INTRA UE: necessaria l’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

L’Agenzia delle Entrate, con la consueta mancanza di rispetto verso chi lavora, emana l’ennesimo atto sotto le ferie natalizie.

Si riporta il riferimento, presente sul sito dell’Agenzia, al Provvedimento del 29/12/2010 in materia di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

E’ stato introdotto, con il decreto legge 78/2010, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è digarantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono stati conseguentemente inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 sono state definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione – pdf per effettuare operazioni intracomunitariee i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati – pdf a porre in essere operazioni intracomunitarie.

Il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010 – pdf, ha ulteriormente rafforzato l’azione di contrasto al fenomeno delle frodi Iva, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai contribuenti per registrarsi ai fini dell’Iva siano completi e esatti. In particolare, il regolamento prevede che gli Stati membri attuino procedure di verifica in base ai risultati della loro valutazione del rischio.

Sui dati relativi ai contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, quindi, vengono attivate specifiche procedure di verifica in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal direttore dell’Agenzia, che sono effettuate, in linea di massima, prima della inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie o, qualora prima della inclusione sia possibile effettuare solo verifiche preliminari, entro sei mesi dalla stessa. Questi criteri di valutazione del rischio potranno comunque essere elemento utile di segnalazione anche per l’avvio dell’attività ordinaria di controllo.

TERRITORIALITA’ IVA SERVIZI: novità dal 01/01/2011

La disciplina della territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi ha subito profonde modifiche per effetto del recepimento della Direttiva 2008/8/CE, la maggior parte delle quali sono entrate in vigore a partire dal 01/01/2010.

Le prestazioni ex art.7 – quinquies DPR 633/1972 (prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, ricreativi, scientifici, educativi, comprese le manifestazioni fieristiche) sono regolate in via esclusiva da criteri speciali.

La disciplina è la seguente:

DISCIPLINA FINO AL 31/12/2010

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DISCIPLINA A PARTIRE DAL 01/01/2011

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ESPORTAZIONI di beni da Stato UE a Stato extra UE e prestazioni di servizi collegate: RM 134/E/2010

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P.P. Luciano

Data: 20/12/2010

RM 134/E/2010.

Dall’Europa al Regno saudita senza passare per l’Italia: viaggio non imponibile, di mezzo c’è l’esportazione

Il trasporto di materiale lapideo, acquistato da una società IT in un altro Paese UE e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l’Arabia Saudita (extra UE), fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all’operazione principale di vendita del materiale al soggetto extra UE che, in questo caso, è una cessione all’esportazione.
La risoluzione n. 134/E del 20 dicembre così decide, in accordo con la soluzione prospettata nell’interpello avanzato da una Srl.
In particolare, l’operazione descritta consta di tre momenti:

  • l’acquisto UE,
  • il trasporto extra UE,
  • la vendita extra UE.

Il primo e l’ultimo realizzano, senza ombra di dubbio, una cessione all’esportazione e, come tale, non imponibile ai fini IVA per mancanza del requisito della territorialità. Tra i due momenti clou, si inserisce l’intervento di un terzo soggetto delegato a effettuare il trasferimento dei beni direttamente in Arabia saudita, via mare e senza mai varcare i confini nazionali.

Dopo aver stabilito che l’incarico di trasporto (mandato senza rappresentanza) va qualificato come prestazione di servizi, rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, punto centrale della precisazione dell’Agenzia è che, in sostanza, si tratta una prestazione di servizi collegata a un “affare” principale.
Ed è proprio la stretta connessione e l’inscindibilità dei vari passaggi alla realizzazione dello scambio internazionale a determinarne la non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, co. 1, n. 2, del DPR 633/1972.
Sugli adempimenti formali conseguenti, nella risoluzione viene spiegato che:

  • se l’incaricato della spedizione del materiale non è residente nel territorio dello Stato, il committente nazionale è tenuto all’autofatturazione, anche se l’operazione è non imponibile;
  • se invece l’incaricato della spedizione è residente in Italia, le regole da seguire sono quelle della fatturazione ordinaria.

Per quanto riguarda l’obbligo di compilare o meno il modello Intrastat, nell’ipotesi in esame l’adempimento è escluso, poichè trattasi di operazione per la quale non è dovuta imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario ex art.50, co.6, DL 331/1993.

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini “Operazioni Internazionali“.