BLACK LIST: Nuovo obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010

L’ art.1 DL.40 del 25/03/2010 (provvedimento contenente disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali) ha introdotto a carico dei contribuenti nazionali, soggetti passivi IVA, un nuovo adempimento dichiarativo.

L’obiettivo della norma è quello della stretta sull’evasione internazionale, attuata tramite frodi “carosello” o società “cartiere”, che dovrebbe attuarsi tramite la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate degli scambi con operatori economici aventi sede in paesi “black list” da parte degli operatori nazionali.

Ex DM 30/03/2010 (GU 88 del 16/04/2010) sono state indicate  le regole applicative, mentre con il Provvedimento 85352/2010 del 28/05/2010 sono stati pubblicati il modello per la comunicazione e le relative istruzioni, e con il Provvedimento 102282/2010 del 05/07/2010 sono state pubblicate le specifiche tecniche (Allegato A) per la comunicazione.

Al momento in cui si scrive non è stato ancora pubblicato il software per l’invio.

Sarà quindi obbligatorio, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010, comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni di:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi resi;
  • acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute;

con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei territori a fiscalità privilegiata (Paesi Black – list[1]).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a presentare la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA nazionali.

Ex DM 30/03/2010 sono esclusi i soggetti privati, mentre sono inclusi nel monitoraggio gli enti non commerciali quando agiscono nella sfera commerciale, le imprese e i professionisti.

AMBITO OGGETTIVO

Vanno comunicate le seguenti operazioni, registrate o soggette a registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010:

  • Operazioni attive:
    • cessioni di beni;
    • prestazioni di servizi rese;
    • relative note di variazione.
  • Operazioni passive:
    • acquisti di beni;
    • prestazioni di servizi ricevute;
    • relative note di variazione

distinte in:

  • operazioni imponibili;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • non soggette.

Sembrano al momento escluse dall’obbligo le operazioni di importazione, in quanto, con riferimento alle operazioni passive da indicare vengono richiamati solo gli acquisti senza menzione delle importazioni: tale semplificazione, pur in attesa di conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, discende dal fatto che sulle importazioni non c’è rischio di frode, dal momento che l’IVA è assolta in dogana ex art. 69 segg. DPR 633/1972.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il modello, da trasmettere esclusivamente per via telematica all’Ufficio delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, dovrà contenere i seguenti elementi:

  • codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
  • numero di codice fiscale (o altro codice identificativo similare) attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato black list in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato;
  • se soggetto persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui il medesima è stabilito, residente o domiciliato;
  • se soggetto diverso da persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui esso è stabilito, residente o domiciliato;
  • periodo di riferimento della comunicazione;
  • per ciascun soggetto black list, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’IVA, al netto delle relative note di variazione;
  • per ciascun soggetto black list, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
  • per ciascun soggetto black list, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

N.B.: nel modello dovranno essere inserite anche alcune informazioni di tipo strettamente soggettivo. Potranno quindi sorgere problematiche riguardanti l’acquisizione:

  • del luogo e della data di nascita del soggetto estero;
  • oppure del numero di codice fiscale o altro codice identificativo equipollente utilizzato nello Stato black list della controparte.

A tale riguardo dovrà essere cura dell’operatore nazionale far riportare nella fattura tali dati.

PERIODICITA’ PRESENTAZIONE

La periodicità è la seguente:

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SANZIONI

Per omessa, incompleta o non veritiera comunicazione, è prevista una sanzione che va da 516 € a 4.130 € (doppio sanzione ex art.11 D.Lgs 471/1997), senza il beneficio del c.d. cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs. 471/1997, vale a dire che ogni violazione sarà colpita con una sanzione a sè stante, pari ad un minimo di 516 €.


[1] V. D.M. 4/5/1999 – black list delle persone fisiche; D.M. 21/11/2001 – black list delle società controllate estere

Lo STUDIO GIARDINI offre il servizio di consulenza, preparazione, invio e monitoraggio della comunicazione obbligatoria delle operazioni con i PAESI BLACK LISTCompila il form sottostante per ricevere tutte le informazioni in merito.

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Bonus RICERCA: UNICO 2010 (studio Astolfi)

Si riportano le istruzioni relative alla dichiarazione dei crediti d’imposta R&S nel Mod. Unico SC.

  • UNICO 2010 SC – Società di Capitali – Perido d´imposta 2009
  • Quadro RU
  • Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
  • Sezione XVI: Credito d´imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art.1, commi da 280 a 283, L.296/2006; art.1, comma 66, L.244/2007; DL 185/2008)

Link al sito dello Studio Astolfi con la procedura di compilazione.

RIMBORSO IVA non residenti: novità dal 2010

Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole relative ai rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per i soggetti non residenti: si tratta della Direttiva 2008/9/CE istitutiva della nuova procedura per la richiesta del rimborso IVA ex art. 170 Direttiva 2006/112/CE; un iter interamente elettronico assicurerà rimborsi più rapidi e, soprattutto, garantirà gli interessi legali nel caso in cui le Amministrazioni fiscali eroghino i rimborsi in ritardo.

I soggetti passivi di imposta residenti in uno Stato membro UE possono ottenere il rimborso dell’IVA addebitatagli nello Stato membro di rimborso per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro.

I soggetti passivi di imposta residenti in Italia, identificati con il numero di partita IVA, possono chiedere il rimborso nei vari Paesi della Comunità per i costi ivi sostenuti, secondo la disciplina sulle detrazioni operante nei singoli Stati.

Il nuovo sistema prevede che i soggetti passivi IVA potranno chiedere il rimborso dell’imposta assolta in altro Stato membro mediante richiesta fatta nello Stato membro di stabilimento, tramite un portale elettronico. Tale ultimo Stato provvederà ad inoltrare la richiesta allo Stato del rimborso, fornendo anche indicazione sul soggetto passivo (esistenza, pro-rata, ecc.). Nel contempo saranno notevolmente ridotti i casi di materiale presentazione delle fatture di acquisto che potranno essere sostituite da messaggi elettronici, fermo restando la possibilità (non sistematica) dello Stato del rimborso di chiedere in casi specifici la presentazione delle fatture.

Le richieste vanno compilate nella lingua e nella moneta ufficiali del Paese membro al quale si chiede il rimborso. Il nuovo sistema dovrebbe quindi agevolare gli operatori negli adempimenti necessari per l’ottenimento del rimborso, determinando al tempo stesso una più stretta collaborazione tra Stato di stabilimento e Stato del rimborso.

Lo STUDIO GIARDINI offre il servizio di consulenza, preparazione, invio e monitoraggio dell’istanza di RIMBORSO IVA UE telematico. Compila il form sottostante per ricevere tutte le informazioni in merito.

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INTRASTAT: istruzioni di compilazione (RETTIFICHE E VARIAZIONI)

VEDI ANCHE INTRASTAT – UTILITY PACK

Quando delle operazioni intra UE sono oggetto di:

  • variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi;
  • errori e omissioni sostanziali,

è necessario procedere a successive rettifiche (N.B. non confondere con la mancata presentazione dei modelli, ipotesi che va sanata con la sanzione e la successiva presentazione del modello omesso).

I modelli di riferimento a questo fine sono:

–  Intra 1 – ter (sezione 2 – cessioni di beni);

–  Intra 1 – quinquies (sezione 4 – servizi resi), per rettifiche successive al 01/01/2010

–  Intra 2 – ter (sezione 2 – acquisti di beni)

–  Intra 2 – quinquies (sezione 4 – servizi ricevuti), per rettifiche successive al 01/01/2010

N.B. Ci si occuperà qui solo delle rettifiche relative alle cessioni e acquisti di beni (Intra 1 – ter e Intra 2 – ter), dal momento relativamente ai servizi sussiste ancora qualche incertezza.

Le modalità di rettifica sono le seguenti:

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