio puo` essere emesso, specifica infine il provvedimento, anche a seguito di una normale attivita` di accertamento.

Chi entra nel Vies
Un ulteriore provvedimento del direttore definisce i criteri di individuazione dell`operatore intracomunitario doc, “garantito” dall`Amministrazione e in regola per entrare nell`archivio che identifica i soggetti affidabili per le operazioni a livello comunitario.
In sintesi, sono quattro gli elementi principali da esaminare con attenzione:

  • il tipo di attivita` e il rischio evasione ad essa connesso
  • il comportamento fiscale del contribuente, la sua posizione rispetto a dichiarazioni, versamenti ed eventuali incongruenze
  • criticita` riconducibili non soltanto al richiedente l`autorizzazione, ma anche al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci
  • rapporti con soggetti terzi coinvolti in fenomeni evasivi.

Il controllo va effettuato, naturalmente, a tutto campo, sfruttando e incrociando la totalita` dati i possesso dell`Amministrazione fino a dissipare ogni dubbio.

REVERSE CHARGE RM 140/E/2010: ravvedimento operoso per mancata autofatturazione

La RM 140/E/2010 affronta il caso del rappresentante fiscale di un venditore francese che aveva fatturato ordinariamente con IVA – senza cioè applicazione del reverse charge – all’acquirente nazionale.

Riguardo al meccanismo del reverse charge o inversione contabile o autofatturazione si riporta quanto segue:

  • ex D.Lgs 18/2010 è stato  modificato l’art. 17, co.2 DPR 633/1972, che ha reso obbligatorio il meccanismo dell’inversione contabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Quest’ultimo – il soggetto passivo residente – diventa debitore dell’imposta, da assolvere mediante emissione di autofattura riportante l’indicazione dell’IVA dovuta, anche qualora il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale;
  • ex art. 5 D.Lgs. 18/2010 la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010, fermo restando che sono fatti salvi i comportamenti di chi, in buona fede, abbia applicato in maniera non corretta la regola sull’inversione contabile alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010 (giorno di entrata in vigore del D.Lgs 18/2010), continuando ad assolvere l’imposta con le modalità previste dalla previgente disciplina.

Tuttavia, per le operazioni effettuate  violando tale regime (cioè nel caso in cui il soggetto non residente ha effettuato operazioni nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato senza assolvere l’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, ma secondo la modalità ordinaria) ma che non abbiano comportato danno all’Erario perchè il tributo, ancorchè irregolarmente assolto, è stato comunque corrisposto , è previsto che si possa sanare tale violazione ex art.6, co. 9-bis, terzo periodo, D.Lgs 471/1997, secondo il quale: “Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo”.

In definitiva, pur non avendo applicato il reverse charge, la condotta tenuta non ha comportato alcun danno all’Erario, dato che il tributo è stato comunque corrisposto.

Il contribuente può quindi ravvedersi – sussistendone i presupposti ex art.13 D.Lgs 472/1997 –  sanando la violazione commessa con il pagamento – in misura ridotta – della sola sanzione del 3% dell’IVA irregolarmente assolta, senza bisogno di ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.